|
Versione Stampabile
Contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al
quadriennio normativo 1999 - 2002
e
al biennio economico 1999 – 2000
del personale di Unioncamere
INDICE
TITOLO
I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
1 - Campo di applicazione
Art.
2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
TITOLO
II - RELAZIONI SINDACALI
Art.
3 - Obiettivi e strumenti
Art.
4 - Contrattazione collettiva integrativa
Art.
5 - Sistema di partecipazione
Art.
6 - Altre forme di partecipazione
Art.
7 - Interpretazione autentica dei contratti collettivi
Art.
8 - Pari opportunità
Art.
9 - Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa
Art.
10 - Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro
Art.
11 - Deleghe a favore delle organizzazioni sindacali
Art.
12 - Prevenzione della conflittualità
TITOLO III - IL RAPPORTO DI
LAVORO
Art.
13 - Il contratto individuale di lavoro
Art.
14 - Ricostituzione del rapporto di lavoro
Art.
15 - Periodo di Prova
Art.
16 - Orario di lavoro
Art.
17 - Riduzione dell’orario di lavoro
Art.
18 - Banca delle ore
Art.
19 - Lavoro straordinario
Art.
20 - Trattamento per attività prestata in giorno festivo e riposo compensativo
Art.
21 - Accordi per la gestione delle eccedenze di personale
Art.
22 - Ferie
Art.
23 - Permessi brevi
Art.
24 - Assenze per malattia
Art.
25 - Mutamento di mansioni per inidoneità psico-fisica
Art.
26 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
Art.
27 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
Art.
28 - Congedi dei genitori
Art.
29 - Congedi per la formazione
Art.
30 - Permessi retribuiti
Art.
31 - Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
Art.
32 - Aspettativa per motivi personali o familiari
Art.
33 - Altre aspettative previste da disposizioni di legge
Art.
34 - Cumulo di aspettative
Art.
35 - Diritto allo studio
Art.
36 - Servizio militare e sostitutivo civile
Art.
37 - Comandi e mobilità
TITOLO IV - FLESSIBILITA’ DEL
RAPPORTO DI LAVORO
Art.
38 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art.
39 - Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
Art.
40 - Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale
Art.
41 - Contratto a tempo determinato
Art.
42 - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
Art.
43 - Contratto di formazione e lavoro
Art.
44 - Disciplina sperimentale del telelavoro
titolo
V - norme disciplinari
Art.
45 - Doveri del dipendente
Art.
46 - Sanzioni e procedure disciplinari
Art.
47 - Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di
lavoro
Art.
48 - Codice disciplinare
Art.
49 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
Art.
50 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
TITOLO VI - ESTINZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO
Art.
51 - Cause di cessazione del rapporto di lavoro
Art.
52 - Obblighi delle parti
Art.
53 - Termini di preavviso
TITOLO VII - TRATTAMENTO
ECONOMICO
Art. 54 - Struttura della retribuzione
Art. 55 - Tredicesima mensilità
Art. 56 - Quattordicesima mensilità
Art. 57 - Incrementi degli stipendi tabellari
Art. 58 - Effetti degli incrementi stipendiali
Art. 59 - Risorse per le politiche del personale e per la produttività
Art. 60 - Utilizzo delle risorse per le politiche del personale e per la
produttività
Art. 61 - Conferma di istituti economici precedenti
Art. 62 - Collegamento tra produttività ed incentivi
Art. 63 - Indennità di cassa e maneggio denaro
Art. 64 - Trattamento di missione
Art.
65 - Servizi aziendali
Art.
66 - Trattenute per scioperi
Art.
67 - Disapplicazione di trattamenti economici non previsti
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI
di particolare interesse
Art.
68 - Previdenza complementare
Art.
69 - Formazione del personale
TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI
Art.
70 - Conferma dei benefici economici previsti da discipline speciali
Art.
71 - Disapplicazioni
Art.
72 - Clausola di salvaguardia
ALLEGATO 1 -
codice di condotta tipo relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta
contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (Art. 47)
TABELLA
1 - Incrementi degli stipendi tabellari: importi mensili lordi in € per 14
mensilità
TABELLA
2 - Nuovi stipendi tabellari: importi lordi annui in € per 12 mensilità
DICHIARAZIONI
CONGIUNTE
TITOLO
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art.
1
Campo
di applicazione
1. Il
presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato ai sensi dell’art.
70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si applica a tutto
il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dall’Unioncamere (d’ora in
avanti “Ente”).
2. Il
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è richiamato nel testo del presente
contratto con la dizione “D.lgs. n. 165/2001”. L’Agenzia per
la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) è
richiamata con il termine “Agenzia”.
Art.
2
Durata,
decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il
presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1999 - 31 dicembre 2002 per
la parte normativa ed è valido dall' 1 gennaio 1999 fino al 31 dicembre 2000
per la parte economica.
2. Gli
effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione,
salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione
viene portata a conoscenza dell’Ente con idonea pubblicità da parte dell’Agenzia.
3. Gli
istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed
automatico sono applicati dall’Ente entro 30 giorni dalla data di
stipulazione di cui al comma 2.
4. Il
presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno
qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata,
almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le
disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non
siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per
evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate con un
anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza del contratto.
Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le
parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né danno luogo ad azioni
conflittuali.
6. Dopo
un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza
della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di
presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti dell’Unioncamere
sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall’accordo
sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta
indennità si applica la procedura di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. 165
del 2001.
7. In
sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da
corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito
dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva
intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo di
cui al comma precedente.
TITOLO
II
relazioni
sindacali
Art.
3
Obiettivi
e strumenti
1. Il
sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione delle
responsabilità delle parti, è riordinato in modo da contemperare l'interesse
dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita
professionale con l'esigenza dell’Unioncamere di innalzare i livelli di
efficacia e di efficienza delle attività svolte.
2. Il
sistema di relazioni sindacali è articolato come segue:
a) contrattazione collettiva, che ha il suo momento fondamentale nel
contratto collettivo nazionale e che trova ulteriore esplicazione nella
contrattazione integrativa;
b) partecipazione sindacale che si articola negli istituti dell’informazione,
della consultazione e della concertazione e che può avere come strumento
applicativo la costituzione di Commissioni, Osservatori e Conferenze;
c) interpretazione autentica dei contratti collettivi.
Art.
4
Contrattazione
collettiva integrativa
1. La
contrattazione collettiva integrativa si svolge tra i soggetti indicati nell’art.
9, c. 1, lett. b). Essa si avvale delle risorse dell’apposito fondo unico
previsto dall’art. 59 al fine di incrementare la produttività e la qualità
dei servizi nonché di sostenere i processi di innovazione organizzativa.
2. La
contrattazione collettiva integrativa riguarda le seguenti materie:
a) criteri generali di ripartizione e utilizzo delle risorse del fondo di
cui all’art. 59 tra le varie finalità di utilizzo indicate nell’art. 60,
ivi compresi quelli relativi alla valutazione ed all’incentivazione del
personale;
b) linee di indirizzo generale per la formazione anche in linea con i
processi di innovazione;
c) linee di indirizzo e criteri per la garanzia, la prevenzione, la
sicurezza e il miglioramento dell’ambiente e dei luoghi di lavoro, nonché
per l’attuazione degli adempimenti volti a facilitare l’attività dei
dipendenti disabili;
d) pari opportunità, per le finalità di cui all’art. 8;
e) criteri generali per i servizi aziendali al personale;
f) criteri per l’attribuzione dei superminimi di cui all’art. 61, comma
3;
g) ricaduta delle innovazioni tecnologiche ed organizzative connesse ai
processi di riqualificazione dei servizi per una migliore risposta all’utenza
sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dipendenti;
h) accordi di mobilità;
i) articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro;
j) individuazione preventiva delle gravi e documentate situazioni
familiari, in presenza delle quali è possibile elevare il contingente del
numero di rapporti a tempo parziale ai sensi dell’art. 38, comma 11;
k) definizione dei casi, delle condizioni, dei criteri e delle modalità
per la determinazione e corresponsione dei trattamenti accessori ai lavoratori
con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell’art. 42,
comma 6;
l) criteri per l’attribuzione dei compensi per particolari condizioni di
lavoro o per altri incentivi previsti dall’art. 60 ai lavoratori assunti con
contratto di formazione e lavoro ai sensi dell’art. 43, comma 11;
m) criteri per i rimborsi delle spese sostenute dal lavoratore in
telelavoro per consumi energetici e telefonici, ai sensi dell’art. 44, comma
7;
n) criteri per la definizione del trattamento accessorio compatibile con la
specialità della prestazione in telelavoro, ai sensi dell’art. 44, comma
10.
3. Le
componenti retributive con valenza incentivante sono correlate ai risultati
conseguiti nell’attuazione di programmi, progetti e linee di attività e
sono quindi graduate sulla base della verifica dei risultati raggiunti.
4. Fermi
restando i principi di comportamento delle parti durante le trattative
indicati nell’art.2, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative,
eventualmente prorogabili in accordo tra le parti di ulteriori trenta giorni,
le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e
decisione, limitatamente alle materie di cui al comma 2, lettere b), c), g),
i).
5. I
contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si svolgono in un’unica
sessione negoziale, fatte salve specifiche materie legate a fattori
contingenti che richiedano tempi di negoziazione diversi. Essi conservano la
loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti. La
contrattazione collettiva integrativa individua inoltre con cadenza annuale le
modalità di utilizzo delle risorse all’uopo destinate.
6. L’Unioncamere
costituisce la propria delegazione trattante entro trenta giorni dalla data di
stipulazione del presente contratto e convoca la delegazione sindacale per
l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle
piattaforme.
7. La
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con le
disponibilità di bilancio è valutata entro quindici giorni dalla definizione
dell’ipotesi di contratto dall’organo preposto a tale controllo, secondo l’ordinamento
Unioncamere. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto collettivo
integrativo viene sottoscritto. Per Unioncamere, la sottoscrizione è
demandata al presidente della delegazione trattante. In caso di rilievi da
parte del predetto organo preposto al controllo, la trattativa deve essere
ripresa entro cinque giorni.
8. I
contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa
tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione.
Art.
5
Sistema
di partecipazione
1. Il
sistema di partecipazione si realizza attraverso i modelli relazionali di
seguito disciplinati.
A)
Informazione
1. L’Unioncamere
assicura ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, c. 1, lett. b)
informazioni periodiche e tempestive sugli atti di valenza generale aventi
riflessi diretti sul rapporto di lavoro, sull’organizzazione degli uffici o
sulla gestione complessiva delle risorse umane.
2. Nelle
materie di seguito indicate, Unioncamere fornisce una informazione preventiva:
a) nei casi in cui il presente CCNL prevede la contrattazione integrativa o
la concertazione;
b) misure programmate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro;
c) criteri relativi alla definizione dei fabbisogni di personale;
d) criteri per la verifica dei risultati a cui sono correlati i sistemi di
incentivazione del personale;
e) criteri generali concernenti l’organizzazione del lavoro;
f) criteri generali per la riorganizzazione degli uffici;
g) progetti per la sperimentazione del telelavoro;
h) individuazione dei posti da destinare al rapporto di lavoro a tempo
parziale;
i) politiche degli organici e dei processi occupazionali;
j) sperimentazioni gestionali e/o affidamento all’esterno dei servizi;
k) iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del
personale;
l) programmi di formazione del personale.
3.
Nelle
materie di seguito indicate, Unioncamere fornisce un’informazione
successiva:
a) applicazione di sistemi di monitoraggio della produttività e della
qualità dei servizi;
b) andamento generale della mobilità del personale e delle politiche di
reclutamento;
c) attuazione dei programmi di formazione del personale;
d) misure adottate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) distribuzione complessiva delle risorse del fondo per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
f) distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario e utilizzo
delle relative prestazioni;
g) criteri utilizzati per la concessione dei permessi per il diritto allo
studio qualora il numero delle richieste superi il limite massimo dei
permessi;
h) attuazione delle politiche degli organici e dei processi
occupazionali.
B)
Consultazione
1. La
consultazione è attivata dall’Unioncamere prima dell’adozione degli atti
interni di organizzazione aventi diretti riflessi sul rapporto di lavoro ed è
facoltativa, salvo che per i casi previsti al comma 2.
2. La
consultazione è obbligatoria per le materie di seguito indicate:
a) organizzazione e disciplina degli uffici;
b) consistenza e variazione delle dotazioni organiche.
3. La
consultazione del rappresentante per la sicurezza avviene nei casi previsti
dall’art. 19 del D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
C)
Concertazione
1. Nel
corso della concertazione le parti accertano la possibilità di definire una
posizione comune sulle materie oggetto del confronto. Essa deve concludersi
entro il termine massimo di quindici giorni dalla sua attivazione. Dell'esito
della stessa è redatto verbale che riporta le posizioni delle parti. Durante
la concertazione le parti si adeguano ai principi di correttezza e buona fede.
2. La
concertazione può essere richiesta con atto scritto dai soggetti sindacali di
cui all’art. 9, c. 1, lett. b), entro tre giorni dal ricevimento dell’informazione.
