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CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO SULLE MODALITA'
DI
UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI
NONCHE'
DELLE ALTRE PREROGATIVE SINDACALI
INDICE
PARTE I
TITOLO I
Art. 1 -
Campo di applicazione
TITOLO II -
Attività Sindacali
Art. 2 -
Diritto di assemblea
Art. 3 -
Diritto di affissione
Art. 4 -
Locali
PARTE II -
Distacchi, permessi ed aspettative sindacali
Art. 5 -
Distacchi sindacali
Art. 6 -
Ripartizione del contingente dei distacchi
Art. 7 -
Flessibilità in tema di distacchi sindacali
Art. 8 -
Contingente dei permessi sindacali
Art. 9 -
Modalità di ripartizione dei permessi
Art. 10 -
Titolarità e flessibilità in tema di permessi sindacali
Art. 11 -
Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari
Art. 12 -
Titolarità in tema di aspettative e permessi sindacali
non retribuiti e loro flessibilità
Art. 13 -
Rapporti tra associazioni sindacali ed RSU
Art. 14 -
Procedure per la richiesta, revoca e conferme dei
distacchi ed aspettative sindacali
Art. 15 -
Adempimenti
Art. 16 -
Norme speciali per la Scuola
Art. 17 -
Trattamento economico
PARTE III -
Norme finali e transitorie
Art. 18 -
Tutela del dirigente sindacale
Art. 19 -
Disposizioni particolari
Art. 20 -
Disposizioni transitorie
Art. 21 -
Durata
Art. 22 -
Disapplicazioni
Dichiarazioni congiunte
A seguito del parere favorevole espresso in data 29 luglio 1998 dall’Organismo
di Coordinamento dei Comitati di Settore ai sensi dell’art. 51, comma 3, del
d.lgs. n. 29/93 modificato ed integrato dal d.lgs. n. 396/97 e dal d.lgs.
n. 80/98, sul testo del Contratto Collettivo Nazionale Quadro relativo alle
modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle
altre prerogative sindacali nonché della certificazione della Corte dei conti
sull’attendibilità dei costi quantificati per il medesimo CCNL - QUADRO e
sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio,
il giorno 7 agosto 1998 alle ore 10,00 ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia
per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.RA.N.):
-
nella persona del Dott. Gianfranco Rucco, componente del Comitato Direttivo,
delegato dal Prof. Carlo Dell’Aringa
ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali:
CISL
CGIL
UIL
CONFSAL
CISAL
CONFEDIR
RDB/CUB
CIDA
UGL
COSMED
(con
riserva)
Prima della sottoscrizione dell’allegato Contratto Collettivo
Nazionale Quadro le parti prendono atto in relazione all’art. 20, comma 7,
del medesimo che tra la sigla dell’ipotesi di accordo avvenuta il 3 luglio
1998 e la data odierna sono intervenuti i seguenti cambiamenti dei soggetti
confluiti nelle sottoindicate aggregazioni sindacali riconosciute
rappresentative:
1.
Comparto Sanità
Dalla Federazione “FIALS-CONFSAL/Sanità-UGL Sanità” è fuoriuscita
la UGL Sanità. La Federazione rappresentativa ha assunto la denominazione “FIALS-CONFSAL-SANITÁ”,
che vede riproporzionati i propri distacchi da n. 26 a n. 19.
2.
Comparto Aziende
Dal Coordinamento Sindacale autonomo (CSA) “CISAL V.F, SNAMS/CISAL,
CISAS Aziende Autonome, TESTACT-FASIL, USPPI, CONFILL, CONFAIL, SNALA MON. -
CONFSAL, UGL Aziende” è fuoriuscita la UGL Aziende. La Federazione
rappresentativa ha assunto la denominazione Coordinamento Sindacale Autonomo
(CSA) “CISAL V.F, SNAMS/CISAL, CISAS Aziende Autonome, TESTACT-FASIL, USPPI,
CONFILL, CONFAIL, SNALA MON. - CONFSAL.”
Tale modifica non comporta conseguenze sulle tabelle relative ai
distacchi.
3.
Comparto enti pubblici non economici
La Federazione
“CONFSAL-UGL ” non è più affiliata alla Confederazione CONFSAL ma alla
Confederazione UGL. Tale modifica comporta che il relativo distacco attribuito
alla Confederazione Confsal
dovrà essere invece attribuito alla Confederazione UGL.
Per effetto dei cambiamenti avvenuti, fermo rimanendo quanto già
anticipato nei punti 1 e 3 (di cui i destinatari del presente accordo devono
tenere debito conto), le parti concordano che la correzione definitiva e
formale delle tabelle allegate dal n. 2 al n. 20 , con la quale si provvederà
tra l’altro alla riassegnazione dei distacchi non più fruibili dalle
federazione citata al punto 1), nonché dei permessi di cui all’art. 12,
sarà apportata entro il 15 settembre 1998 con un ulteriore accordo.
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO SULLE MODALITA'
DI
UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI
NONCHE'
DELLE
ALTRE PREROGATIVE SINDACALI
PARTE
I
TITOLO
I
Art.
1
Campo
di applicazione
1.
Il presente contratto si applica ai dipendenti e dirigenti di cui all’articolo
2, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993. n. 29 come modificato,
integrato e sostituito dai decreti legislativi 4 novembre 1997, n. 396 e 31
marzo 1998, n. 80 , in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell’articolo
1, comma 2, dello stesso decreto, n. 29, ricomprese nei comparti di
contrattazione collettiva e nelle relative autonome aree della dirigenza.
2. Le parti,
preso atto delle modificazioni di cui all’art. 2 del D.L. 10 maggio 1996, n.
254, convertito in legge 11 luglio 1996, n. 365 nonché dei decreti
legislativi 4 novembre 1997, n. 396 e 31 marzo 1998, n. 80, convengono che la
materia dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali -
contrattualmente disciplinabile - possa essere compiutamente riveduta con il
presente contratto, tenuto conto della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. Le parti si
danno atto che, ove il presente contratto o i contratti collettivi nazionali
di comparto non dispongano una specifica disciplina, nelle materie relative
alla libertà e dignità del lavoratore ed alle libertà ed attività
sindacali, si intendono richiamate le norme di minima previste dalla
legge 300/1970.
