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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA
FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 28 novembre 2000
Codice
di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni.
(G.U. n. 84 del 10-4-2001)
IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre
1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
Visto l'art. 11,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale, nel più ampio quadro della delega conferita al Governo per la
riforma della pubblica amministrazione, ha, tra l'altro, specificamente
conferito al Governo la delega per apportare modificazioni ed integrazioni al
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80, recante nuove disposizioni in materia di organizzazione
e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della predetta legge n. 59 del 1997;
Visto, in particolare, l'art. 58-bis
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 27
del predetto decreto legislativo n. 80 del 1998;
Visto il decreto del Ministro della
funzione pubblica 31 marzo 1994, con il quale è stato
adottato il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni ai sensi dell'art. 58-bis del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993;
Ritenuta la necessità di provvedere
all'aggiornamento del predetto codice di comportamento
alla luce delle modificazioni intervenute all'art. 58-bis del decreto
legislativo n. 29 del 1993;
Sentite le confederazioni sindacali
rappresentative;
Decreta:
Art. 1.
Disposizioni di carattere generale
1. I principi e
i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative
degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano
il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici -
escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di
polizia penitenziaria, nonché i componenti delle
magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli
all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti
collettivi provvedono, a norma dell'art. 58-bis, comma 3, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al coordinamento con le previsioni in
materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici
dipendenti.
3. Le disposizioni
che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano
applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non
diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei principi
enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere
integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai
sensi dell'art. 58-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29.
Art. 2.
Principi
1. Il dipendente conforma la sua
condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con
disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità
dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura
il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira
le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse
pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza,
al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue
mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli
non svolge alcuna attività che contrasti con il
corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e
comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica
amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la
giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento
delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo
più
semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità
connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui
dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini
privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da
stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e
l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima
disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei
diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò
non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per
valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini
e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di
semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque,
lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o
comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente
rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti
delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da
parte dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
Art. 3.
Regali e altre
utilità
1. Il dipendente non chiede, per sè
o per altri, nè accetta, neanche in occasione di
festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da
soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre
benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sè o per altri, nè accetta,
regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il
quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un
sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo
quelli d'uso di modico valore.
Art.
4.
Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni
1. Nel rispetto
della disciplina vigente del diritto di associazione,
il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad
associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui
interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo
che si tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente
non costringe altri dipendenti ad aderire ad
associazioni ed organizzazioni, nè li induce a farlo
promettendo vantaggi di carriera.
Art. 5.
Trasparenza
negli interessi finanziari
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente
dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti
che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:
a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi,
abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti
rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti
che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio,
limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica
all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi
finanziari che possano porlo in conflitto di interessi
con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto
grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività
politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con
l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle
attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente
in materia di affari generali e personale, egli
fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e
tributaria.
Art. 6.
Obbligo di astensione
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di
decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di
suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui
od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di
cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni
anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro
caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente
dell'ufficio.
Art. 7.
Attività
collaterali
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi
dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con
individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano
avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività
inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il
conferimento di incarichi remunerati.
Art.
8.
Imparzialità
1. Il
dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità
di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da
cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta nè accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o
rifiutate ad altri.
2. Il dipendente
si attiene a corrette modalità di svolgimento
dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni
illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi
superiori.
Art.
9.
Comportamento nella vita sociale
1. Il
dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per
ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti
privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro
funzioni, non menziona nè fa altrimenti intendere, di
propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò
possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Art. 10.
Comportamento
in servizio
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda nè affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente
limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati
materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo
casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per
esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi
di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi
compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee
all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, nè detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente,
in relazione all'acquisto di beni o servizi per
ragioni di ufficio.
Art. 11.
Rapporti con
il pubblico
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta
adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di
altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta
l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia
tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la
mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i
cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere
informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si
astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine
dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio
dei propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni nè
fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o
altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o
confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed
imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e
comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si
preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati
dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di
assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra
i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità
di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
Art. 12.
Contratti
1. Nella stipulazione di contratti per conto
dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera
di terzi, nè corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, nè per facilitare o aver facilitato la conclusione o
l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per
conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato
contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui
l'amministrazione concluda contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali
egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si
astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative
all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula
contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio
precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed
assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il
dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il
dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.
Art. 13.
Obblighi
connessi alla valutazione dei risultati
1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio
interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena
valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano
servizio. L'informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità:
modalità di svolgimento dell'attività dell'ufficio;
qualità dei servizi prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di
cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti
disabili; semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini
prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami,
istanze e segnalazioni.
Art.
14.
Abrogazione
1. Il decreto
del Ministro della funzione pubblica 31 marzo 1994 è abrogato.
2. Il presente
decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 novembre 2000
Il Ministro: Bassanini
Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 111
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