Essa si svolge in appositi incontri che iniziano entro quarantotto ore dalla
richiesta.
3. La
concertazione riguarda i criteri generali relativi:
a) ai passaggi di livello di cui all’art. 61, comma 3, ivi compresi i
passaggi dal I livello alla categoria dei quadri intermedi;
b) alla verifica periodica della produttività degli uffici;
c) alla introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione
dell’Ente aventi effetti generali sull’organizzazione del lavoro.
Art.
6
Altre
forme di partecipazione
1. Nell’ambito
dell’Ente è costituita una Conferenza di rappresentanti delle parti
abilitate alla contrattazione integrativa. La Conferenza si riunisce due volte
l’anno al fine di coinvolgere il personale in ordine alle linee essenziali
di indirizzo in materia di politiche aventi riflessi sul personale, nonché di
organizzazione e gestione con particolare riguardo ai sistemi di verifica dei
risultati, anche al fine di favorire un adeguato governo dei processi di
innovazione organizzativa, nell’ambito dei quali va comunque considerata la
valorizzazione delle risorse umane.
2. Per
l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti
l'organizzazione del lavoro, il monitoraggio degli istituti di flessibilità,
l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, il sistema
della partecipazione è completato dalla possibilità di costituire, a
richiesta, senza oneri aggiuntivi per l’Ente, una Commissione bilaterale
ovvero un Osservatorio con il compito di raccogliere dati relativi alle
predette materie - che l’Ente è tenuto a fornire - e di formulare proposte
in ordine ai medesimi temi.
3. La composizione degli organismi di cui al presente articolo, che
non hanno funzioni negoziali, è paritetica e deve comprendere una adeguata
rappresentanza femminile.
Art.
7
Interpretazione
autentica dei contratti collettivi
1. Qualora
insorgano controversie aventi carattere di generalità sull’interpretazione dei
contratti collettivi, nazionali o integrativi, le parti che li hanno
sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della
clausola controversa. L’eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui
all’articolo 47 del D.lgs. n. 165/2001 e - per quanto concerne i contratti
collettivi integrativi - con quelle previste dall’art. 4 del presente CCNL,
sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del
contratto.
2. La
medesima procedura di cui al comma 1 può essere attivata anche a richiesta di
una delle parti.
Art.
8
Pari
opportunità
1. Presso
l’Unioncamere è costituito un comitato per le pari opportunità, composto
da un rappresentante dell’ente, con funzioni di presidente, da un componente
designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e da
un pari numero di rappresentanti dell’ente. Il comitato rimane in carica per
la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo.
2. Il
comitato per le pari opportunità, nell’ambito delle più ampie previsioni
disposte dalla legge n. 125/1991, svolge le seguenti funzioni:
a) funzioni di studio, ricerca e promozione sui principi di parità
previsti dalla normativa vigente, anche alla luce della evoluzione della
legislazione italiana ed estera e dei programmi di azione comunitari;
b) individuazione dei fattori che ostacolano l’effettiva parità di
opportunità tra donne e uomini sul lavoro e proposta delle iniziative per il
loro superamento;
c) promozione di interventi idonei a facilitare il reinserimento delle
lavoratrici e dei lavoratori a seguito della fruizione dei congedi di
maternità e dei congedi parentali, nonché a salvaguardarne la
professionalità;
d) proposta di iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali e
di mobbing nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e
le caratteristiche dei fenomeni.
3. L’Unioncamere
assicura le condizioni e gli strumenti idonei per il funzionamento del
comitato per le pari opportunità. In particolare, valorizza e pubblicizza,
nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dal comitato. Quest’ultimo
è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici
nell’ambito dell’Unioncamere.
4. Al
fine di assicurare parità di opportunità tra donne e uomini sul lavoro e
nello sviluppo professionale, considerando anche la posizione delle
lavoratrici in seno alla famiglia, la contrattazione integrativa, tenendo
conto delle proposte formulate dal comitato, definisce interventi che si
concretizzino in azioni positive a favore delle donne lavoratrici, con
particolare riferimento a:
a) accesso ai corsi di formazione e modalità di svolgimento degli stessi;
b) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a
parità di requisiti professionali, di cui si deve tenere conto anche nell’attribuzione
di incarichi o funzioni più qualificate;
c) individuazione di iniziative di informazione per promuovere
comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
d) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi
sociali.
Art.
9
Composizione
delle delegazioni della contrattazione integrativa
1. Le
delegazioni trattanti per la contrattazione integrativa sono costituite:
a) per Unioncamere, dai dirigenti espressamente designati;
b) per la parte sindacale, dalle organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del presente CCNL e dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU),
eletta ai sensi dell’Accordo
collettivo quadro integrativo e correttivo del CCNQ del 7 agosto 1998 per la
costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei
comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo
regolamento elettorale, stipulato il 27 gennaio 1999 e ai sensi del protocollo
d’intesa sottoscritto in data 16/6/1999 dall’Aran e dalle confederazioni
sindacali per l’indizione delle elezioni delle stesse RSU negli enti di cui
all’art. 70 del D.lgs. n. 165/2001.
Art.
10
Soggetti
sindacali nei luoghi di lavoro
1. I
soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a) la rappresentanza sindacale unitaria di cui all’art. 9, c. 1, lett. b);
b) i terminali di tipo associativo delle organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell’art. 10, comma 2 del CCNQ del 7/8/1998.
2. I
soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali, ivi compresi
quelli previsti dall’art. 10, comma 3 del CCNQ 7/8/1998 sulle modalità di
utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative
sindacali, sono quelli previsti dall’art. 10, comma 1 del medesimo accordo.
Art.
11
Deleghe
a favore delle organizzazioni sindacali
1. I
dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell’organizzazione
sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello
stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai
competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è
trasmessa all’Unioncamere a cura del dipendente o dell’organizzazione
sindacale interessata.
2. La
delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il
dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi
del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all’Unioncamere e all’organizzazione
sindacale interessata. L’effetto della revoca decorre dal primo giorno del
mese successivo a quello di presentazione della stessa.
4. Le
trattenute devono essere operate dall’Unioncamere sulle retribuzioni dei
dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle
organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con l’Unioncamere.
5. L’Unioncamere
è tenuta, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del
personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
Art. 12
Prevenzione
della conflittualità
1. Il
sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza e
buona fede ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel
rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo
alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali
né procedono ad azioni dirette e compiono ogni ragionevole sforzo per
raggiungere l’accordo nelle materie demandate alla contrattazione stessa.
3. Durante
il periodo in cui si svolgono la consultazione o la concertazione, le parti
medesime si attengono ugualmente all’impegno di non assumere iniziative
unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.
TITOLO
III
IL
RAPPORTO DI LAVORO
Art.
13
Il
contratto individuale di lavoro
1. Il
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e
regolato da contratti individuali e dal presente CCNL, nel rispetto delle
disposizioni di legge e della normativa comunitaria.
2. Nel
contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta,
sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data
di inizio del rapporto di lavoro;
c) categoria,
livello e profilo professionale di inquadramento professionale, nonché il
livello retributivo iniziale;
d) mansioni
corrispondenti alla categoria, al livello ed al profilo professionale di
assunzione;
e) durata
del periodo di prova;
f) sede
di lavoro;
g) termine
finale nel contratto di lavoro a tempo determinato.
3. Il
contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai
contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del
contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione
risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno
o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al
comma 1 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata,
nell'ambito delle tipologie di cui all’ art. 39, comma 2.
5. In
caso di passaggio di livello, Unioncamere comunica al dipendente, ai sensi del
D.lgs. n. 152/1997, il nuovo inquadramento conseguito.
6. Unioncamere, prima di procedere alla stipulazione del contratto
di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a
presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso
al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un
termine non inferiore a trenta giorni, che può essere incrementato di
ulteriori trenta giorni in casi particolari. Nello stesso termine il
destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti in materia di
lavoro pubblico. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per Unioncamere. Per il
rapporto a tempo parziale si applica, a richiesta del dipendente, l'art. 38,
comma 7.
7. Scaduto
inutilmente il termine di cui al comma 6, Unioncamere comunica di non dar
luogo alla stipulazione del contratto.
Art.
14
Ricostituzione
del rapporto di lavoro
1. Il
dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di
dimissioni o per risoluzione per motivi di salute può richiedere, entro 5
anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di
lavoro. L’Ente si pronuncia motivatamente, entro 60 giorni dalla richiesta;
in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato nella categoria, nel
livello e nel profilo rivestiti all’atto delle dimissioni corrispondenti
secondo il sistema di classificazione applicato all’Ente medesimo al momento
del rientro.
2. La
stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza limiti
temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso
al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita o
il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione
Europea.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del
rapporto di lavoro avviene nel rispetto delle procedure di cui all’art. 39
della legge 449/97 e successive modificazioni e integrazioni ed è subordinata
alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’Ente
ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l’assunzione da
parte del richiedente nonché del positivo accertamento dell’idoneità
fisica qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di salute.
4. Qualora
per effetto di dimissioni, il dipendente goda di trattamento pensionistico si
applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo.
Art.
15
Periodo
di Prova
1. Il
dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo
di prova la cui durata è stabilita come segue:
a) q.i. e primo livello, 120 giorni;
b) secondo e terzo livello, 60 giorni;
c) quarto e quinto livello, 45 giorni;
d) sesto e settimo livello, 30 giorni.
2. Ai
fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del servizio
effettivamente prestato.
3. Il
periodo di prova è sospeso nei casi di assenza per malattia, di astensione
obbligatoria e negli altri casi espressamente previsti dalla legge. In caso di
malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. Nell’ipotesi
di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio trovano
applicazione gli articoli 24 e 26.
4. Le
assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3 sono
soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in
prova.
5. Decorsa
la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto
in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di corresponsione dell’indennità
sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui al comma
3. Il recesso dell’Ente deve essere motivato.
6. Decorso
il periodo di prova senza che il rapporto sia stato risolto, il dipendente si
intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal
giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
7. In
caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di
effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima e quattordicesima
mensilità maturati. Spetta altresì al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
8. Il
periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
9. Il
dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che sia vincitore di
concorso presso la stessa o altra amministrazione o ente, ha diritto, durante
il periodo di prova, alla conservazione del posto senza retribuzione, presso l’ente
di provenienza, e, in caso di mancato superamento della prova, o per recesso
dello stesso dipendente, rientra, a domanda, nel profilo di provenienza.
10. Possono
essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già
superato nella medesima qualifica e profilo professionale presso altra
amministrazione pubblica.
Art.
16
Orario
di lavoro
1. L'orario
di lavoro è fissato in 36 ore per i dipendenti a tempo pieno, distribuite su
5 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.
2. Agli
effetti dell'applicazione degli istituti contrattuali, il sabato non è
considerato festivo.
3. Il
rispetto dell'orario di lavoro è garantito con sistemi obiettivi e automatici
di controllo.
4. La
distribuzione dell'orario di lavoro è improntata a criteri di flessibilità,
utilizzando diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro che possono
anche coesistere, secondo le seguenti specificazioni:
a) orario
flessibile, che consiste nel consentire di posticipare l'orario di inizio o di
anticipare l'orario di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà,
limitando al nucleo centrale dell'orario la contemporanea presenza in servizio
di tutto il personale addetto alla medesima struttura;
b) orario
plurisettimanale, che consiste nella programmazione di calendari di lavoro
plurisettimanali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel
rispetto del monte ore complessivo in relazione al periodo di riferimento;
c) utilizzazione
in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione
flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di una
organica distribuzione dei carichi di lavoro;
d) priorità
nell'impiego flessibile, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici
e del lavoro, per i dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale
e familiare e per i dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi
della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Art.
17
Riduzione
dell’orario di lavoro
1. Al
personale adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in
sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari
individuali finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o
comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente contratto, una riduzione di orario fino a
raggiungere le 35 ore medie settimanali. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione
del presente articolo devono essere fronteggiati con proporzionali riduzioni
del lavoro straordinario, oppure con stabili modifiche degli assetti
organizzativi.
2. Le
parti si impegnano a riesaminare la disciplina del presente articolo alla luce
di eventuali modifiche legislative riguardanti la materia.
Art.
18
Banca
delle ore
1. Al
fine di mettere i lavoratori in grado di fruire in modo retribuito o come
permessi compensativi delle prestazioni di lavoro straordinario ovvero, per i
lavoratori in part-time orizzontale, di lavoro supplementare, è istituita la
banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel
conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di
lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate nei limiti delle
risorse stanziate sui relativi capitoli del bilancio dell’Ente, da
utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. Nel caso di
richiesta di pagamento, questa deve avvenire entro il mese di dicembre.
3. Le
ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in
retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all’art.
19, comma 5, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese
successivo alla prestazione lavorativa.
4. L’Ente,
a domanda del dipendente, rende possibile l’utilizzo delle ore come riposi
compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di
servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori
contemporaneamente ammessi alla fruizione.