4. Nel presente
contratto la dizione “comparti di contrattazione collettiva del pubblico
impiego e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza” è
semplificata in “comparti ed aree”. Il decreto legislativo “3 febbraio
1993, n. 29 come modificato, integrato e sostituito dai decreti legislativi 4
novembre 1997, n. 396 e 31 marzo 1998, n. 80” è indicato come “d.lgs
29/1993”. Il testo unificato di tale decreto è pubblicato sulla G.U. n.
98/L del 25 maggio 1998.
5. Le
rappresentanze sindacali unitarie del personale di cui al d.lgs. 396/1997
disciplinate dall’accordo collettivo quadro per la costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti
contestualmente stipulato il 7 agosto 1998 sono indicate con la sigla RSU. Il
predetto accordo è indicato con la dizione “accordo stipulato il 7 agosto
1998”.
6. Le
associazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell’art.
47 bis del d.lgs. 29/1993 e, nel periodo transitorio, ai sensi dell’art. 8
del d.lgs. 396/1997 come modificato dall’art. 44 del d.lgs 80/1998, nel
testo del presente contratto vengono indicate come “associazioni sindacali
rappresentative”.
7. Con il termine “amministrazione”
sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque
denominate.
TITOLO II
Attività
Sindacali
Art.
2
Diritto
di assemblea
1. Fatta salva la
competenza dei contratti collettivi di comparto o area a definire condizioni
di miglior favore nonché quanto previsto in materia dai CCNL vigenti, i
dipendenti pubblici hanno diritto di partecipare , durante l’orario di
lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l’amministrazione,
per 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee,
che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere
indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su
materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell’art. 10.
3. La
convocazione, la sede, l’orario, l’ordine del giorno e l’eventuale
partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all’ufficio
gestione del personale con preavviso scritto almeno tre giorni prima.
Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l’esigenza per
l’amministrazione di uno spostamento della data dell’assemblea devono
essere da questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle
rappresentanze sindacali promotrici.
4. La rilevazione
dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all’assemblea è
effettuata dai responsabili delle singole unità operative e comunicata all’ufficio
per la gestione del personale.
5. Nei casi in
cui l’attività lavorativa sia articolata in turni, l’assemblea è svolta
di norma all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga
disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al
pubblico.
6. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere
garantita la continuità delle prestazioni indispensabili nelle unità
operative interessate secondo
quanto previsto dai singoli accordi di comparto.
Art.
3
Diritto
di affissione
1. I soggetti di
cui all’art. 10. hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l’amministrazione
ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all’interno
dell’unità operativa , pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie
di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando , ove disponibili, anche
sistemi di informatica.
Art.
4
Locali
1. Ciascuna
amministrazione con almeno duecento dipendenti pone permanentemente e
gratuitamente a disposizione dei soggetti di cui all’art. 10, l’uso
continuativo di un idoneo locale comune - organizzato con modalità concordate
con i medesimi - per consentire l’esercizio delle loro attività.
2. Nelle
amministrazioni con un numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi
rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un
locale idoneo per le loro riunioni, posto a disposizione da parte dell’amministrazione
nell’ambito della struttura.
PARTE
II
Distacchi,
permessi ed aspettative sindacali
Art.
5
Distacchi
sindacali
1. I dipendenti a tempo pieno o parziale ed i dirigenti indicati nell’art.
1 comma 1, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle
amministrazioni dei comparti ed aree , che siano componenti degli
organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni ed
organizzazioni sindacali rappresentative hanno diritto al distacco sindacale
con mantenimento della retribuzione di cui all’art. 17 per tutto il periodo
di durata del mandato sindacale nei limiti numerici previsti dall’art. 6.
2. I distacchi dei dirigenti sindacali spettanti alle confederazioni ai
sensi del comma 1 possono essere utilizzati anche in altre organizzazioni
sindacali di categoria aderenti alle confederazioni stesse.
3. I periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio
prestato nell’amministrazione anche ai fini della mobilità, salvo che per
il diritto alle ferie e per il compimento del periodo di prova - ove previsto
- in caso di vincita di concorso o di passaggio di qualifica. Ai fini del
periodo di prova, qualora dopo la formale assunzione in servizio nei confronti
del dirigente sindacale venga richiesto ovvero risulti confermato il distacco
o l’aspettativa , potranno essere attivate le procedure di urgenza previste
dall’art. 14 per la prosecuzione o l’attivazione del distacco o
aspettativa. Il periodo di prova risulterà sospeso per tutta la durata di
esso.
Art.
6
Ripartizione
del contingente dei distacchi
1.
Il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti ai dipendenti e
dirigenti pubblici di cui all’art. 5 comma 1, per la durata del presente
contratto, è pari a n. 2584 e costituisce il limite massimo dei distacchi
fruibili in tutti i comparti e aree di contrattazione, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 20 comma 1.
2.
Il contingente dei distacchi è ripartito nell’ambito di ciascun comparto ed
area secondo l’allegata tabella n. 1. All’interno di ciascun comparto ed
area ogni contingente è ripartito - per il novanta per cento - alle
organizzazioni sindacali di categoria rappresentative e per il restante dieci
per cento alle confederazioni sindacali cui le stesse siano aderenti ai sensi
dell’art. 47 bis, comma 2 del d.lgs. 29/1993, garantendo comunque, nell’ambito
di tale ultima percentuale, un distacco sindacale per ognuna delle predette
confederazioni ed un distacco, utilizzabile con forme di rappresentanza in
comune, alla confederazione considerata rappresentativa, ai sensi dell’art.
44, comma 7 del d.lgs. 80/1998.
3. Le associazioni sindacali rappresentative sono le
esclusive intestatarie dei distacchi sindacali previsti dal presente
contratto. Alla ripartizione del contingente dei distacchi sindacali tra le
confederazioni e le organizzazioni sindacali - fatte salve le garanzie di cui
al comma 2 - si procede in rapporto al grado di rappresentatività accertata
dall’ARAN nonché tenuto conto della diffusione territoriale e della
consistenza delle strutture organizzative nei comparti ed aree.
