|
Versione Stampabile
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL’UNIONCAMERE
PERIODO ECONOMICO 2001-2002 E 2003
In data 14 aprile 2005 alle ore 12.30 ha avuto luogo l’incontro per la
definizione del CCNL in oggetto tra:
L’ARAN:
nella persona del Dott. Antonio Guida (firmato)
per delega del Presidente Avv. Guido Fantoni
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
|
Organizzazioni
sindacali: |
Confederazioni
sindacali: |
|
|
|
|
CGIL/FP (firmato) |
CGIL (firmato) |
|
CISL/FPS (firmato) |
CISL (firmato) |
|
UIL/F.P.L. (firmato) |
UIL (firmato) |
|
DICCAP (Snalc-Fenalm-Sulpm) (firmato) |
CONFSAL
(firmato) |
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegato CCNL per il
personale non dirigente dell’Unioncamere periodo economico 2001-2002 e 2003.
INDICE
TITOLO I -
PARTE ECONOMICA
CAPO I
Art. 1 -
Oggetto e campo di applicazione
Art. 2 -
Incrementi degli stipendi tabellari
Art. 3 -
Effetti degli incrementi stipendiali
Art. 4 -
Integrazione delle risorse per le politiche del personale e per la produttività
Tavola A - Incrementi stipendi tabellari
Tavola B - Nuovi stipendi tabellari
DICHIARAZIONI CONGIUNTE
TITOLO I
PARTE ECONOMICA
CAPO I
Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente CCNL di parte economica, relativo al periodo economico 2001-2002
e 2003, si applica al personale destinatario del CCNL Unioncamere stipulato il 4
marzo 2003 (d’ora in avanti “CCNL 4/3/2003”).
2. Il presente CCNL è stipulato ai sensi dell’art. 70, comma 4 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2
Incrementi degli stipendi tabellari
1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'articolo 57 del CCNL 4/3/2003,
sono incrementati degli importi mensili lordi, per quattordici mensilità,
indicati nella allegata tabella A, alle decorrenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del
comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite nella
allegata tabella B.
Art. 3
Effetti degli incrementi stipendiali
1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a
pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica
relativo al periodo 2001-2002 e 2003, gli incrementi di cui all’art. 2 hanno
effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A,
ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza; agli effetti del
trattamento di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché
di quella prevista dall'art. 2122 del c.c. (indennità in caso di decesso), si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del
rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione dei CCNL, gli incrementi di cui all’art. 2,
hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere
economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un
espresso rinvio ai valori stipendiali.
Art. 4
Integrazione delle risorse per le politiche del personale e per la produttività
1. Le risorse per le politiche del personale e per la produttività di cui
all’art. 59 del CCNL 4/3/2003 sono ulteriormente incrementate:
a) a decorrere dal 1/1/2001, di un importo pari a € 14,31 pro-capite per 14
mensilità;
b) a decorrere dal 1/1/2002, di un ulteriore importo pari a € 14,65 pro-capite
per 14 mensilità;
c) a decorrere dal 1/1/2003, di un ulteriore importo pari a € 16,79 pro-capite
per 14 mensilità.
Tavola A
Incrementi stipendi tabellari (art. 2, comma 1)
(Importi in €)
|
Aumenti x 14 mensilità
|
|
01-gen-01
|
01-gen-02
|
01-gen-03
|
|
QUADRO INTERMEDIO
|
57,40
|
65,20
|
87,20
|
|
1° LIVELLO
|
50,90
|
57,90
|
77,40
|
|
2° LIVELLO
|
45,70
|
51,90
|
69,40
|
|
3° LIVELLO
|
40,80
|
46,30
|
62,00
|
|
4° LIVELLO
|
37,50
|
42,60
|
57,10
|
|
5° LIVELLO
|
34,70
|
39,50
|
52,80
|
|
6° LIVELLO
|
33,10
|
37,60
|
50,30
|
|
7° LIVELLO
|
29,20
|
33,20
|
44,40
|
Tavola B
Nuovi stipendi tabellari (art. 2, comma 2)
(Importi annuali per dodici
mensilità)
| |
01-gen-01
|
01-gen-02
|
01-gen-03
|
|
QUADRO INTERMEDIO
|
21.073,68
|
21.856,08
|
22.902,48
|
|
1° LIVELLO
|
18.099,96
|
18.794,76
|
19.723,56
|
|
2° LIVELLO
|
15.652,80
|
16.275,60
|
17.108,40
|
|
3° LIVELLO
|
13.368,96
|
13.924,56
|
14.668,56
|
|
4° LIVELLO
|
11.855,76
|
12.366,96
|
13.052,16
|
|
5° LIVELLO
|
10.557,00
|
11.031,00
|
11.664,60
|
|
6° LIVELLO
|
9.791,64
|
10.242,84
|
10.846,44
|
|
7° LIVELLO
|
7.964,04
|
8.362,44
|
8.895,24
|
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Con riferimento alla disciplina per l'incremento delle risorse per le politiche
del personale e per la produttività, le parti concordano che le somme
corrispondenti alle diverse quote di incremento, non utilizzate nei tre anni di
riferimento per impossibilità materiale, saranno di fatto trasferite sulle
risorse dell'anno 2004.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti si danno reciprocamente atto che il prossimo CCNL Unioncamere avrà
valenza normativa per il periodo 2004-2007 e valenza economica per il biennio
2004-2005.
|