5. A
livello di Ente sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al
monitoraggio dell’andamento della banca delle ore ed all’assunzione di
iniziative tese a favorirne l’utilizzazione. Nel rispetto dello spirito
della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità
aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi accantonati. Le ore
accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
Art.
19
Lavoro
straordinario
1. Quando
le esigenze di servizio lo richiedano il personale, preventivamente
autorizzato, è tenuto a prestare servizio anche in ore non comprese nell’orario
normale e ha diritto al compenso per lavoro straordinario.
2. Allo
straordinario sono destinate risorse in misura non superiore a quelle già
destinate ai sensi dell’art. 11, comma 2 del CCNL 11/9/1995, ridotte del 5%.
3. Nel
rispetto della spesa complessiva l’Amministrazione determina annualmente, in
relazione alle effettive esigenze, i limiti individuali per la prestazione di
lavoro straordinario, per i quali è richiesta comunque l’autorizzazione
preventiva.
4. L’ente individua tra i dipendenti appartenenti al profilo
professionale di autista chi percepisce una indennità mensile revocabile di
funzione, comprensiva delle prestazioni di lavoro straordinario, notturno,
festivo nonché delle pause tecniche, la cui entità è determinata
utilizzando quale mero parametro la cifra corrispondente al compenso di 60 ore
di lavoro straordinario.
5. Ogni
ora di lavoro straordinario feriale viene compensata con la retribuzione
oraria maggiorata del 25%, mentre il lavoro effettuato nelle domeniche e negli
altri giorni riconosciuti festivi per legge, nonché delle ore notturne dalle
ore 22,00 alle ore 6,00 viene compensato con la retribuzione oraria maggiorata
del 50%.
6. La
retribuzione oraria si ottiene dividendo per 160 la retribuzione globale
mensile lorda. Nella predetta nozione di retribuzione sono comprese le voci
retributive di cui all’art. 54, comma 1, lettere a), b), d), e), f), g). Nel
caso di riduzione dell’orario di lavoro ai sensi dell’art. 17 il predetto
divisore è pari a 156.
Art.
20
Trattamento
per attività prestata in giorno festivo e riposo compensativo
1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non
usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni
ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50%
della retribuzione oraria di cui all’art. 19, comma 6, con diritto al riposo
compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il
bimestre successivo.
2. L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà
titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla
corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione
prevista per il lavoro straordinario festivo.
3. L’attività
prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di
lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente
riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro
straordinario non festivo.
4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro
trattamento accessorio collegato alla prestazione.
5. Agli
oneri relativi all'applicazione del presente articolo si fa fronte in ogni
caso con le risorse previste dall'art. 59.
Art.
21
Accordi
per la gestione delle eccedenze di personale
1. In relazione a quanto previsto dall’art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso
articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del personale
dichiarato in eccedenza ad altri Enti e di evitare il collocamento in
disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente nel
proprio ambito, l’Ente comunica a tutti gli enti o amministrazioni di cui
all’art. 1, c 2 del d.lgs. n. 165/2001 presenti a livello provinciale
regionale e nazionale, l’elenco del personale in eccedenza distinto per
qualifica professionale richiedendo la loro disponibilità al passaggio
diretto, in tutto o in parte, di tale personale.
2. Gli
enti destinatari della richiesta di cui al comma 1, qualora interessati,
comunicano, entro il termine di 30 giorni, l’entità dei posti vacanti nella
dotazione organica di ciascun profilo e posizione economica nell’ambito
delle aree, per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni,
sussiste l’assenso al passaggio diretto del personale in eccedenza.
3. I
posti disponibili sono comunicati ai lavoratori in eccedenza che possono
indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni; con
la specificazione di eventuali priorità; l’Ente dispone i trasferimenti nei
quindici giorni successivi alla richiesta.
4. Qualora
si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo stesso posto, l’ente
forma una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
a) dipendenti
portatori di handicap;
b) situazione
di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a carico e/o se il
lavoratore sia unico titolare di reddito;
c) maggiore
anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione;
d) particolari
condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili;
la stabile convivenza, nel caso qui disciplinato e in tutti gli altri casi
richiamati nel presente contratto, è accertata sulla base della
certificazione anagrafica presentata dal dipendente;
e) presenza
in famiglia di soggetti portatori di handicap.
La
ponderazione dei criteri e la loro integrazione viene definita in sede di
contrattazione integrativa.
5. Per la mobilità del personale in eccedenza, la contrattazione
integrativa può prevedere
specifiche iniziative di formazione e riqualificazione, al fine di favorire la
ricollocazione e l’integrazione dei lavoratori trasferiti nel nuovo contesto
organizzativo, anche in relazione al modello di classificazione vigente.
Art.
22
Ferie
1. Il
personale ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie stabilite nella misura
di 25 giorni lavorativi.
2. Il
personale assunto dopo l’11/9/1995 ha diritto ad un periodo di ferie di 22
giorni lavorativi che salgono a 25 giorni al compimento del terzo anno di
servizio.
3. Il
diritto alle ferie è irrinunciabile, non può essere sostituito da indennità
compensative e si acquisisce all’atto dell’assunzione in servizio.
4. Nel
caso in cui il dipendente non abbia compiuto un anno di servizio, il periodo
di ferie spettantegli è computato in ragione di tanti dodicesimi quanti sono
i mesi di servizio prestati.
5. Il
calendario delle ferie è regolato dal Segretario generale, previa
consultazione delle RSU di cui all’art. 9, c. 1, lett. b).
6. Il
personale ha altresì diritto all’osservanza delle festività riconosciute
dalla legge. E’ altresì considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo
Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché
ricadente in giorno lavorativo.
7. Le
festività soppresse di cui alla legge 5 marzo 1977, n. 54 (salvo quelle
eventualmente ripristinate da leggi successive) coincidenti con le domeniche
non vengono recuperate con altrettanti giorni lavorativi di ferie; per esse
viene riconosciuto nel mese di settembre l’importo della retribuzione
corrispondente ad un giorno.
Art.
23
Permessi
brevi
1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su
valutazione del dirigente preposto all'unità organizzativa presso cui presta
servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà
dell'orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno
quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue.
2. La
richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al
dirigente di adottare le misure organizzative necessarie e, comunque, non
oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo casi di
particolare urgenza o necessità.
3. Il
dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese
successivo, secondo modalità individuate dal dirigente; in caso di mancato
recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.
Art.
24
Assenze
per malattia
1.
Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della
maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia
intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.
2. Superato
il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può
essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi
particolarmente gravi.
3. Prima
di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l’Ente
procede, su richiesta del dipendente, all'accertamento delle sue condizioni di
salute, per il tramite della A.S.L. competente ai sensi delle vigenti
disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di
assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati
i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il
dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento
delle mansioni del proprio profilo professionale, si applica l’art. 25.
5. Ove
non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 4, oppure nel caso
che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi
proficuo lavoro, l’ente può procedere alla risoluzione del rapporto,
corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso.
6. I
periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del
presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio
a tutti gli effetti.
7. Sono
fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
8. Il
trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è
il seguente:
a) intera
retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con
esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi
9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a
quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il
successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente competono
anche gli istituti di retribuzione accessoria a carattere fisso e ricorrente;
b)
90% della retribuzione di cui alla lettera "a" per i
successivi 3 mesi di assenza;
c)
50% della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli
ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
d) i
periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
9. In caso di patologie gravi che richiedano terapie
salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l’emodialisi, la
chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai
fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per
malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i
giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla
competente Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali
giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione
prevista dal comma 8, lettera a) del presente articolo.
10. L'assenza
per malattia deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza
tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui
si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo
comprovato impedimento.
11. Il dipendente è tenuto, a recapitare o spedire a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di
giustificazione dell'assenza entro i due giorni successivi all'inizio della
malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine
scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo
successivo.
12. L'Ente
dispone il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, di norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente
Unità Sanitaria Locale.
13. Il
dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo
diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione,
precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
14. Il
dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione
del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio
comunicato all'Ente, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle
ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
15. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di
reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o
accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere,
a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Ente.
16. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo,
il risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile
è versato dal dipendente all'Ente fino a concorrenza di quanto dallo stesso
erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere
"a", "b" e "c", compresi gli oneri riflessi
inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte
dell'Ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
Art.
25
Mutamento
di mansioni per inidoneità psico-fisica
1. Nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via
permanente allo svolgimento dei compiti del proprio profilo professionale, l’Ente
non può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità
fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperare
lo stesso dipendente al servizio impiegandolo in altro profilo riferito allo
stesso livello di inquadramento assicurando un adeguato percorso di
riqualificazione.
2. In
caso di mancanza di posti, previo consenso dell’interessato, il dipendente
può essere impiegato in un profilo di livello immediatamente inferiore.
3. I posti che si rendono vacanti successivamente alla eventuale
applicazione della disciplina del comma 2, sono prioritariamente destinati
alla ricollocazione dei dipendenti che hanno fruito della medesima disciplina.
4. Nel caso di destinazione ad un profilo appartenente a livello
inferiore, il dipendente ha diritto al mantenimento del trattamento
retributivo, non riassorbibile, del livello di provenienza, ove questo sia
più favorevole.
5. Nel caso in cui detto personale non possa essere ricollocato
nell’ambito dell’Unioncamere con le modalità previste dai commi
precedenti, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all’art.
21.
Art.
26
Infortuni
sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia
riconosciuta dipendente da causa di servizio, il dipendente ha diritto alla
conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque non oltre il
periodo previsto dall'art. 24, commi 1, 2 e 3. In tale periodo al dipendente
spetta l’intero stipendio di cui al comma 8 del citato art. 24.
2. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova
applicazione quanto previsto dall’art. 25. Nel caso in cui Unioncamere
decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista da
tali disposizioni, per l'ulteriore periodo di assenza al dipendente non spetta
alcuna retribuzione.
3. Nel caso di lavoratori che, non essendo disabili al momento dell’assunzione,
abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia collegata a causa di
servizio eventuali disabilità trova applicazione l’art. 1, comma 7, della
legge n. 68/1999.
Art.
27
Tutela
dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei
dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato,
da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate
previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di
alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di
recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti
misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto:
a) il
diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di
recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall’art.
24, comma. 8; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione
di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la
durata del progetto;
c) riduzione
dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e
retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente
alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione
del lavoratore a mansioni della stessa categoria di inquadramento contrattuale
diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura
che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti i cui parenti entro il secondo grado o, in
mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle
condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al
progetto di recupero, possono fruire dell’aspettativa di cui all’art. 32
nei limiti massimi ivi previsti. La stabile convivenza è accertata sulla base
della certificazione anagrafica presentata dal dipendente.
3. Qualora
i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongano per loro volontà alle
previste terapie, Unioncamere dispone, con le modalità previste dalle
disposizioni vigenti, l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento della
prestazione lavorativa.
4. Il
dipendente deve riprendere servizio presso Unioncamere nei 15 giorni
successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
Art.
28
Congedi
dei genitori
1. Al
personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela
della maternità contenute nel D.lgs. n. 151/2001.
2. In
caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di
astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di
un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la
madre ha la facoltà di rientrare in servizio, richiedendo, previa
presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al
servizio, che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il
periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo
rientro a casa del figlio.
3. Nel
periodo di congedo di maternità, ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.lgs. n.
151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art.
28 del citato decreto legislativo, spettano l’intera retribuzione fissa
mensile, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti.
4. Nell’ambito
del periodo di congedo parentale previsto dall’art. 32 del D.Lgs. n.
151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i
primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e
fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini
dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei
compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate,
pericolose o dannose per la salute.
5. Successivamente
al periodo di astensione di cui al comma 3 e fino al terzo anno, nel caso
previsto dall’art. 47 del D.Lgs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai
lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati
complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le
modalità di cui al precedente comma 4.
6. I
periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione
continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno
degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di
fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati
dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
7. Ai
fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro,
di cui all’art. 32, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001, la lavoratrice madre o
il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della
durata, almeno quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di
astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine
minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso
di proroga dell’originario periodo di astensione.
8. In
presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono
oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente
comma 5, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti
l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
9. Secondo
quanto previsto dall’art. 41 del d.lgs. n. 151/2001, in caso di parto
plurimo i periodi di riposo di cui all’art. 39 del medesimo decreto sono
raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello
stesso art. 39 possono essere utilizzate anche dal padre.
Art.
29
Congedi
per la formazione
1.
I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art. 5
della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2.
Ai lavoratori con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso
Unioncamere, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione
nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse
categorie e livelli in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori
interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare a
Unioncamere una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività
formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista
della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno trenta giorni prima
dell’inizio delle attività formative.
4.
Le domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei
limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.
5.
Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse
formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare
un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, Unioncamere può non
concedere il congedo ovvero differirne la fruizione fino ad un massimo di sei
mesi. Su richiesta del dipendente il periodo di differimento può essere più
ampio per consentire la utile partecipazione al corso.
6.
Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica l’art. 5,
comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso
articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del
trattamento economico, alle modalità di comunicazione a Unioncamere ed ai
controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 24 e, ove si
tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 26.