4. Con il presente contratto, ai fini dell’accertamento
della rappresentatività delle organizzazioni di categoria, si dà
applicazione all’art. 11, comma 1 lett. b) e c) del CCNL quadro sulla
definizione dei comparti di contrattazione stipulato il 2 giugno 1998, con
riguardo al la collocazione dei segretari comunali dal comparto Ministeri a
quello delle Regioni - Autonomie locali e delle specifiche tipologie
professionali - rispettivamente degli Enti pubblici non economici e delle
Istituzioni ed enti di sperimentazione e ricerca - dall’area della dirigenza
ai comparti. I distacchi già afferenti alle organizzazioni rappresentative di
tali categorie (n. 2 per i segretari comunali, n. 5 e n. 7, rispettivamente
per le specifiche tipologie degli enti pubblici non economici e delle
istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione) sono defalcati dai
contingenti di originaria appartenenza ed attribuiti a quelli di nuova
assegnazione.
5. Sono rappresentative nei comparti ai sensi dell’art.
47 bis del d.lgs. 29/1993 le associazioni sindacali di cui alle tabelle dal n.
2 al n. 9, che avranno valore sino all’entrata a regime del nuovo sistema di
rappresentatività ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 d.lgs 80/1998.
Art.
7
Flessibilità
in tema di distacchi sindacali
1. Fermo rimanendo il loro numero complessivo, i distacchi sindacali -
sino al limite massimo del 50% - possono essere fruiti dai dirigenti sindacali
di cui all’art. 5, comma 1, anche frazionatamente per periodi non inferiori
a tre mesi ciascuno.
2. Nei limiti di cui al comma 1, i distacchi sindacali per i dipendenti
con rapporto di lavoro a tempo pieno possono essere utilizzati con
articolazione della prestazione di servizio ridotta al 50% - previo accordo
del dipendente stesso con l’amministrazione interessata sulla tipologia di
orario prescelta tra quelle sotto indicate:
a) in tutti i giorni lavorativi;
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana,
del mese o di determinati periodi dell’anno in modo da rispettare - come
media - la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione ridotta
nell’arco temporale preso in considerazione .
3. Nel caso di utilizzo della facoltà prevista dai commi 1 e 2, il
numero dei dirigenti distaccati risulterà aumentato in misura corrispondente,
fermo rimanendo l’intero ammontare dei distacchi, arrotondando le eventuali
frazioni risultanti all’unità superiore.
4. Nel caso di distacco sindacale disposto ai sensi del comma 2, per la
parte economica si applica l’art. 17 comma 3 e, per il diritto alle ferie ed
al periodo di prova in caso di vincita di concorso o passaggio di qualifica
(purché in tale ipotesi sia confermato il distacco sindacale con prestazione
lavorativa ridotta), si applicano le norme previste nei singoli contratti
collettivi di lavoro per il rapporto di lavoro part - time - orizzontale o
verticale - secondo le tipologie del comma 2. Tale ultimo rinvio va inteso
solo come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali che, pertanto,
non si configurano come un rapporto di lavoro part - time - e non incidono
sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per
la costituzione di tali rapporti di lavoro.
5. Fermo rimanendo quanto previsto dal comma 1, per i dirigenti
sindacali appartenenti alle qualifiche dirigenziali previo accordo con
l’amministrazione di appartenenza, il distacco sindacale può essere svolto
con articolazione della prestazione lavorativa su alcuni giorni della
settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno in analogia a quanto
previsto dal comma 2, lettera b). Per la dirigenza del Servizio Sanitario
Nazionale- ivi compresa la dirigenza dell’area medico - veterinaria, l’articolazione
della prestazione lavorativa ridotta è svolta in modo da rispettare , come
media, la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione stessa
nell’arco temporale (settimana, mese o periodo dell’anno) considerato.
6. In tutti i casi previsti dal comma 5 si applica il disposto del comma
4, prendendo a riferimento il CCNL del comparto cui l’area dirigenziale
appartiene.
7. La prestazione lavorativa dei dirigenti sindacali indicati nei commi
2 e 5 può anche essere superiore al 50%.
8. Per il periodo in cui si applicano nei loro confronti le
flessibilità previste nei commi 2 e 5, i dirigenti sindacali non possono
usufruire dei permessi previsti dagli artt. 8 e 9. In caso di
urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l’espletamento
del mandato senza riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato
nell’arco dello stesso mese.
Art.
8
Contingente
dei permessi sindacali
1. Ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 80/1998, sino all’entrata
in vigore del presente contratto, restano fermi il contingente complessivo
esistente al 1 dicembre 1997 in base al D.P.C.M. 770/1994, dei permessi
sindacali retribuiti, fruibili ai sensi dell’art. 23 della legge 300/1970 da
parte dei dirigenti sindacali nonché i relativi coefficienti di ripartizione
in ciascuna amministrazione o ente.
2. A decorrere dalla entrata in vigore del presente
contratto - anche per consentire la prima elezione e l’avvio del
funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie previste dall’art. 47,
comma 3 del d.lgs. 29/1993 - i permessi sindacali fruibili in ogni
amministrazione, pari a 90 minuti per dipendente o dirigente in servizio, al
netto dei cumuli previsti dall’art. 20, comma 1, sono portati nel loro
complesso ad un valore pari a 81 minuti per dipendente o dirigente con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio. Tra i dipendenti in
servizio presso l’amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati
anche quelli in posizione di comando o fuori ruolo.
3. I permessi spettano sia alle associazioni sindacali
rappresentative che alle RSU secondo le modalità indicate nell’art. 9.
Art.
9
Modalità
di ripartizione dei permessi
1. Nel limite dei
contingenti definiti in ciascuna amministrazione ai sensi dell’art. 8, comma
2, sino al 31 dicembre 1998, i permessi di spettanza delle associazioni
sindacali rappresentative sono ripartiti tra queste in proporzione alla loro
rappresentatività, accertata in sede locale in base al numero delle deleghe
per la riscossione del contributo sindacale risultante nell’anno precedente.
2. Dal 1 gennaio
1999, dopo la elezione delle RSU di cui all’accordo stipulato il 7 agosto
1998, i permessi sindacali , nella misura di n. 81 minuti per dipendente o
dirigente sono ripartiti in misura pari a 30 minuti alle RSU e nella misura di
51 minuti alle associazioni sindacali rappresentative.
3. I contratti
collettivi di comparto e area potranno integrare fino ad un massimo di 60
minuti i permessi di pertinenza delle RSU, destinando alle stesse ulteriori
quote di permessi delle associazioni sindacali rappresentative fino a
raggiungere un definitivo riparto massimo del contingente di n. 60 minuti alle
RSU e n. 21 minuti alle medesime associazioni sindacali.
4. Dal 1 gennaio
1999, ai fini della ripartizione proporzionale dei permessi, la
rappresentatività sarà accertata in sede locale in base alla media tra il
dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla
percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto
al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato. Il dato
associativo è quello risultante alla data del 31 gennaio di ogni anno ed il
dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell’ultima
elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi nell’ambito
considerato, quali risultano dal verbale riassuntivo inviato all’ARAN ai
sensi dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998. Il contingente dei permessi
di spettanza delle RSU è da queste gestito autonomamente nel rispetto del
tetto massimo attribuito.
5. In prima
applicazione del presente contratto la ripartizione del contingente dei
permessi sindacali determinata ai sensi dell’art. 6 comma 5 – di spettanza
delle associazioni sindacali rappresentative ai sensi delle tabelle all. 2 - 9
è effettuata dalle singole amministrazioni entro trenta giorni dalla
stipulazione del presente contratto, sentite le associazioni sindacali aventi
titolo. Per il comparto della scuola la ripartizione avviene con le procedure
dell’art. 16.
Art.
10
Titolarità
e flessibilità in tema di permessi sindacali
1. I dirigenti sindacali che, ai sensi dell’accordo stipulato il 7
agosto 1998 hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi
sindacali retribuiti, giornalieri od orari, di cui all’art. 9 per l’espletamento
del loro mandato, sono:
-
i dirigenti sindacali
rappresentanze aziendali (RSA) delle associazioni rappresentative ai sensi
dell’art. 10 dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998;
-
i dirigenti sindacali
dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative
che dopo la elezione delle RSU, siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro
nonché quelli delle medesime associazioni, aventi titolo a partecipare alla
contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell’art. 5 dell’accordo
stipulato il 7 agosto 1998;
- dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle
proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria
rappresentative non collocati in distacco o aspettativa.
2. Le
associazioni sindacali rappresentative entro dieci giorni dalla proclamazione
degli eletti nelle RSU indicano per iscritto all’amministrazione i
nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e libertà
sindacali di cui al comma 1. Con le stesse modalità vengono comunicate le
eventuali successive modifiche. I dirigenti del secondo e terzo alinea del
comma uno hanno titolo ai permessi di cui al contingente delle associazioni
sindacali rappresentative.
3. I dirigenti
sindacali indicati nel comma 1 possono fruire dei permessi retribuiti loro
spettanti, oltre che per la partecipazione a trattative sindacali, anche per
presenziare a convegni e congressi di natura sindacale.
4.
I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti
gli effetti al servizio prestato. Tale disciplina si applica anche ai permessi
usufruiti dai dirigenti sindacali dei comparti scuola e ministeri operanti all’estero
per la partecipazione ai congressi, convegni di natura sindacale o alle
riunioni degli organismi direttivi statutari.
5. I permessi
sindacali, giornalieri od orari spettanti ai dirigenti sindacali di cui al
comma 1 dal secondo al quarto alinea, possono essere cumulati sino al tetto
massimo spettante. Per i componenti delle RSU i permessi possono essere
cumulati per periodi - anche frazionati - non superiori a dodici giorni a
trimestre.
6. Nell’utilizzo dei permessi deve comunque essere
garantita la funzionalità dell’attività lavorativa della struttura o
unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente . A
tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il
dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede
decentrata. La verifica dell’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali
da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell’associazione
sindacale di appartenenza dello stesso.
7. Le riunioni
con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di
relazioni sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti avvengono -
normalmente - al di fuori dell’orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile
sarà comunque garantito - attraverso le relazioni sindacali previste dai
rispettivi contratti collettivi - l’espletamento del loro mandato, attivando
procedure e modalità idonee a tal fine.
Art.
11
Permessi
per le riunioni di organismi direttivi statutari
1. Le
associazioni sindacali rappresentative sono , altresì, titolari di ulteriori
permessi retribuiti, orari o giornalieri, - confermati nell’ambito dei
permessi esistenti al 1 dicembre 1997 dall’art. 44, comma 1, lett. f) primo
periodo del d.lgs 80/1998 - per la partecipazione alle riunioni degli
organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali
dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 10, comma 1 che siano componenti
degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni
sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa.
2. Il contingente
delle ore di permesso di cui al comma 1, in ragione di anno, è costituito da
n. 475.512 ore, di cui n. 47.551 riservate alle confederazioni dei comparti e
delle aree dirigenziali, n. 385.877 alle organizzazioni di categoria
rappresentative e n. 42.084 alle aree dirigenziali. Ciascuna confederazione ed
organizzazione sindacale non può superare il contingente delle ore assegnate
con la ripartizione indicata nelle tabelle allegato da 11 a 20 del presente
contratto.
3. Le
confederazioni possono far utilizzare i permessi di cui al comma 2 alle
proprie organizzazioni di categoria.
4. Da parte delle
organizzazioni sindacali rappresentative appartenenti alla stessa sigla sono
ammesse utilizzazioni in forma compensativa dei permessi sindacali citati al
comma 2 fra comparto e rispettiva area della dirigenza ovvero tra diversi
comparti e/o aree.
5. In
applicazione del presente articolo le organizzazioni sindacali comunicano alle
amministrazioni di appartenenza i nominativi dei dirigenti sindacali aventi
titolo.
6. In caso di
fruizione dei relativi permessi si applica l’art. 10, comma 6.
7. Ciascuna
amministrazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, comunica al Dipartimento
della funzione pubblica i permessi fruiti dai dirigenti sindacali in base al
presente articolo in separato conteggio.
Art.