7.
Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai
sensi del comma 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo
con diritto di priorità.
Art.
30
Permessi
retribuiti
1. Per
visite mediche, analisi cliniche e altre esigenze di carattere sanitario, i
dipendenti possono richiedere permessi non recuperabili la cui validità è
subordinata alla presentazione di idonea documentazione comprovante
l'effettivo svolgimento delle analisi e la durata della permanenza presso la
struttura prescelta, la quale dovrà inoltre essere disponibile esclusivamente
in orari coincidenti con quello di servizio.
2. Per
particolari accadimenti familiari quali nascite, lutti e interventi
chirurgici, nonché per la partecipazione a concorsi pubblici o ad esami il
Segretario generale può concedere permessi retribuiti da uno fino a tre
giorni consecutivi.
3. In
caso di matrimonio il dipendente ha diritto ad un periodo continuativo, da
godere in un'unica soluzione, di 15 giorni di calendario, da non computarsi
nelle ferie annuali.
4. Il
dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a permessi
retribuiti per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni
di legge prevedono la concessione di permessi o congedi straordinari comunque
denominati.
5. Nei
permessi previsti da specifiche disposizioni di legge di cui al precedente
comma 8, sono compresi i permessi per donazione di sangue di cui alla legge
584/1967 e successive modifiche ed integrazioni nonché quelli per donazione
di midollo osseo di cui alla l. 6 marzo 2001, n. 52.
Art.
31
Aspettativa
per dottorato di ricerca o borsa di studio
1. I
dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di
ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 con fruizione della
relativa borsa di studio o che usufruiscano delle borse di studio di cui alla
legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, in aspettativa per
motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o
della borsa.
2. Ai
dipendenti ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, senza fruizione della
borsa di studio o con rinuncia ad essa, si applica la disciplina
prevista dall’art. 2, c. 1 della legge 13 agosto 1984, n. 476 come integrata
dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Art.
32
Aspettativa
per motivi personali o familiari
1. L’Ente
valuta nei limiti di compatibilità con la funzionalità dell’ufficio, le
eventuali richieste di aspettativa non retribuita per motivi personali o
familiari, che non possono comunque superare il periodo massimo continuativo
di sei mesi, salvo comprovate gravi necessità e, comunque, la durata massima
di 18 mesi nel triennio.
2. Sono
fatte salve le discipline contenute in specifiche disposizioni di legge.
Art.
33
Altre
aspettative previste da disposizioni di legge
1. Le
aspettative per cariche pubbliche elettive e per volontariato restano
disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il
dipendente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge o convivente
stabile presti servizio all’estero, può chiedere una aspettativa, senza
assegni, qualora Unioncamere non ritenga di poterlo destinare a prestare
servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o il convivente
stabile, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella
località in questione anche in altro ente o altra amministrazione.
3. L’aspettativa concessa ai sensi del comma 2 può avere una
durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha
originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed
eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno 15 giorni o in
difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa.
Art.
34
Cumulo
di aspettative
1. Il
dipendente non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa,
anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno sei
mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica nei casi di
aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per
volontariato e in caso di assenze di cui al D.lgs. n. 151/2001.
2. Unioncamere,
qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno
giustificato la concessione, può invitare il dipendente a riprendere servizio
nel termine appositamente fissato. Il dipendente, per le stesse motivazioni,
può riprendere servizio di propria iniziativa.
3. Il
rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva
di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato
impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo
di aspettativa o del termine di cui al comma 2.
Art.
35
Diritto
allo studio
1. Ai
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - in
aggiunta alle attività formative programmate da Unioncamere - permessi
straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per
ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo
indeterminato presso Unioncamere all’inizio di ogni anno, con arrotondamento
all’unità superiore.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione
a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari,
post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o
comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati
professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i
relativi esami. Gli stessi permessi sono concessi anche per la partecipazione
a corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul
piano lavorativo dal punto di vista sociale o psico-fisico.
3. Il
personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro
che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non
può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei
giorni festivi o di riposo settimanale.
4. Qualora
il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1,
per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti
che frequentino corsi di formazione in materia di integrazione di soggetti
svantaggiati sul piano lavorativo;
b) dipendenti
che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari
o post-universitari, che abbiano superato gli esami previsti dai programmi
relativi agli anni precedenti;
c) dipendenti
che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e
successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima
volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli
studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera
b);
d) dipendenti
ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle
condizioni di cui alle lettere b) e c).
5. Nell’ambito
di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata,
nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola
media inferiore, della scuola media superiore, universitari o
post-universitari.
6. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei
commi 4 e 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i
dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo
studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine
decrescente di età.
7. Per
la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti
interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato
di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione o
altra idonea documentazione preventivamente concordata con l’Ente e comunque
quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle
predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come
aspettativa per motivi personali.
Art.
36
Servizio
militare e sostitutivo civile
1. La
chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva o il richiamo alle armi
per qualunque esigenza delle Forze Armate, nonché l'arruolamento volontario
allo scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio, determinano la
sospensione del rapporto di lavoro, anche in periodo di prova, ed il
dipendente ha titolo alla conservazione del posto per tutto il periodo del
servizio militare di leva, senza diritto alla retribuzione.
2. I
dipendenti obiettori di coscienza che prestano il servizio sostitutivo civile
hanno diritto, anche in periodo di prova, alla conservazione del posto di
lavoro per tutta la durata del servizio, senza retribuzione.
3. Entro
quindici giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di
congedo, il dipendente deve porsi a disposizione di Unioncamere per riprendere
servizio. Superato tale termine il rapporto di lavoro è risolto, senza
diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del dipendente, salvo
i casi di comprovato impedimento.
4. Il
periodo di servizio militare produce sul rapporto di lavoro tutti gli effetti
previsti dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
5. I
dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto per
tutto il periodo del richiamo, che viene computato ai fini dell’anzianità
di servizio. Al predetto personale, Unioncamere corrisponde l'eventuale
differenza tra il trattamento economico erogato dall’Amministrazione
militare e quello fondamentale in godimento presso l’ente.
Art.
37
Comandi
e mobilità
1. Il
comando di personale dell’Ente o presso l’Ente stesso avviene in base alle
norme generali regolanti tale fattispecie.
2. Per
esigenze funzionali proprie e degli organismi di destinazione, che ne facciano
espressa richiesta anche nominativa, l’Ente può inviare propri dipendenti
presso altri datori di lavoro per periodi rinnovabili non superiori ad un
anno, previa espressa accettazione dell’interessato e sentite le
organizzazioni sindacali di cui all’art. 9, c. 1, lett. b).
3. I
rapporti economici tra l’Ente e gli organismi di destinazione sono regolati
da convenzioni stipulate dal Segretario generale dell’Unioncamere, sulla
base di specifiche indicazioni del Comitato di Presidenza.
4. L’Ente
può altresì richiedere ad altri organismi ed alle Camere di Commercio
associate l’invio presso di sé di personale da loro dipendente per periodi
rinnovabili non superiori ad un anno, nel rispetto delle norme fissate nei
rispettivi ordinamenti, regolando i rapporti economici conseguenti in base a
quanto previsto dal comma 3.
5. La
mobilità volontaria del personale Unioncamere verso altre pubbliche
amministrazioni avviene a domanda del dipendente interessato che abbia
superato il periodo di prova, con l’assenso di Unioncamere e dell’amministrazione
di destinazione e nel rispetto dell’inquadramento contrattuale dello stesso
dipendente.
TITOLO
IV
FLESSIBILITA’
DEL RAPPORTO DI LAVORO
In
relazione alla nuova disciplina delle forme flessibili di rapporto di lavoro
introdotte dal presente contratto, le parti sottolineano la particolare e
significativa rilevanza di tali strumenti di gestione delle risorse umane che,
nonostante il loro carattere di sperimentalità, offrono ad Unioncamere ampi
margini di gestione diretta dei servizi, permettendo altresì il superamento
del ricorso alle collaborazione coordinate e continuative nell’espletamento
delle attività istituzionali.
Art.
38
Rapporto
di lavoro a tempo parziale
1.
Unioncamere può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale
mediante:
a) assunzione,
nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale, ai sensi delle
vigenti disposizioni;
b) trasformazione
di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei
dipendenti interessati.
2. Il
numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 20% della dotazione
organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascun livello e
categoria, con esclusione delle posizioni di lavoro di particolare
responsabilità preventivamente individuate da Unioncamere. Il lavoratore
titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto in
rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all’incarico
conferitogli.
3. Unioncamere,
previa analisi delle proprie esigenze organizzative e nell’ambito della
programmazione del fabbisogno di personale, previa informazione seguita da
incontro con le organizzazioni sindacali di cui all’art 9, c. 1, lett. b),
individua i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale nel
rispetto dei criteri definiti nel precedente comma 2 e nell’art. 39 comma 1.
Gli stessi posti vengono prioritariamente coperti sulla base delle richieste
presentate dal personale in servizio di pari categoria, livello e profilo e,
per la parte che residua, mediante assunzione secondo le procedure selettive
previste dal regolamento di Unioncamere.
4. Nel caso che Unioncamere non abbia provveduto agli
adempimenti previsti nel comma 3, oppure nel limite della eventuale
percentuale residua, dopo l’attuazione della disciplina prevista dal
medesimo comma, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla ricezione
della domanda presentata dal dipendente interessato, nel rispetto delle forme
e delle modalità di cui al comma 13. In tal caso opera il solo limite
percentuale di cui al comma 2. Nelle domande, da presentare con cadenza
semestrale (giugno-dicembre), deve essere indicata l’eventuale attività di
lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini dei
commi 7 e ss.
5. Unioncamere, entro il predetto termine, può, con
decisione motivata, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un
periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione
alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio
alla funzionalità del servizio
6. Nel
caso di cui al comma 4 trovano applicazione l’art. 1, comma 59, della L. n.
662/96, l’art. 39, comma 27 della L. n. 449/1997 in materia di
individuazione ed utilizzazione dei risparmi di spesa e l’art. 59, comma 1,
lett. f) del presente contratto.
7. I
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione
lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto
delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un’altra
attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l’iscrizione
ad albi professionali.
8. Unioncamere, ferma restando la valutazione in concreto
dei singoli casi, è tenuta ad individuare le attività che, in ragione della
interferenza con i compiti istituzionali non sono comunque
consentite ai dipendenti di cui al comma precedente, con le procedure
previste dall’art. 1, comma 58 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e
successive modificazioni ed integrazioni, dandone informazione ai soggetti di
cui all’art. 9, c. 1, lett. b)
9. Nel
caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l’attività
esterna del dipendente - sia subordinata che autonoma – e la specifica
attività di servizio, Unioncamere nega la trasformazione del rapporto a tempo
parziale nei casi di cui ai commi 7 e 8.
10. Il
dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, a Unioncamere l’eventuale
successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
11. In
presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente
individuate in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle
esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2
di un ulteriore 10% massimo. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al
comma 4, le domande sono presentate senza limiti temporali.
12. Qualora
il numero delle richieste relative ai casi dei commi 4 e 11 ecceda i
contingenti fissati nei commi stessi, viene data la precedenza:
a) ai
dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
b) ai
familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70% o
persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o
anziani non autosufficienti;
c) ai
genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
13. La
costituzione del rapporto a tempo parziale o la trasformazione da tempo pieno
a tempo parziale, avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e
con l’indicazione della durata della prestazione lavorativa nonché della
collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla
settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico.
14. I
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a
tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in
soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia
la disponibilità del posto in organico.
15. I
dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di
chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio
dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto
in organico.
16. Unioncamere
informa con cadenza semestrale i soggetti sindacali di cui all’art. 9, c. 1,
lett. b), sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla tipologia
delle stesse e sull’eventuale ricorso al lavoro aggiuntivo e straordinario.
Art
39
Orario
di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Il
dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto
di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non
può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma
delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero
complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati.
2. Il
rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:
a) orizzontale,
con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo
pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i
giorni lavorativi (5 giorni);
b) verticale,
con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi
predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno e con
articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o
di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della
durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco
temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
c) con
combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b).
3. Il
tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione, in relazione
ai posti di cui al comma 3 dell’art. 38 vengono previamente definiti da
Unioncamere e resi noti a tutto il personale, mentre nel caso previsto dal
comma 4 dello stesso articolo sono concordati con il dipendente.
Art.
40
Trattamento
economico - normativo del personale
con rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Al
personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno,
tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del
suo svolgimento.
2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
di tipo orizzontale, e solo con l’espresso consenso dello stesso, può essere
richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, di cui
all’art. 1, comma 2, lett. e) del D.lgs. n. 61/2000, nella misura
massima del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita
a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di più di una
settimana.
3. Il
ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate
esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà
organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili
ed improvvise.
4. Le
ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla
retribuzione oraria globale di fatto maggiorata di una percentuale pari al
25%.
5. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle
sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo di cui
al comma 2. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione
oraria di cui all’art. 19, comma 6 con una maggiorazione pari al 25%.