12
Titolarità
in tema di aspettative e permessi
sindacali
non
retribuiti e loro flessibilità
1.
I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi
statutari delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali
rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per
tutta la durata del loro mandato. E’ possibile l’applicazione delle
flessibilità previste dall’art. 7 in misura non superiore al 50% del limite
massimo previsto dai commi 1 e 2 dello stesso articolo.
2.
I dirigenti sindacali indicati nell’art. 10, comma 1 hanno diritto a
permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali
o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto
giorni l’anno, cumulabili anche trimestralmente.
3. I dirigenti di
cui al comma 2 che intendano esercitare il diritto ivi previsto devono darne
comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima per il
tramite della propria associazione sindacale.
4. Ai permessi
non retribuiti si applica l’art. 10 comma 6.
Art.
13
Rapporti
tra associazioni sindacali ed RSU
1. Per effetto
degli articoli precedenti le associazioni sindacali rappresentative sono
complessivamente titolari dei seguenti diritti:
a)
diritto ai distacchi ed
aspettative sindacali;
b)
diritto ai permessi
retribuiti nella misura prevista dall’art 9;
c)
diritto ai permessi
retribuiti di cui all’art. 11;
d)
diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art. 12.
2. Le RSU sono
titolari del diritto ai permessi non retribuiti e retribuiti nella misura
prevista dall’art. 9.
3. Per tutto
quanto non previsto dal presente contratto, i rapporti tra associazioni
sindacali rappresentative ed RSU in tema di diritti e libertà sindacali con
particolare riferimento ai poteri e competenze contrattuali nei luoghi di
lavoro, sono regolati dagli artt. 5 e 6 dell’accordo stipulato il 7 agosto
1998.
Art.
14
Procedure
per la richiesta, revoca e conferme dei
distacchi ed aspettative sindacali
1.
Le richieste di distacco o aspettativa sindacale ai sensi degli artt. 5 e 12
sono presentate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali
rappresentative alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato
che -accertati i requisiti soggettivi previsti dagli art. 5, comma 1 ed 11
comma 1- provvedono entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta,
dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento
della Funzione Pubblica, ai sensi e per gli effetti dall’art. 54, comma 6
del d.lgs. 29/1993 anche ai fini della verifica del rispetto dei contingenti.
2.
Per consentire i relativi adempimenti in ordine ai distacchi sindacali
utilizzati nel Comparto "Regioni - Autonomie Locali" , l’amministrazione
di appartenenza trasmette copia dei provvedimenti di cui al comma 1 all’ANCI
per il personale dipendente dai Comuni e loro consorzi ed IPAB; all’UPI per
il personale dipendente dalle Province; all’UNCEM per il personale
dipendente dalle Comunità montane; all’UNIONCAMERE per quanto riguarda il
personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni per quanto riguarda il personale
dipendente dalle Regioni, dagli Enti pubblici non economici da esse dipendenti
e dagli Istituti autonomi per le case popolari.
3. Le
confederazioni ed organizzazioni sindacali possono procedere alla revoca dei
distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alle
amministrazioni interessate ed al Dipartimento della Funzione pubblica per i
consequenziali provvedimenti.
4. In attesa
degli adempimenti istruttori previsti dal comma 1 per la concessione dei
distacchi o delle aspettative sindacali non retribuite, per motivi di urgenza
- segnalati nella richiesta da parte delle confederazioni ed organizzazioni
sindacali - è consentito l’utilizzo provvisorio - in distacco o aspettativa
dei dipendenti interessati - dal giorno successivo alla data di ricevimento
della richiesta medesima.
5. Qualora la
richiesta di distacco non possa aver seguito, l’eventuale assenza dal
servizio dei dipendenti è trasformata, a domanda, in aspettativa sindacale
non retribuita ai sensi dell’art. 12
6. Le variazioni
ai distacchi ed alle aspettative vanno comunicate alle amministrazioni
interessate entro il 31 gennaio di ogni anno. In tutti i casi di cessazione
del distacco o di aspettativa, il dirigente sindacale rientrato nell’amministrazione
di appartenenza non potrà avanzare nei confronti di quest’ultima pretese
relative ai rapporti intercorsi con la confederazione od organizzazione
sindacale durante il periodo del mandato sindacale.
7. Nel rispetto
delle quote complessive di distacchi assegnati a ciascun comparto dalla
tabella allegato 1 al presente contratto e nell’ambito di esso, ogni singola
confederazione può modificare - in forma compensativa tra comparto e relativa
autonoma area di contrattazione della dirigenza - le quote di distacchi
rispettivamente assegnati. Tale possibilità riguarda anche le organizzazioni
sindacali di categoria appartenenti alla stessa sigla confederale. Dell’utilizzo
dei distacchi in forma compensativa è data notizia all’amministrazione di
appartenenza del personale interessato ai fini degli adempimenti istruttori di
cui al presente articolo nonché per la predisposizione degli elenchi previsti
dall’art. 15 comma 4.
Art. 15
Adempimenti
1. Fermo
rimanendo il numero complessivo dei distacchi sindacali previsti dalle vigenti
disposizioni per le Autonomie locali (Comuni, Province, Comunità Montane,
IPAB.) - in presenza del decreto legge 25 novembre 1996, convertito in legge
24 gennaio 1997, n. 5 che definisce le modalità di suddivisione delle spese
tra gli enti predetti - nell’ambito degli adempimenti di cui al presente
articolo ed all’interno delle suddette articolazioni settoriali - è
possibile utilizzare in forma compensativa la ripartizione dei distacchi
previsti per i dirigenti sindacali delle citate autonomie locali dalla tabella
allegato 5, compensando le relative spese tra gli enti interessati.
2. Nell’ambito dei comparti Sanità, Università,
Istituti di sperimentazione e ricerca, Enti pubblici non economici e, per
quanto attiene le Regioni, nel comparto delle autonomie locali , le modalità
di suddivisione delle spese dei distacchi tra le amministrazioni dei relativi
comparti avverranno in forma compensativa secondo le intese intervenute nell’ambito
dei rispettivi organismi previsti dall’art. 46, comma 3 del d.lgs. 29/1993.
Tali organismi potranno, inoltre, concordare tra di loro la
possibilità di utilizzo dei distacchi consentiti tra comparti ed aree diverse
, consultando il Dipartimento della Funzione pubblica qualora la compensazione
riguardi i distacchi delle amministrazioni statali, al fine di definire le
modalità di riparto delle spese e dando comunicazione dell’accordo
intervenuto all’ARAN ed anche al Dipartimento della Funzione Pubblica se non
direttamente interessato.
3. I CCNL di comparto ed area potranno prevedere, nell’ambito dei
relativi finanziamenti, un incremento dei contingenti dei distacchi attribuiti
al comparto o area.
4. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le
Amministrazioni pubbliche di cui al presente contratto adempiono agli obblighi
previsti dall’art. 54 del d.lgs. 29/1993 in tema di trasmissione dei dati ivi
previsti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri / Dipartimento della
Funzione Pubblica.
5. La
trasmissione delle schede compilate dalle amministrazioni pubbliche per l’aggiornamento
del repertorio delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel
pubblico impiego e della loro consistenza associativa deve avvenire nel pieno
rispetto delle procedure previste dalle vigenti disposizioni. Le schede
dovranno essere controfirmate dalle associazioni sindacali interessate, salvo
il caso di diniego che sarà segnalato contestualmente all’invio e
dovranno contenere l’indicazione dell’importo del contributo sindacale.
Art. 16
Norme speciali per la Scuola
1. Per i
dirigenti sindacali appartenenti al comparto scuola gli artt. 7, 10 e 14 si
applicano con le seguenti specificazioni o integrazioni:
A) Art. 7,
commi 1 e 2:
-
nel caso di applicazione del comma 1 , il frazionamento del distacco non può
essere inferiore alla durata dell’anno scolastico;
-
ai dirigenti di istituto ed ai responsabili di amministrazione si applica solo
il disposto del comma 1 . In tal caso il frazionamento del distacco non può
essere inferiore alla durata dell’anno scolastico;
-
in tutti i casi in cui possa ricorrere l’applicazione del comma 2 , la
tipologia di distacco sindacale per il personale docente può essere solo
quella di cui alla lettera a) dello stesso comma, prevedendosi in tal caso una
proporzionale riduzione del numero delle classi assegnate.
-
la disciplina da prendere a riferimento per l’applicazione del comma 2 è
quella prevista dall’ordinanza del Ministero della Pubblica istruzione n.
179 del 19 maggio 1989 e successive conferme. Il rinvio alle disposizioni
richiamate va inteso come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali.
Pertanto essi non incidono sulla determinazione delle percentuali massime
previste, in via generale, per la costituzione di rapporti di lavoro part time
dalla citata ordinanza.
B) Art. 10:
-
per assicurare la continuità dell’attività didattica e per evitare aumento
di spesa garantendo un’equa distribuzione del lavoro tra il personale in
servizio, i permessi sindacali nel comparto scuola non possono superare
bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni nel
corso dell’anno scolastico.
C) Art. 14, comma 1, 3, 4:
-
con riferimento ai commi 1 e 3, le richieste di distacco o di aspettativa
sindacale dei dirigenti sindacali del comparto e la comunicazione di conferma
annuale devono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno. La stessa
data deve essere rispettata per le richieste di revoca del distacco o dell’aspettativa
che non possono avvenire nel corso dell’anno scolastico anche nel caso in
cui contengano la contestuale sostituzione con altro dirigente sindacale salvo
un sopravvenuto motivato impedimento. In tal caso è possibile la sostituzione
nel distacco retribuito con un dirigente già collocato in aspettativa
sindacale non retribuita. In prima applicazione del presente contratto il
termine del 30 giugno è spostato al 31 luglio 1998 anche per quanto concerne
la fruibilità dei permessi cumulati previsti dall’art. 20, comma 1.
-
con riferimento al comma 4 , la procedura d’urgenza per il distacco o
aspettativa dei dirigenti sindacali di cui al precedente alinea è adottabile
solo fino al 31 luglio di ciascun anno.
2. La
ripartizione del contingente dei permessi tra associazioni sindacali ed RSU
per il comparto scuola è effettuata - con le modalità e procedure previste
dall’art. 9 - dal Ministero della Pubblica Istruzione. Nel limite dei
contingenti di permessi così individuati , il Ministero provvede ad una
ulteriore ripartizione a livello provinciale, affidandone la gestione ai
rispettivi provveditorati per gli adempimenti successivi.
Art.
17
Trattamento
economico
1. Il trattamento
economico spettante nei casi di distacco sindacale è disciplinato dai
rispettivi contratti collettivi dei comparti ed aree dirigenziali.
2. Sino a quando
i contratti collettivi nazionali di comparto o di area non avranno stabilito
la specifica disciplina, rimangono ferme tutte le clausole previste dall’art.
7, comma 2 del CCNL quadro transitorio stipulato il 26 maggio 1997.
3. In caso di
distacco ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 5, al dirigente sindacale è
garantito.
-
il trattamento economico complessivo nella misura intera con riferimento a
tutte le competenze fisse e periodiche ivi compresa la retribuzione di
posizione per i dirigenti. Il trattamento accessorio legato alla produttività
o alla retribuzione di risultato è attribuito in base all’apporto
partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
-
i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio pieno
prestato nell’amministrazione anche ai fini del trattamento pensionistico.
4. In caso di
fruizione di permessi sindacali, i compensi legati alla produttività comunque
denominati nei vari comparti o la retribuzione di risultato per i dirigenti
spettano al dirigente sindacale in relazione alla sua partecipazione al
raggiungimento dei risultati stessi verificati a consuntivo.
5. Ai sensi e con
le modalità dell’art. 3, comma 4 del d.lgs. 16 settembre 1996, n. 564, in
caso di aspettativa sindacale, a tempo pieno o parziale, non retribuita, i
contributi figurativi accreditabili in base all’art. 8, ottavo comma della
legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione
spettante al personale in distacco sindacale retribuito secondo le indicazioni
dei CCNL di comparto o di area dirigenziale.
PARTE
III
Norme
finali e transitorie
Art.
18
Tutela
del dirigente sindacale
1.