6. Qualora
le ore di lavoro supplementare o straordinario svolte siano eccedenti rispetto
a quelle fissate come limiti massimi dai commi 2 e 5, la percentuale di
maggiorazione di cui ai precedenti commi 4 e 5 è elevata al 50%.
7. Gli
oneri derivanti dall’applicazione dei commi 4, 5 e 6 sono a carico delle
risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario.
8. Il
consolidamento nell’orario di lavoro, su richiesta del lavoratore, del
lavoro supplementare o straordinario, svolto in via non meramente occasionale,
avviene previa verifica sull’utilizzo del lavoro aggiuntivo e straordinario
per più di sei mesi effettuato dal lavoratore stesso.
9. I
dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni
di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo
parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato
alle giornate di lavoro prestate nell'anno. In entrambe le ipotesi il relativo
trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione
giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le
altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le
assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è comunque
riconosciuto per intero il periodo di congedo di maternità dal lavoro previsto
dal D.lgs. n. 151/2001, anche per la parte non cadente in periodo
lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero
periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la
prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, l’astensione
facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i
periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo
trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione
giornaliera. In presenza di part-time verticale non si riducono i termini
previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con
riferimento ai periodi effettivamente lavorati.
10. Il
trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è
proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le
competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa
speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla
stessa categoria e profilo professionale.
11. I
trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla
realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata
della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale
anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime
orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi.
12. Al
ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono
corrisposte per intero gli assegni per il nucleo familiare.
13. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato
dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge n. 554/1988 e successive
modificazioni ed integrazioni.
14. Per
tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di
rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel
D.Lgs. n. 61/2000 e successive modificazioni e integrazioni.
Art.
41
Contratto
a tempo determinato
1. Le
assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate dalle vigenti
disposizioni legislative in materia, nonché dalle disposizioni del presente
articolo.
2. A tutto il personale assunto a tempo determinato si applica il
trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il
personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del
contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato;
b)
in caso di assenza per malattia o infortunio, fermi restando, in quanto
compatibili, i criteri stabiliti dagli artt. 24 e 26, si applica l’art. 5
del D.L. 12/9/1983 n. 463 convertito con modificazioni nella legge 11/11/1983
n. 638; i periodi di trattamento economico intero
sono stabiliti in misura proporzionalmente rapportata alla durata
prevista del servizio utilizzando i criteri di cui all’art. 24, comma 8,
salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi; il
trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del
rapporto di lavoro; il periodo di conservazione del posto è pari alla durata
del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato
dall'art. 24;
c)
possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze
fino a un massimo di 10 giorni complessivi in ragione d'anno,
proporzionalmente al servizio prestato e permessi retribuiti solo in caso di
matrimonio ai sensi dell'art. 30, comma 3;
d)
sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro
stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti,
compresa la legge n. 53/2000;
e)
il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata
prevista del rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di
prova, secondo la disciplina di cui all’art. 15, non superiore comunque a
due settimane, per i rapporti di durata fino a sei mesi, e di quattro
settimane, per quelli di durata superiore.
3. Il servizio prestato a tempo determinato è titolo valutabile ai
fini della formazione delle graduatorie relative alle procedure concorsuali
per l'assunzione a tempo determinato o indeterminato.
4. Il contingente del
personale da assumere con contratto a tempo determinato, ai sensi delle
vigenti disposizioni legislative in materia, non può superare, a livello di
ente, il 15% dei posti di organico.
5. L’Ente disciplina, con gli atti previsti dal proprio
ordinamento, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 35 e 36 del D.lgs.
n. 165/2001, le procedure selettive per l’assunzione di personale con
contratto di lavoro a termine.
Art.
42
Contratto
di fornitura di lavoro temporaneo
1. Unioncamere
può stipulare contratti di lavoro temporaneo, secondo la disciplina della
legge n. 196/1997, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a
cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con
il personale in servizio o attraverso le modalità del reclutamento ordinario.
2. In
particolare, oltre che nei casi previsti dall’art. 1, comma 2, lett. b) e c)
della legge n. 196/1997, i contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono
stipulati nelle ipotesi di seguito illustrate e nel rispetto dei criteri
generali indicati nel comma 1:
a) per
consentire la temporanea utilizzazione di professionalità non previste nell’assetto
organizzativo di Unioncamere, anche al fine di sperimentarne la necessità;
b) in
presenza di eventi eccezionali e motivati non considerati in sede di
programmazione dei fabbisogni, per la temporanea copertura di posti vacanti,
per un periodo massimo di 60 giorni e a condizione che siano state avviate le
procedure per la loro copertura; il limite temporale è elevato a 180 giorni
per la temporanea copertura di posti relativi a profili professionali non
facilmente reperibili o comunque necessari a garantire standard definiti di
prestazioni;
c) per
punte di attività o per attività connesse ad esigenze straordinarie;
d) per
particolari fabbisogni professionali connessi all’attivazione e
aggiornamento di sistemi informativi ovvero di controllo di gestione e di
progettazione e implementazione di sistemi per la qualità, che non possono
essere soddisfatti ricorrendo unicamente al personale in servizio;
e) per
soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico e per creare le relative
competenze nel campo della prevenzione, della sicurezza, dell’ambiente di
lavoro e dei servizi.
3. Il numero dei contratti di fornitura di lavoro
temporaneo non può superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei
lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso l’ente, arrotondato, in
caso di frazioni, all’unità superiore.
4. Il
ricorso al lavoro temporaneo non è consentito per i profili del settimo e del
sesto livello.
5. Si rinvia alle disposizioni della legge n. 196/1997
e successive modificazioni ed integrazioni, per gli aspetti non previsti dal
presente articolo.
6. I
lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, qualora
partecipino a programmi o progetti di produttività hanno titolo a partecipare
all’erogazione dei connessi trattamenti. La contrattazione integrativa
definisce casi, condizioni, criteri e modalità per la determinazione e
corresponsione dei suddetti trattamenti accessori, nonché il loro eventuale
finanziamento.
7. Unioncamere
comunica tempestivamente all’impresa fornitrice, titolare del potere
disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, le circostanze di fatto
disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi
dell’art. 7 della legge n. 300/1970.
8. Unioncamere
è tenuta, nei riguardi dei lavoratori temporanei, ad assicurare tutte le
misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza
e prevenzione previsti dal D.lgs. n. 626/1994, in particolare per quanto
concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa in cui saranno
impegnati.
9. I
lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare presso Unioncamere i diritti
di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e
possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.
10. Unioncamere
provvede alla tempestiva e preventiva informazione e consultazione ai soggetti
sindacali di cui all’art. 9, c. 1, lett. b), sul numero, sui motivi, sul
contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro
temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d’urgenza
Unioncamere fornisce l’informazione in via successiva, comunque non oltre i
cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura, ai
sensi dell’art. 7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n. 196.
11. Alla
fine di ciascun anno Unioncamere fornisce ai soggetti sindacali di cui all’art.
9, c. 1, lett. b), tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto
della percentuale fissata dal comma 3. Entro lo stesso termine Unioncamere
fornisce alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente
CCNL e all’ARAN tutte le informazioni di cui al precedente comma 10.
12. In
conformità alle vigenti disposizioni di legge, è fatto divieto a Unioncamere
di attivare rapporti per l’assunzione di personale di cui al presente
articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate alla fornitura di lavoro
temporaneo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Art.
43
Contratto
di formazione e lavoro
1. Nell’ambito
della programmazione del fabbisogno di personale, Unioncamere può stipulare
contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.
3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all’art. 16 del decreto legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451.
2. Unioncamere
non può stipulare contratti di formazione e lavoro qualora abbia proceduto a
dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in disponibilità di proprio
personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che l’assunzione
avvenga per l’acquisizione di professionalità diverse da quelle dichiarate
in eccedenza.
3. Le
selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro
avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di
reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le disposizioni
riferite a riserve, precedenze e preferenze, utilizzando procedure
semplificate.
4. Il
contratto di formazione e lavoro può essere stipulato:
a) per
l’acquisizione di professionalità elevate;
b) per
agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa
che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto
organizzativo e di servizio.
5. Le
esigenze organizzative che giustificano l’utilizzo dei contratti di
formazione e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate per altre
tipologie di assunzione a tempo determinato.
6. Ai
fini del comma 4, in relazione al vigente sistema di classificazione del
personale, sono considerate elevate le professionalità collocate nei livelli
primo e secondo. Il contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato
per l’acquisizione di professionalità collocate nel livello settimo.
7. Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4, viene corrisposto il
trattamento tabellare corrispondente al profilo di assunzione.
8. Per
i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi del comma
4, lett. a), nell’ambito del periodo stabilito di durata del rapporto, è
previsto un periodo obbligatorio di formazione, che esclude ogni prestazione
lavorativa, non inferiore a 130 ore complessive; per i lavoratori assunti ai
sensi dell’art. 4, lett. b) il suddetto periodo non può essere inferiore a
20 ore ed è destinato alla formazione di base relativa alla disciplina del
rapporto di lavoro, all’organizzazione del lavoro nonché alla prevenzione
ambientale ed antinfortunistica. Gli oneri della formazione di cui al presente
comma non gravano sulle risorse di cui all’art. 69, comma 4.
9. Le eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione
rispetto a quelle previste dall’art. 16, comma 5 del decreto legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451 non sono retribuite.
10. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma
scritta, secondo i principi di cui all’art. 13, e deve contenere l’indicazione
delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso. In
particolare la durata è fissata in misura non superiore a 24 mesi, nel caso
previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non superiore a dodici mesi, nel
caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del contratto di formazione e
lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
11. Il
trattamento economico spettante ai lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro è costituito dal trattamento tabellare, dall’indennità
integrativa speciale, dalla tredicesima e quattordicesima mensilità, dagli
altri compensi o indennità connessi alle specifiche caratteristiche della
effettiva prestazione lavorativa, se ed in quanto dovute. La contrattazione
integrativa può disciplinare l’attribuzione di compensi per particolari
condizioni di lavoro o per altri incentivi previsti dall’art. 60,
utilizzando esclusivamente le risorse previste nel finanziamento del progetto
di formazione e lavoro.
12. La
disciplina normativa è quella prevista per i lavoratori a tempo determinato,
con le seguenti eccezioni:
a) la
durata del periodo di prova è pari ad un mese di prestazione effettiva per i
contratti stipulati ai sensi del comma 4, lett. b); lo stesso periodo è
elevato a due mesi per i contratti previsti dal comma 4, lett. a);
b) nelle
ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto
alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla metà del
contratto di formazione di cui è titolare.
13. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono
essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di
cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
14. Il
contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente alla scadenza
prefissata e non può essere prorogato o rinnovato. Ai soli fini del
completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi
oggettivamente impeditivi della formazione il contratto può essere prorogato
per un periodo corrispondente a quello di durata della sospensione stessa:
a) malattia;
b) gravidanza
e puerperio e congedo parentale;
c) servizio
militare di leva e richiamo alle armi;
d) infortunio
sul lavoro.
15. Prima
della scadenza del termine stabilito nel comma 10 il contratto di formazione e
lavoro può essere risolto esclusivamente per giusta causa.
16. Al
termine del rapporto Unioncamere è tenuta ad attestare l’attività svolta
ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore. Copia dell’attestato è
rilasciata al lavoratore.
17. Il rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in
contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 3, comma 11,
del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Gli enti disciplinano, previa
concertazione ai sensi dell’art. 5 , lett. C., il procedimento ed i criteri
per l’accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali
richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando la
partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori di cui al comma 14.
18. Nel
caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a
tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene computato a tutti
gli effetti nell’anzianità di servizio.
19. Non
è consentita la stipula di contratti di formazione lavoro qualora Unioncamere
non confermi almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24
mesi precedenti, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità correlati ad
eventi eccezionali e non prevedibili.
20. I
lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro hanno diritto di
esercitare i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge
n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.
Art.
44
Disciplina
sperimentale del telelavoro
1. Il
telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della
prestazione lavorativa realizzabile, con l’ausilio di specifici strumenti
telematici, nella forma del telelavoro domiciliare, che comporta la
prestazione dell’attività lavorativa dal domicilio del dipendente, o nella
forma del lavoro a distanza, che comporta la prestazione dell’attività
lavorativa da centri appositamente attrezzati distanti dalla sede dell’ente
e al di fuori del controllo diretto di un dirigente.
2. Unioncamere,
previa informazione ed eventuale incontro con i soggetti sindacali di cui all’art.
9 c. 1, lett b), può definire progetti per la sperimentazione del telelavoro
nei limiti e con le modalità stabilite dall’art. 3 del DPR 8.3.1999 n. 70 e
dal CCNL quadro sottoscritto il 23/3/2000, al fine di razionalizzare l’organizzazione
del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego
flessibile delle risorse umane.
3. I
singoli partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro sono individuati
secondo le previsioni dell’art. 4 del CCNL quadro del 23/3/2000.