Il dipendente o dirigente che riprende servizio al termine del distacco o dell’aspettativa
sindacale può, a domanda, essere trasferito - con precedenza rispetto
agli altri richiedenti - in altra sede della propria amministrazione quando
dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio nell’ultimo
anno nella sede richiesta ovvero in altra amministrazione anche di diverso
comparto della stessa sede.
2.
Il dipendente o dirigente che rientra in servizio ai sensi del comma 1 è
ricollocato nel sistema classificatorio del personale vigente presso l’amministrazione
ovvero nella qualifica dirigenziale di provenienza , fatte salve le anzianità
maturate, e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in
godimento all’atto del trasferimento mediante attribuzione “ad personam”
della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica del
nuovo ruolo di appartenenza, fino al riassorbimento a seguito dei futuri
miglioramenti economici.
3.
Il dipendente o dirigente di cui al comma 1 non può essere discriminato per l’attività
in precedenza svolta quale dirigente sindacale né può essere assegnato ad
attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.
4. Il
trasferimento in un’unità operativa ubicata in sede diversa da quella di
assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 10, può essere
predisposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali
di appartenenza e della RSU ove il dirigente ne sia componente.
5. Le
disposizioni del comma 4 si applicano sino alla fine dell’anno successivo
alla data di cessazione del mandato sindacale.
6. I dirigenti
sindacali, nell’esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti alla
subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.
Art.
19
Disposizioni
particolari
1. Le parti si
danno atto che, in caso di affiliazione tra sigle sindacali che non dia luogo
alla creazione di un nuovo soggetto, i distacchi, permessi ed aspettative
sindacali di cui al presente contratto fanno capo solo alla organizzazione
sindacale affiliante se rappresentativa ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Ai fini dell’accertamento della rappresentatività , con la
rilevazione dei dati associativi riguardanti il 1998, le organizzazioni
sindacali che a partire dal 1997 abbiano dato o diano vita, mediante fusione,
affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa che -
allo stato - non corrisponde ai requisiti previsti dall’art. 44 comma 1
lett. c) del d.lgs. 80/1998 (imputazione al nuovo soggetto sindacale
delle deleghe delle quali risultino titolari purché il nuovo soggetto succeda
effettivamente nella titolarità delle deleghe o che le deleghe siano comunque
confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto) dovranno
dimostrare di aver dato effettiva ottemperanza al disposto della norma. In
caso negativo non sarà possibile riconoscere la rappresentatività del nuovo
soggetto sindacale ai fini dell’ammissione alle trattative per il rinnovo
dei CCNL e si darà luogo all’applicazione di quanto previsto dal comma 8
con decorrenza dall’entrata in vigore del presente accordo.
3. Nel caso del comma 2, le prerogative previste dal presente contratto
vengono assegnate al nuovo soggetto sindacale unitariamente inteso se
rappresentativo. I poteri e le competenze contrattuali - riconosciuti ai
rappresentanti di tali soggetti in quanto firmatari dei CCNL di comparto o di
area dall’art. 5, comma 3 dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998 per la
costituzione delle RSU - sono altresì, esercitati esclusivamente in nome e
per conto del soggetto firmatario e non delle singole sigle sindacali in esso
confluite. Pertanto nei contratti collettivi integrativi la sottoscrizione
avviene in rappresentanza della nuova organizzazione sindacale.
4. Nel rispetto del comma 2 ed in conseguenza degli effetti dell’art.
44 del d.lgs. 80/1993, qualora nell’ambito del nuovo soggetto si verifichi
la fuoriuscita di una delle sigle che vi aveva originariamente dato vita
ovvero l’ingresso di una nuova sigla, il mutamento produce effetti soltanto
al successivo periodico accertamento della rappresentatività previsto dal
comma 5.
5. L’ARAN, salvo che nel periodo transitorio di cui all’art. 44 del
d.lgs. 80/1998, procede all’accertamento della rappresentatività delle
associazioni sindacali in corrispondenza dell’inizio di ciascuna stagione
contrattuale di riferimento nonché all’inizio del secondo biennio economico
della stessa. A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi
relativi alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle
confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego
aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si procede alla rilevazione
nonché gli ultimi dati disponibili relativi alle elezioni delle RSU. L’accertamento
produce effetti - con le medesime cadenze - sulla ripartizione dei distacchi e
permessi.
6. Per i dirigenti sindacali delle autonome aree di contrattazione
collettiva della dirigenza in attesa della verifica della loro
rappresentatività, collegata alla stipulazione del contratto collettivo
quadro per la definizione delle aree dirigenziali, restano in vigore:
a) i contingenti dei distacchi previsti dalla tabella all. 1 nonché la
loro ripartizione ed il contingente dei permessi determinato in ciascuna
amministrazione con le modalità del D.P.C.M. 770/1994 e relativi D.M. del 5
maggio 1995.
b) i permessi nella misura attualmente in atto goduta per effetto degli
artt. 5 dei CCNL quadro transitori del 26 e 27 maggio 1997, fatto salvo quanto
previsto in capo alle confederazioni dalla tabella all. 11.
Dopo la stipulazione del citato contratto, con successivo accordo si
definiranno le nuove ripartizioni dei distacchi e permessi di cui agli artt. 6
comma 2, 8 comma 2, 11 comma 2 e 20, comma 1, nonché i regolamenti per le
elezioni delle RSU relative alle medesime aree.
7. Durante il periodo transitorio previsto dall’art.
44, comma 1 lett. d) del d.lgs. 80/1998, qualora in sede decentrata non vi sia
piena coincidenza tra i soggetti riconosciuti come rappresentativi ai sensi
delle tabelle all. 2 - 9 e quelli già ammessi in base alla citata disposizione
alla contrattazione decentrata, questi ultimi concorrono all’utilizzo del
contingente dei permessi limitatamente alle attività di contrattazione,
eventualmente conguagliando - nel caso di avvenuto ingresso in altre sigle
sindacali rappresentative - con i permessi a queste spettanti al fine di
evitare duplicazione di benefici.
8. Le confederazioni ed organizzazioni sindacali ammesse alle trattative
nazionali con riserva per motivi giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole
del giudizio, dovranno restituire alle amministrazioni di appartenenza dei
dirigenti sindacali il corrispettivo economico dei distacchi e delle ore di
permesso fruite e non spettanti. Analogamente si procede nei confronti delle
confederazioni ed organizzazioni sindacali in caso di superamento dei
contingenti dei distacchi - verificati annualmente a consuntivo dal
Dipartimento della Funzione pubblica ai sensi dell’art. 15 - nonché dei
permessi loro spettanti.
9. Eventuali casi
di contenzioso in qualsiasi momento insorti sull’applicazione del DPCM
770\1994 relativamente alla concessione o revoca dei distacchi od aspettative
a causa dell’inosservanza di procedure autorizzative preventive, purché nel
rispetto del tetto previsto, sono risolti sulla base dell’art. 14 commi 1 e
2.
Art.
20
Disposizioni
transitorie
1. Nell’attuale
periodo transitorio previsto dall’art. 44, comma 1 lett. g) del d.lgs. 1998,
n. 80, fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle
RSU , le associazioni sindacali rappresentative, con il presente
contratto, concordano di cumulare i permessi sindacali loro spettanti
in base alla ripartizione prevista dall’art. 9, commi 1 e 2 sino ad un
massimo di 9 minuti per dipendente in servizio pari a n. 269 distacchi per i
comparti e n. 20 per le aree dirigenziali.
2. Il
contingente dei permessi cumulati per i comparti pari a n. 269, sommato al
contingente dei distacchi già attribuiti ai comparti stessi ai sensi della
tab. all. n. 1 (pari a n. 2460), per un totale complessivo di n. 2729
distacchi, è ripartito, in via transattiva, tra tutte le associazioni
sindacali rappresentative alla data del presente contratto secondo quanto
indicato nelle tabelle allegate dal n. 2 al n. 9. Nella tabella n. 10
sono indicati i distacchi che, nell’ambito del contingente citato, residuano
dopo la ripartizione e rimangono assegnati alle confederazioni.
3. Ai permessi
cumulati sotto forma di distacchi si applicano tutte le flessibilità previste
dall’art. 7. I nominativi dei dirigenti sindacali che usufruiscono dei
permessi cumulati devono essere comunicati all’amministrazione di
appartenenza ed al Dipartimento della Funzione pubblica per gli adempimenti
dell’art. 14.
4. Le tabelle di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui
all’art. 11 avranno valore sino all’entrata a regime del nuovo sistema di
rappresentatività, di cui all’art. 44 del d.lgs 80/1998, agli effetti del
quale le parti concorderanno la nuova ripartizione dei distacchi in base ai
dati sulle deleghe e sui voti riportati nelle elezioni per le RSU nel 1998,
confermando o modificando i permessi cumulati del comma 2 e la loro entità.
5. La ripartizione dei permessi cumulati sotto forma di distacchi delle
aree dirigenziali, pari a n. 20, sarà ripartita al verificarsi delle
condizioni di cui all’art. 19, comma 6, unitamente al contingente di n. 124
distacchi di cui alla tabella 1.
6. I contingenti dei permessi previsti dagli artt. 8, comma 2 e 11 comma
2, nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del presente contratto
e il 31 dicembre 1998 sono utilizzati pro rata.
7. In deroga al comma 4 dell’art. 19, eventuali cambiamenti dei
soggetti confluiti nelle nuove aggregazioni sindacali riconosciute
rappresentative, che intervengano prima della stipulazione del presente
contratto comporteranno la modifica, a cura dell’ARAN delle tabelle allegate
al presente contratto.
Art. 21
Durata
1.
Il presente contratto è valido per il quadriennio 1998 - 2001. La disdetta
può essere richiesta dall’ARAN o da almeno quattro Confederazioni sindacali
firmatarie del presente contratto, mediante raccomandata con ricevuta di
ritorno inviata almeno sei mesi prima della data di scadenza del quadriennio.
In caso di mancata disdetta il presente contratto si intenderà rinnovato
tacitamente di anno in anno.
2.
Per quanto attiene alla ripartizione dei distacchi e dei permessi il presente
contratto rispetterà le cadenze previste dagli artt. 6 e 9.
3.
In caso di decisione giudiziale relativa alla ripartizione delle prerogative
sindacali previste dal presente contratto nonché all’ammissione di nuovi
soggetti, l’ARAN convoca immediatamente le OO.SS. firmatarie per valutare le
iniziative conseguenti.
Art.
22
Disapplicazioni
1. Il presente
contratto sostituisce , fatto salvo quanto previsto all’art. 17 comma 2, i
contratti collettivi nazionali quadro transitori stipulati il 26 e 27 maggio
1997. Dalla data di stipulazione è, altresì, disapplicato il D.P.C.M. 25
ottobre 1994, n. 770 nonché i Decreti del Ministro della Funzione pubblica in
data 5 maggio 1995, sostituiti dalle tabelle allegate al presente contratto.
2. Gli articoli
da 2 a 4 costituiscono linee di indirizzo per i contratti collettivi dei
comparti e delle aree relativi al quadriennio 1998 - 2001 che - dopo la
specifica disciplina negoziale - provvederanno direttamente a disapplicare le
norme vigenti in materia ai sensi dell’art. 72 del d.lgs. 29/1993.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
In relazione all’art. 4, le parti dichiarano di
non aver inteso innovare rispetto a condizioni di miglior favore di fatto esistenti a livello nazionale o
locale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti si danno atto che entro il 15 settembre
1998, in occasione della definizione dell’accordo di cui alla pag. II del
verbale allegato al presente CCNL Quadro verranno affrontati e risolti i
problemi relativi:
1) al possibile
incremento del numero complessivi dei distacchi del comparto degli Enti
Pubblici non economici a definitiva soluzione di eventuali errori tecnici
pregressi;
2) alla
chiarificazione, ai fini del calcolo dei distacchi, della rappresentanza delle
minoranze linguistiche della Provincia Autonoma di Bolzano e della Valle d’Aosta,
sulla base delle indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica;
3) alla
computabilità, come servizio, ai fini della mobilità nel comparto scuola, di
periodi di aspettativa sindacale non retribuzione.
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