4. Unioncamere
definisce, in relazione alle caratteristiche dei progetti da realizzare, di
intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri nella sede di
lavoro originaria,che non può comunque essere inferiore ad un giorno per
settimana.
5. L’orario
di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene
distribuito nell’arco della giornata a discrezione del dipendente in
relazione all’attività da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di
lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio
in due periodi di un’ora ciascuno fissati nell’ambito dell’orario di
servizio; in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale la durata
dei due periodi si riduce del 50%. Per effetto della distribuzione
discrezionale del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni
aggiuntive, straordinarie notturne o festive né permessi brevi ed altri
istituti che comportano riduzioni di orario.
6. Il
lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali
venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall’utilizzo
delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti. In nessun
caso il lavoratore può eseguire lavori per conto proprio o per terzi
utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione dell’ente.
7. La
postazione di telelavoro deve essere messa a disposizione, installata e
collaudata a cura e a spese di Unioncamere, sulla quale gravano i costi di
manutenzione e gestione dei sistemi di supporto per il lavoratore. Nel caso di
telelavoro a domicilio potrà essere installata una linea telefonica presso l’abitazione
del lavoratore, con oneri di impianto ed esercizio a carico di Unioncamere,
espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto
prevede l’entità dei rimborsi, anche in forma forfetaria, delle spese
sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici, sulla base delle
intese raggiunte in sede di contrattazione integrativa.
8. Unioncamere,
nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione
del telelavoro, stipula polizze assicurative per la copertura dei seguenti
rischi:
a) danni
alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di
quelli derivanti da dolo o colpa grave;
b) danni
a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall’uso
delle stesse attrezzature.
Unioncamere
provvede altresì alla copertura assicurativa INAIL
9. La
verifica delle condizioni di lavoro e dell’idoneità dell’ambiente di
lavoro avviene all’inizio dell’attività e periodicamente ogni sei mesi,
concordando preventivamente con l’interessato i tempi e le modalità della
stessa in caso di accesso presso il domicilio. Copia del documento di
valutazione del rischio, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 626/1994,
è inviata ad ogni dipendente, per la parte che lo riguarda.
10. La
contrattazione integrativa definisce l’eventuale trattamento accessorio
compatibile con la specialità della prestazione nell’ambito delle finalità
indicate nell’art. 60.
11. E’
garantito al lavoratore l’esercizio dei diritti sindacali e la
partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini della sua
partecipazione all’attività sindacale, il lavoratore deve poter essere
informato attraverso la istituzione di una bacheca sindacale elettronica e l’utilizzo
di un indirizzo di posta elettronica con le rappresentanze sindacali sul luogo
di lavoro.
12. I
lavoratori sono altresì invitati a partecipare alle eventuali conferenze di
servizio o di organizzazione previste dall’ordinamento vigente.
13. E’
istituito, presso l’ARAN, un osservatorio nazionale a composizione
paritetica con la partecipazione di rappresentanti del Comitato di Settore e
delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL che, con riunioni
annuali, verifica l’utilizzo dell’istituto e gli eventuali problemi.
titolo
V
norme
disciplinari
Art.
45
Doveri
del dipendente
1. Il
dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la
Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon
andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il
rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed
altrui.
2. Il
dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di
fiducia e collaborazione tra l'Ente e i cittadini.
3. In
tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore
qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
a) collaborare
con diligenza, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per
l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Ente anche in relazione
alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare
il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell’ordinamento
ai sensi dell' art. 24 della legge n. 241/1990;
c) non
utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni
d'ufficio;
d) nei
rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel
rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso
all'attività amministrativa previste dalla Legge n. 241/1990, dai regolamenti
attuativi della stessa vigenti nell'Ente nonché attuare le disposizioni dello
stesso Ente in ordine della Legge n. 455/2000 in tema di autocertificazione;
e) rispettare
l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione
delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del
dirigente;
f) durante
l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti
condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti
lesivi della dignità della persona;
g) non
attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il
recupero psico-fisico in periodo di malattia od infortunio;
h) eseguire
le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che
gli siano impartite dai superiori; se ritiene che l'ordine sia palesemente
illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito,
dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere
di darvi esecuzione; il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine
quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito
amministrativo;
i) vigilare
sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale
compito rientri nelle proprie responsabilità;
j) avere
cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi
a lui affidati;
k) non
valersi di quanto è di proprietà dell'Ente per ragioni che non siano di
servizio;
l) non
chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità
in connessione con la prestazione lavorativa;
m) osservare
scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Ente da
parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente
autorizzate, persone estranee all'Ente stesso in locali non aperti al
pubblico;
n) comunicare
all'Ente la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea,
nonché ogni successivo mutamento delle stesse;
o) in
caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo
comprovato impedimento;
p) astenersi
dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non
finanziari propri.
Art.
46
Sanzioni
e procedure disciplinari
1. Le
violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati nell’art. 45
danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento
disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero
verbale;
b) rimprovero
scritto (censura);
c) multa
con importo non superiore a quattro ore di retribuzione;
d) sospensione
dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
e) licenziamento
con preavviso;
f) licenziamento
senza preavviso.
2. L'Ente,
salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento
disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta
dell'addebito - da effettuarsi tempestivamente e comunque non oltre 20 giorni
da quando il soggetto competente, che secondo l'ordinamento dell'Ente è
tenuto alla contestazione, è venuto a conoscenza del fatto - e senza averlo
sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
3. La
convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi
cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa.
Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del
dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.
4. Nel
caso in cui, ai sensi delle vigenti disposizioni, la sanzione da comminare non
sia di sua competenza, il capo della struttura, ai fini del comma 2, segnala
entro 10 giorni, all'ufficio competente, secondo l’ordinamento dell’Ente,
i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento. In caso
di mancata comunicazione nel termine predetto si dà corso all'accertamento
della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione.
5. Al
dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a
tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
6. Il
procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della
contestazione dell’addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro
tale data, il procedimento si estingue.
7. L'ufficio
competente per i procedimenti disciplinari, sulla base degli accertamenti
effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione
applicabile tra quelle indicate nell'art. 48, nel rispetto dei principi e
criteri di cui al comma 1 dello stesso art. 48, anche per le infrazioni di cui
al comma 7, lett. c) dello stesso articolo. Quando il medesimo ufficio ritenga
che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del
procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
8. Non
può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due
anni dalla loro applicazione.
9. I
provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali
responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
Art.
47
Codice
di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
1. L’Ente
adotta, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale di cui al Titolo
II, con proprio atto, il codice di condotta relativo ai provvedimenti da
assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come
previsto dalla raccomandazione della Commissione Europea del 27.11.1991,
n. 93/131/CEE. Le parti, allo scopo di favorire linee guida uniformi in
materia, allegano a titolo esemplificativo uno specifico codice-tipo (allegato
1).
Art.
48
Codice
disciplinare
1. Nel
rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in
relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto
dall' art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001, il tipo e l'entità di ciascuna delle
sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità
del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate,
tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza
degli obblighi violati;
c) responsabilità
connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado
di danno o di pericolo causato all'Ente, agli utenti o a terzi ovvero al
disservizio determinatosi;
e) sussistenza
di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al
comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del
biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso
nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La
recidiva nelle mancanze previste ai commi 4 e 5, già sanzionate nel biennio
di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste
nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al
dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od
omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con
un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza
più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa
gravità.
4. La
sanzione disciplinare del minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo
della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica,
graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1,
per:
a)
inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze
per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
b) condotta
non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o
nei confronti degli utenti o terzi pubblico;
c) negligenza
nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili
o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità,
debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza
degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul
lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto
di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell'Ente, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 6 della legge. n.
300/1970;
f) insufficiente
rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei
compiti assegnati;
g) violazione
di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Ente,
agli utenti o ai terzi.
L'importo
delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'Ente e destinato
ad attività sociali a favore dei dipendenti.
5. La
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità
della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva
nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del
massimo della multa;
b) particolare
gravità delle mancanze previste al comma 4;
c) assenza
ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello
stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione
alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio
determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli
eventuali danni causati all'Ente, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato
ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai
superiori;
e) svolgimento
di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di
malattia o di infortunio;
f) testimonianza
falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
g) comportamenti
minacciosi, gravemente ingiuriosi calunniosi o diffamatori nei confronti di
altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) alterchi
con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti o di terzi;
i) manifestazioni
ingiuriose nei confronti dell'Ente, salvo che siano espressione della libertà
di pensiero, ai sensi dell' art. 1 della L. n. 300/1970;
j) atti,
comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità
della persona;
k) violazione
di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'Ente, agli utenti o
a terzi.
6. La
sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva
plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 5,
anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra
quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della
sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione,
fatto salvo quanto previsto al comma 7 lett. a);
b) occultamento,
da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di
fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o
sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'Ente o ad essa affidati;
c) rifiuto
espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d) assenza
ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci
giorni consecutivi lavorativi;
e) persistente
insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere
adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) condanna
passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non
attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la
prosecuzione per la sua specifica gravità;
g) violazione
dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non
consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
7. La
sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) recidiva,
negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro superiori o altri dipendenti
o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
b) accertamento
che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e,
comunque, con mezzi fraudolenti;
c) condanna
passata in giudicato:
c1) per
i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) , b), c), d), e) ed f) della
legge 1990, n. 55, modificata ed integrata dall' art. 1, comma 1 della legge
18 gennaio 1992, n. 16;
c2) per
gravi delitti commessi in servizio;
d) condanna
passata in giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai
pubblici uffici;
e) violazioni
intenzionali dei doveri non ricomprese specificatamente nelle lettere
precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai
criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure
provvisoria del rapporto di lavoro.
8. Il
procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 46, comma 2, deve essere avviato
anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale e rimane sospeso
fino alla sentenza definitiva. La sospensione è disposta anche ove la
connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare. Qualora l'Ente sia
venuto a conoscenza dei fatti che possono dar luogo ad una sanzione
disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il
procedimento disciplinare è avviato nei termini previsti dall'art. 46 comma
2, dalla data di conoscenza della sentenza.
9. Il
procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma 8 è riattivato entro 180
giorni da quando l'Ente ha avuto notizia della sentenza definitiva.
10. Al
codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima
pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti.
Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
Art.
49
Sospensione
cautelare in corso di procedimento disciplinare
1. L'Ente,
laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati
al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione
della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso
del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di
tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando
il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo
dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma
restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di
sospensione irrogati.
3. Il
periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come
sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di
servizio.
Art.
50
Sospensione
cautelare in caso di procedimento penale
1. Il
dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è
sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata
dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. Il
dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione
anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti
la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio
per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da
comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del
licenziamento ai sensi dell'art. 48, commi 6 e 7.
3. L'Ente,
cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1,
può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del
dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al
comma 2.
4. Resta
fermo l'obbligo di sospensione negli altri casi previsti dalla legge n.
97/2001.
5. Nei
casi previsti dai commi precedenti si applica quanto previsto in tema di
rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale dall'art. 48,
commi 8 e 9.
6. Al
dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono
corrisposti un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione fissa
mensile e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso
accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.
7. In
caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula
piena, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di
assegno alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se
fosse rimasto in servizio.
8. Quando
vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento
penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo
comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione
cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il
procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del
procedimento penale.
TITOLO
VI
ESTINZIONE
DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art.
51
Cause
di cessazione del rapporto di lavoro
1. La
cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di
risoluzione già disciplinati negli artt. 24, 26, 48, comma 7, nonché dalle
leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell’impresa ai sensi dell’art. 2,
comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, ha luogo:
a) al
compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità
massima di servizio previsti dalle norme di legge o di regolamento applicabili
nell'amministrazione;
b) per
recesso del dipendente;
c) per
recesso dell’amministrazione;
d) per
decesso del dipendente;
e) perdita
della cittadinanza nel rispetto della normativa comunitaria in materia.
2. La
cessazione dal servizio può avvenire anche d’intesa con l’Ente, che può
concordare la conseguente definizione degli aspetti economici. Con proprio
provvedimento l’Ente stabilisce i criteri generali per l’esercizio di tale
facoltà.
Art.
52
Obblighi
delle parti
1. Nelle
ipotesi di cui alla lett. a) dell’art. 51, la risoluzione del rapporto di
lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista, senza
obbligo per Unioncamere di dare il preavviso o di erogare le corrispondenti
indennità sostitutive ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello
del compimento dell’età prevista salvo che le disposizioni vigenti
consentano la permanenza nel servizio a domanda dell’interessato. In tale
ultima ipotesi, la relativa domanda deve essere presentata almeno un mese
prima del compimento del limite di età.
2. Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per recesso del
dipendente di cui alla lett. b) dell’art. 51, quest’ultimo deve darne
comunicazione per iscritto a Unioncamere rispettando i termini di preavviso di
cui all’art. 53.
3. Nei
casi di risoluzione del rapporto ad iniziativa di Unioncamere, quest’ultima
è tenuta a specificarne contestualmente i motivi e rispettando i termini di
preavviso, salvo nei casi disciplinati dall’art. 53 e dal precedente comma
1.
4. Nell’ipotesi
di cui all’art. 51, comma 1, lett. e) e comma 2, la risoluzione del rapporto
di lavoro avviene senza preavviso.
Art.
53
Termini
di preavviso
1. In
tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto
con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i
relativi termini sono fissati come segue:
a) due
mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
b) tre
mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
c) quattro
mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.
2. In
caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti
alla metà.
3. I
termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun
mese.
4. La
parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui
ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari
all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.
Unioncamere ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al
dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di
preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre
azioni dirette al recupero del credito.
5. E'
in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del
rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia
durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso
non si applica il comma 4.
6. L'assegnazione
delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in
caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.
7. Il
periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti.
8. In
caso di decesso del dipendente, l'amministrazione corrisponde agli aventi
diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito
dall'art. 2122 del Codice civile nonché una somma corrispondente ai giorni di
ferie maturati e non goduti.
9. L'indennità
sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando le stesse voci
retributive riconosciute in caso di malattia secondo quanto previsto dall’art.
24.
TITOLO
VII
TRATTAMENTO
ECONOMICO
Art.
54
Struttura
della retribuzione
1. La
struttura della retribuzione del personale Unioncamere si compone delle
seguenti voci:
a) stipendio
tabellare corrispondente alla categoria ed al livello di appartenenza;
b) indennità
di contingenza, nei valori in atto;
c) tredicesima
mensilità e quattordicesima mensilità, rispettivamente secondo la disciplina
di cui all’art. 55 ed all’art. 56;
d) retribuzione
individuale di anzianità, ove acquisita dal personale in servizio alla data
di entrata in vigore del presente contratto;
e) superminimi,
secondo la disciplina di cui all’art. 61;
f) indennità
di funzione prevista per il personale appartenente alla categoria quadri
intermedi, nelle misure e secondo la disciplina richiamata all’art. 61,
comma 1, lett. b);
g) incentivo
di professionalità, secondo la disciplina richiamata all’art. 61, comma 1,
lett. a);
h) compensi
per lavoro straordinario, di cui all’art. 19, ove spettanti;
i) compensi
incentivanti ed altri compensi ed indennità previsti in base al presente
contratto, ove spettanti.
2. La
retribuzione individuale di anzianità è confermata unicamente per il
personale in servizio, negli importi spettanti alla data di stipulazione del
presente CCNL. A seguito della progressiva cessazione dal servizio dei
lavoratori interessati, gli importi relativi a tale voce retributiva
confluiscono a decorrere dal 1/1/2000 tra le risorse del fondo di cui all’art.
59.
3. Il
personale ha diritto agli assegni per il nucleo familiare nelle misure ed alle
condizioni stabilite dalle leggi.
Art.
55
Tredicesima
mensilità
1. Al
personale viene corrisposta, nel mese di dicembre entro fine mese, una
tredicesima mensilità, costituita dalle voci della retribuzione di cui all’art.
54, comma 1 lettere a), b), d), e), f), g) spettanti nel mese di dicembre.
2. La
tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio
continuativo dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno. Nell’ambito
di tale periodo, nei casi di assunzione, cessazione dal servizio o sospensione
parziale o totale della retribuzione, che siano intervenuti in corso di
periodo, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di
servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni.
3. La
tredicesima non spetta per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi
personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la
privazione del trattamento economico; non è dovuta inoltre al personale
cessato dal servizio per motivi disciplinari.
4. Per
i periodi di assenza per malattia o altra condizione che comporti la riduzione
del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità relativo a
tali periodi è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del
trattamento economico.
Art.
56
Quattordicesima
mensilità
1. Al
personale viene corrisposta, nel mese di giugno entro fine mese, una
quattordicesima mensilità, costituita dalle voci della retribuzione di cui
all’art. 54, comma 1 lettere a), b), d) e), f), g) spettanti nel mese di
giugno.
2. La
quattordicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio
continuativo dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno in
cui viene corrisposta. Nell’ambito di tale periodo, nei casi di assunzione,
cessazione dal servizio o sospensione parziale o totale della retribuzione,
che siano intervenuti in corso di periodo, la quattordicesima è dovuta in
ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese
superiore a 15 giorni.
3. Per
quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della quattordicesima
mensilità, si fa riferimento alle analoghe disposizioni dell’art. 55
riguardanti la tredicesima mensilità.
Art.
57
Incrementi
degli stipendi tabellari
1. Gli
stipendi tabellari derivanti dall’applicazione dell’art. 1 del CCNL del
6/3/1998 sono incrementati degli importi mensili lordi, per quattordici
mensilità, indicati nella allegata tabella 1, alle decorrenze ivi previste.
2. A
seguito della attribuzione degli incrementi indicati nel comma 1, i valori
economici degli stipendi tabellari sono rideterminati secondo le indicazioni
della allegata tabella 2, con le decorrenze ivi previste.
Art.
58
Effetti degli incrementi stipendiali
1. Le
misure degli stipendi risultanti dall’applicazione dell’art. 57 hanno
effetto sulla tredicesima e sulla quattordicesima mensilità, sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine
rapporto, sull’indennità di cui all’art. 50, comma 6, sull’equo
indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi
contributi. Il compenso per il lavoro straordinario nella formula prevista
dalle vigenti disposizioni viene calcolato con riferimento al tabellare dei
livelli di appartenenza.
2. I
benefici economici risultanti dall’applicazione del presente articolo hanno
effetto integralmente alle scadenze e negli importi previsti sulla
determinazione del trattamento di quiescenza del personale comunque cessato
dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio
economico 1999-2000. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell’indennità
di mancato preavviso, nonché quella prevista dall’art. 2122 C.C. si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del
rapporto di lavoro.
Art.
59
Risorse
per le politiche del personale e per la produttività
1. A
decorrere dal 1/1/1999, sono annualmente destinate a sostenere le iniziative
rivolte a migliorare la produttività, l’economicità e la qualità dei
servizi, le seguenti risorse:
a) le risorse destinate nell’anno 2000 alla corresponsione dei premi di
produttività di cui all’art. 12 del CCNL 11/09/1995;
b) le risorse destinate nell’anno 2000 alla corresponsione dell’indennità
di cassa ai sensi dell’art. 32 del regolamento approvato con DPCM
22/11/1991;
c) le risorse destinate nell’anno 2000 alla corresponsione degli
incentivi su progetti finalizzati, di cui all’art. 5 del CCNL 06/03/1998;
d) a decorrere dal 31/12/2000, un importo dello 0,6% del monte salari dell’anno
1998, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
e) le somme derivanti dalla attuazione dell’art. 43 della legge 449/1997;
f) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell’art. 1, comma 57 e
seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni;
g) i risparmi derivanti dalla eventuale applicazione della disciplina di
cui all’art. 2, comma 3 del D.lgs. n. 165/2001, secondo quanto previsto dal
successivo art. 66;
h) un importo pari all’1,2% del monte salari 1998, esclusa la quota
relativa alla dirigenza.
2. In
caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione
finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un
aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte
attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie
disponibili o che comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche,
l’Ente, nell’ambito della programmazione dei fabbisogni di personale,
valuta anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori
oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle
nuove attività e ne individua la relativa copertura nell’ambito delle
capacità di bilancio.
Art.
60
Utilizzo
delle risorse per le politiche del personale e per la produttività
1. Le
risorse di cui all’art. 59 sono destinate alle finalità di cui al comma 2
al netto di quelle già utilizzate nel corso del biennio economico 1999-2000
per gli istituti economici del trattamento accessorio ai sensi della
previgente disciplina contrattuale. Le predette risorse sono finalizzate a
promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di
produttività e di economicità dell’ente e nella qualità dei servizi.
2. In
relazione alla finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all’art. 59
sono utilizzate per:
a)
erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il
miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di una gratifica e di
premi individuali di merito per prestazioni o per incarichi che richiedono
particolare impegno e responsabilità;
b) corrispondere l’indennità di maneggio valori, secondo la disciplina
di cui all’art. 63;
c) corrispondere compensi per la remunerazione di compiti che comportano
oneri o disagi particolarmente rilevanti, nonché i compensi di cui all’art.
20, c. 1 previsti per i dipendenti che non usufruiscono del riposo
settimanale.
3. Le risorse di cui all’art.
59 non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del
corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse
dell’anno successivo.
Art.
61
Conferma
di istituti economici precedenti
1. Sono
confermati gli istituti economici di seguito indicati e le relative fonti di
finanziamento:
a) incentivo
di professionalità di cui all’art. 12, comma 2 del CCNL 11/9/1995, così
come sostituito dall’art. 2 del CCNL 6/3/1998;
b) indennità
di funzione dei quadri intermedi di cui all’art. 3 del CCNL 11/9/1995;
c) indennità
di funzione di cui all’art. 6 del CCNL 6/3/1998;
d) gradino
di retribuzione di cui all’art. 2, comma 6 del CCNL 11/9/1995.
2. I
compensi di cui al comma 1 continuano ad essere erogati a carico delle risorse
già previste dai precedenti CCNL, secondo le discipline richiamate dallo
stesso comma 1. L’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità
del personale comunque cessato dal servizio viene recuperato tra le risorse
destinate al finanziamento dell’incentivo di professionalità, secondo
quanto previsto dall’art. 2, comma 6 del CCNL 6/3/1998.
3. In
sede di determinazione delle figure professionali relative ai singoli livelli,
i passaggi di livello sono disciplinati previa concertazione dei relativi
criteri generali con le organizzazioni sindacali di cui all’art. 9, fatta
comunque salva per ciascun livello la facoltà di riconoscere l’attribuzione
di superminimi secondo i criteri definiti in sede di contrattazione
integrativa ai sensi dell’art 4.
Art.
62
Collegamento
tra produttività ed incentivi
1. La
attribuzione dei compensi di cui all’art. 60, comma 2, lett. a) è
strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttività e di
miglioramento della qualità ed economicità dei servizi ed è quindi attuata,
in unica soluzione ovvero secondo modalità definite a livello di ente, dopo
la necessaria verifica e certificazione a consuntivo, mediante gli strumenti
di valutazione e controllo della gestione adottati secondo il proprio
ordinamento, dei risultati totali o parziali conseguiti, in coerenza con gli
obiettivi annualmente predeterminati.
Art.
63
Indennità
di cassa e maneggio denaro
1. Al
personale normalmente adibito a operazioni di cassa con carattere di
continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di
cassa, con l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete una
indennità di cassa e di maneggio denaro nella misura dell’1% della giacenza
mensile media della piccola cassa dell’ente.
2. L’indennità
di cui al presente articolo è corrisposta con risorse a carico del fondo di
cui all’art. 59.
Art.
64
Trattamento
di missione
1. Per missioni sul territorio
nazionale e fuori dal Comune di Roma il trattamento al personale è il
seguente:
a) rimborso
a piè di lista delle spese effettive di viaggio e trasporto, postali,
telefoniche, nonché di ogni altra spesa sostenuta in esecuzione del mandato
nell’interesse dell’Ente;
b) rimborso
a piè di lista delle spese di alloggio, nel limite dell’albergo di prima
categoria o equiparati;
c) rimborso
delle spese di vitto, nel limite di € 46,48 giornalieri;
d) per
ogni giornata di missione, o sua frazione superiore alle sei ore, è inoltre
corrisposto un importo aggiuntivo, per le spese non documentabili, pari al 2%
della retribuzione lorda mensile del dipendente in missione.
2. In
alternativa al trattamento di cui al comma 1, il personale può scegliere di
volta in volta il rimborso delle sole spese di cui al precedente comma 1,
lett. a), con l’aggiunta di una indennità di missione giornaliera di €
90,38.
3. Nel
caso di uso autorizzato di autovettura di proprietà del dipendente, il
rimborso chilometrico è determinato in base alle tabelle pubblicate dall’ACI.
4. Per
le missioni all’estero si corrisponde il rimborso a piè di lista delle
spese documentate di viaggio, trasporto, vitto e alloggio nonché di ogni
spesa sostenuta nell’interesse dell’Ente; per ogni giornata di missione
viene inoltre corrisposto un importo aggiuntivo pari al 3% della retribuzione
mensile lorda.
5. Per
le missioni di durata superiore al mese, possono venir presi accordi tra l’Ente
e i singoli dipendenti, anche per gli eventuali aspetti particolari derivanti
dalla durata e dalla natura della missione.
6. Agli
oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse
già previste nei bilanci dell’Ente per tale specifica finalità.
Art.
65
Servizi
aziendali
1. In
relazione alle esigenze funzionali connesse all’articolazione dell’orario
di servizio, l’Ente corrisponde a ciascun dipendente buoni pasto il cui
valore è determinato con provvedimenti dei competenti organi dell’Ente.
2. Le
attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse dall’Ente si
svolgono sulla base delle norme definite d’intesa con le organizzazioni
sindacali di cui all’art. 9 e sono gestite dall’organismo formato ai sensi
dell’art. 11 della legge n. 300/1970. Tale normativa prevede sia l’approvazione
preventiva dei programmi di attività, sia la possibilità di verifiche
contabili periodiche, sia l’approvazione dei bilanci consuntivi, corredati
dell’indicazione delle specifiche destinazioni ai diversi programmi di
attività delle risorse finanziarie.
3. Lo
stanziamento annuale destinato alle attività di cui al comma precedente è
stabilito nel limite dell’1% delle spese relative alla retribuzione per il
personale iscritte nel bilancio di previsione.
Art.
66
Trattenute
per scioperi
1. In
caso di partecipazione ad uno sciopero, la ritenuta per ogni giornata è
calcolata dividendo per 26 l’importo della retribuzione lorda del mese di
riferimento.
2. Per
gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le relative
trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata della
astensione dal lavoro e, comunque, in misura non inferiore a un’ora. In tal
caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria della retribuzione
di cui al comma
1.
Art.
67
Disapplicazione
di trattamenti economici non previsti
1. Nelle
ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.lgs. n.
165/2001, di disposizioni legislative, regolamentari o di atti amministrativi
che abbiano attribuito trattamenti economici non previsti dal presente CCNL, i
più elevati compensi eventualmente percepiti dal personale, assimilabili al
trattamento fondamentale per il loro carattere di fissità e di continuità,
sono riassorbiti nei limiti degli incrementi previsti dall’art. …
(incrementi tabellari). La eventuale differenza viene mantenuta ad personam.
2. I
risparmi conseguenti all’applicazione del comma 1, nonché quelli correlati
alla disapplicazione di disposizioni riguardanti il trattamento economico
accessorio, incrementano le risorse di cui all’art. … destinate alle
politiche del personale ed alla produttività.
TITOLO
VIII
DISPOSIZIONI
di particolare interesse
Art.
68
Previdenza
complementare
1. Le
parti concordano sulla opportunità di procedere alla costituzione di un Fondo
nazionale pensione complementare per i lavoratori dell’ Unioncamere ai sensi
del D.lgs. n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della legge n. 449/1997 e
successive modifiche e integrazioni.
2. Al
fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare
l’incidenza delle spese di gestione, le parti competenti potranno definire l’istituzione
di un fondo pensione unico con altri lavoratori dei comparti pubblici.
3. Destinatari
del fondo nazionale pensione complementare sono i lavoratori che avranno
liberamente aderito al fondo stesso, secondo quanto prescritto dalla legge,
dallo statuto e dai regolamenti.
Art.
69
Formazione
del personale
1. La
formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo
professionale dei dipendenti e per il necessario sostegno agli obiettivi di
cambiamento organizzativo.
2. L’attività
formativa si realizza attraverso programmi di formazione e addestramento,
secondo percorsi formativi definiti in conformità delle linee di indirizzo
concordate nell’ambito della contrattazione integrativa. La formazione del
personale di nuova assunzione si realizza mediante corsi finalizzati all’inserimento
di tale personale nell’assetto organizzativo dell’ente.
3. L’Ente,
nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo e sulla base delle risorse
disponibili, promuove e favorisce la formazione continua, l'aggiornamento e
l'addestramento del personale in servizio o di nuova assunzione, attraverso
corsi di contenuto generale ovvero mirati su specifiche materie che tengano
conto anche dell'evoluzione prevista delle competenze e dell'esigenza di non
correlarle unicamente al profilo ed al livello di appartenenza.
4. Ai
fini di cui al comma 3 le parti convengono circa l'esigenza che nei bilanci
dell’Ente vengano previsti appositi stanziamenti commisurati al monte
retributivo pari, indicativamente e compatibilmente con le esigenze di
flessibilità dei bilanci dello stesso ente, ad almeno l’1% del monte
retributivo. I fondi finalizzati alla formazione e aggiornamento, ove non
utilizzati nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, restano
vincolati alla stessa finalizzazione nei successivi esercizi finanziari.
5. Le
iniziative di formazione possono essere organizzate dall’Ente, utilizzando,
ove necessario, oltre alle competenze e professionalità presenti nell’Ente
stesso o presso altri enti, forme di collaborazione con Università italiane
e/o straniere, con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, con
Istituti e Centri di formazione pubblici o privati, con altri soggetti
pubblici o privati specializzati nel settore.
6. Il
personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’Ente
è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico
dell’Ente. I corsi sono tenuti, di norma, durante l’orario di lavoro.
Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta
il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, ove ne
sussistano i presupposti.
7. Per
figure professionali elevate e/o particolari ed in caso di materie attinenti
la specifica mansione svolta, è prevista la possibilità, per i dipendenti,
di frequentare corsi specifici, anche non previsti dai programmi dell’Ente,
su richiesta motivata dello stesso dipendente, con permessi non retribuiti.
TITOLO
IX
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
70
Conferma
dei benefici economici previsti da discipline speciali
1. In favore del personale riconosciuto, con provvedimento
formale, invalido o mutilato per causa di servizio è riconosciuto un
incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2,50% e dell’1,25%
del trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della
relativa domanda a seconda che l’invalidità sia stata ascritta alle prime
sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento,
non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario individuale di
anzianità.
2. Nei confronti del personale dell’Unioncamere continua a
trovare applicazione la disciplina degli articoli 1 e 2 della legge n.
336/1970 e successive modificazioni e integrazioni; in particolare, il
previsto incremento di anzianità viene equiparato ad una maggiorazione della
retribuzione individuale di anzianità pari al 2,50% dello stipendio tabellare
e della indennità integrativa speciale, per ogni biennio considerato o in
percentuale proporzionalmente ridotta, per periodi inferiori al biennio.
Art.
71
Disapplicazioni
1. Dalla
data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi dell'art. 69, comma 1, del
D.lgs. n. 165/2001, cessano di produrre effetti nei confronti del personale
destinatario del presente CCNL le norme generali e speciali del pubblico
impiego ancora vigenti, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro.
Art.
72
Clausola
di salvaguardia
1. Per
quanto non previsto nel presente CCNL restano ferme, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute nei CCNL relativi al quadriennio 1995-1998.
ALLEGATO
1
codice di
condotta tipo relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta
contro le
molestie sessuali nei luoghi di lavoro (Art. 47)
1. DEFINIZIONE
Per
molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche
verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla
libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare
ritorsioni o un clima di intimidazione nei suo confronti;
2. DICHIARAZIONI
DI PRINCIPIO
2.1 E’
inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia
sessuale nella definizione riportata al punto 1.
2.2 E’
sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con
dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale.
2.3 E’
sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali
intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o
comportamenti molesti.
2.4 E’
istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, denominata/o
d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno di
Unioncamere a sostenere ogni componente del personale che si avvalga
dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di
molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la
procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale
ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni.
2.5 Viene
garantito l'impegno dell'Ente a definire preliminarmente, d'intesa con i
soggetti firmatari del Protocollo d’intesa per l'adozione del presente
Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e
professionali della persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il
ruolo di Consigliera/Consigliere gli Enti… in possesso dei requisiti
necessari… oppure individuare al proprio interno persone idonee a ricoprire
l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo.
2.6 E’
assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti
coinvolti.
2.7 Nei
confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si
applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55
e 56 del Decreto Legislativo n. 165/2001, viene inserita, precisandone in modo
oggettivo i profili ed i presupposti, un 'apposita tipologia di infrazione
relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un
dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti
comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle
disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti.
2.8 L'Ente
si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e
dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in particolare, alle
procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere
una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona.
3. PROCEDURE
DA ADOTTARE IN CASO DI MOLESTIE SESSUALI
Qualora
si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul
posto di lavoro la dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla
Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel
tentativo di dare soluzione al caso.
L'intervento
della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente
brevi in rapporto alla delicatezza dell' argomento affrontato.
La
Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche
competenze e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di
fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto di
molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso.
4. PROCEDURA
INFORMALE: INTERVENTO
DELLA CONSIGLIERA / DEL CONSIGLIERE
La
Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di
molestie sessuali lo ritenga opportuno, può intervenire al fine di favorire
il superamento della situazione di disagio e ripristinare un sereno ambiente
di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto
deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento
del lavoro.
L'intervento
della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che
il caso richiede.
5. DENUNCIA
FORMALE
Ove
la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far
ricorso all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo
tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere
formale denuncia, con l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla
dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà
tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competente dei procedimenti
disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela
giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
Qualora
la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il
dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata
direttamente all'Ufficio competente dei procedimenti disciplinari.
Nel
corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti
coinvolti.
Nel
rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora l'
Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i
datti, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita
la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in
volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali
ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino
reciprocamente l'inviolabilità della persona.
Sempre
nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91 e nel caso in cui l’Ente
nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la
denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere al suo
posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non gli
comporti disagio.
Nel
rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora l'Ente nel
corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà
adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di
trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione deI procedimento
disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali
casi è data la possibilità ad entrambi gli interessati di esporre le proprie
ragioni, eventualmente con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed è
comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non avvenga in
sedi che creino disagio.
6. ATTIVITA' DI
SENSIBILIZZAZIONE
Nei
programmi di formazione del personale e dei dirigenti gli Enti dovranno
includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla
prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la
molestia abbia luogo.
L'
Ente dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia
di tutela della libertà e della dignità della persona al fine di prevenire
il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione delle dirigenti e
dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto
della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di
lavoro.
Sarà
cura dell'Ente promuovere, d’intesa con le Organizzazioni Sindacali, la
diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso
assemblee interne.
Verrà
inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai
dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.
Sarà
cura dell' Ente promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare l’efficacia
del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie
sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO,
provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla
Presidente del Comitato Nazionale di Parità un’apposita relazione sullo
stato di attuazione del presente Codice.
L'Ente
e i soggetti firmatari del CCNL per l’adozione del presente Codice si
impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esisti
ottenuti con l'adozione del Codice di condotta contro le molestie sessuali ed
a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.
TABELLA
1
Incrementi
degli stipendi tabellari: importi mensili lordi in € per 14 mensilità
|
|
Incrementi in €
|
|
|
dal 1/7/1999
|
dal 1/7/2000
|
|
QUADRO INTERMEDIO
|
37,70
|
28,92
|
|
1° LIVELLO
|
33,57
|
25,82
|
|
2° LIVELLO
|
29,95
|
23,24
|
|
3° LIVELLO
|
26,86
|
20,66
|
|
4° LIVELLO
|
24,79
|
19,11
|
|
5° LIVELLO
|
22,72
|
17,56
|
|
6° LIVELLO
|
21,69
|
16,53
|
|
7° LIVELLO
|
19,11
|
14,98
|
TABELLA
2
Nuovi
stipendi tabellari: importi lordi annui in € per 12 mensilità
|
|
Nuovi tabellari
in €
|
|
|
dal 1/7/1999
|
dal 1/7/2000
|
|
QUADRO INTERMEDIO
|
20.037,91 |
20.384,97 |
|
1° LIVELLO
|
17.179,27 |
17.489,15 |
|
2° LIVELLO
|
14.825,56 |
15.104,44 |
|
3° LIVELLO
|
12.631,41 |
12.879,31 |
|
4° LIVELLO
|
11.176,44 |
11.405,75 |
|
5° LIVELLO
|
9.929,94 |
10.140,65 |
|
6° LIVELLO
|
9.196,07 |
9.394,39 |
|
7° LIVELLO
|
7.433,87 |
7.613,60 |
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 1
Le parti
concordano di rinviare ad apposita sequenza contrattuale la revisione del
sistema di classificazione del personale.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 2
Le parti
concordano di rinviare al contratto relativo al biennio 2001-2002, in coerenza
con gli indirizzi che saranno impartiti dal Comitato di settore, la
definizione degli ulteriori aspetti relativi alla disciplina della previdenza
complementare, con particolare riferimento alla misura del contributo al fondo
pensione a carico del datore di lavoro ed alla scelta dei comparti con i quali
costituire, a condizione di reciprocità, un fondo pensione unico.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 3
In relazione
alla previsione contenuta nell’art. 44, comma 11, relativa alla istituzione
di una bacheca sindacale elettronica ed all’utilizzo di un indirizzo di
posta elettronica con le rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro per i
lavoratori in telelavoro, le parti condividono l’esigenza di dell’applicazione
estensiva di tale innovazione che coinvolga tutti i lavoratori dell’ente.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 4
Le parti, nel
prendere atto dell’impegno assunto da Unioncamere e Sindacati con la firma
del protocollo dell’11/4/2002, si impegnano ad avviare il negoziato sul
biennio economico 2001-2002 subito dopo la definizione dell’atto di
indirizzo all’ARAN, con l’obiettivo di pervenire ad una sollecita
conclusione del ciclo contrattuale relativo al quadriennio in corso.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 5
Le parti si
danno reciprocamente atto che la revisione, anche in modo graduale, della
disciplina delle ferie, in coerenza con le corrispondenti discipline
contrattuali previste nei comparti pubblici e con le direttive impartite all’ARAN,
costituisce obiettivo prioritario del rinnovo contrattuale relativo al
prossimo quadriennio normativo.
|