|
Versione Stampabile
AGENZIA
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto
collettivo nazionale quadro in materia di procedure di conciliazione ed
arbitrato ai sensi degli articoli 59-bis, 69 e 69-bis del decreto legislativo n.
29/1993, nonché dell'art. 412-ter del codice di procedura civile.
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13-2-2001
INDICE
Art. 1
- Principi e norme di organizzazione
Art. 2
- Facoltatività dell'arbitrato
Art. 3
- Designazione dell'arbitro
Art. 4
- Procedure di conciliazione e arbitrato
Art. 5
- Camere arbitrali stabili
Art. 6
- Sanzioni disciplinari
Art. 7
- Norma transitoria
Art. 8
- Durata dell'accordo
Allegato 1 - Statuto della cabina di regia per l'orientamento
dell'esperienza arbitrale e la formazione del relativo ceto professionale.
Dichiarazioni
A
seguito del parere favorevole espresso dall'organismo di coordinamento
intersettoriale sul testo di accordo relativo al Contratto Collettivo Nazionale
Quadro in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato, ai sensi degli
articoli 59-bis, 69 e 69-bis del decreto legislativo n. 29/1993 nonché
dell'art. 412-ter del codice di procedura civile, nonché della certificazione
della Corte dei conti sull'attendibilità' dei costi quantificati per il
medesimo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e
bilancio, il giorno 23 gennaio 2001, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo
l'incontro tra:
L'Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) nella
persona del presidente facente funzione, avv. Guido Fantoni ed i rappresentanti
delle seguenti confederazioni sindacali: CGIL - CISL - UIL - CISAL - CONFSAL –
CIDA - CONFEDIR - COSMED.
Al
termine della riunione le parti hanno sottoscritto il contratto collettivo
nazionale quadro in materia di conciliazione ed arbitrato nel testo allegato.
Art.
1
Principi
e norme di organizzazione
Il
presente accordo è attuativo dei principi di delega previsti dall'art. 11,
comma 4, lettera g) della legge n. 59/1997 e di quanto previsto dagli articoli
412-ter e quater del codice di procedura civile, come modificati dai decreti
legislativi n. 80/1998 e n. 387/1998. In relazione a tali principi e disposizioni,
il presente accordo introduce e disciplina procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato quale fattore di decongestione e alleggerimento del
circuito giudiziario in grado, altresì, di garantire ai lavoratori pubblici e
alle amministrazioni una risoluzione celere ed adeguata delle controversie di
lavoro, funzionale non solo ad una giustizia realmente efficace ma anche ad una
riduzione dei costi sociali ed economici delle controversie stesse.
Le
pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali promuovono l'utilizzo
dell'arbitrato ed agevolano il ricorso alle procedure previste dal presente
accordo. Le pubbliche amministrazioni, in particolare, ritengono utile, per le
ragioni sopra esposte e in considerazione della sperimentalità dell'accordo,
privilegiare tale strumento.
Allo
scopo di assecondare e sviluppare l'attitudine dell'esperienza innovativa
avviata dal presente accordo a consolidare l'intero edificio del diritto
sindacale e del lavoro nel settore pubblico, le parti istituiscono presso l'Aran
un gruppo di lavoro permanente in funzione di cabina di regia e così convengono
di denominarlo.
La
cabina di regia dovrà sostenere l'avvio degli istituti definiti nel presente
accordo nonché monitorare tutte le fasi attuative del medesimo.
Per
la particolare rilevanza e novità della funzione arbitrale nell'ambito del
contenzioso del lavoro, in considerazione anche dell'affidamento che le parti
interessate ripongono in essa, la cabina di regia dovrà sollecitamente
progettare percorsi formativi che garantiscano una adeguata preparazione degli
arbitri. In via provvisoria, in attesa dell'attivazione e dello svolgimento dei
predetti percorsi formativi, la cabina provvederà alla compilazione di una
lista di arbitri per l'utilizzo immediato delle procedure di cui al presente
accordo.
In
ogni caso le liste regionali di arbitri, di cui all'art. 5, hanno carattere di
residualità, nel senso che le parti vi ricorreranno nei casi previsti nell'art.
5, comma 4, in caso di mancato accordo fra le stesse sulla scelta dell'arbitro.
Lo
statuto della cabina di regia costituisce parte integrante del presente accordo.
Art.
2
Facoltatività
dell'arbitrato
1.
Restando fermo il ricorso all'autorità' giudiziaria ordinaria, le
parti possono concordare, in alternativa, di deferire la
controversia ad un arbitro unico scelto di comune accordo, che deve appartenere
ad una delle categorie di cui all'art. 5, comma quattro. Per l'impugnazione del
lodo arbitrale si applica l'art. 412-quater del codice di procedura civile, e il
comma 12 dell'art. 4 del presente accordo.
Art.
3
Designazione
dell'arbitro
1.
La richiesta di compromettere in arbitri la controversia deve essere comunicata
con raccomandata con a.r. contenente una sommaria prospettazione dei fatti e
delle ragioni a fondamento della pretesa. La disponibilità della controparte ad
accettarla deve essere comunicata entro dieci giorni, con raccomandata con a.r.
Entro i successivi dieci giorni l'arbitro sarà designato dalle parti.
2.
Entro lo stesso termine, in caso di mancato accordo l'arbitro sarà designato
mediante estrazione a sorte, alla presenza delle parti, nell'ambito della lista
dei designabili nell'ambito della regione di cui all'art. 5, comma due, a cura
dell'ufficio di segreteria della camera arbitrale stabile, qualora una delle
parti non si avvalga della facoltà di revocare il consenso ad attivare la
procedura.
3.
Ciascuna delle parti può rifiutare l'arbitro sorteggiato, qualora il medesimo
abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con l'altra parte
o motivi non sindacabili d’incompatibilità personale. Un secondo rifiuto
consecutivo comporta la rinuncia all'arbitrato, ferma restando la possibilità
di adire l'autorità giudiziaria.
4.
L'atto di accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro deve essere
depositato, a cura delle parti, presso la camera arbitrale stabile entro cinque
giorni dalla designazione comunque effettuata, sotto pena di nullità del
procedimento.
5.
Le parti possono concordare che il procedimento si svolga presso la camera
arbitrale regionale di cui all'art. 5, comma 1, oppure, dandone immediata
comunicazione alla medesima, presso l'amministrazione a cui appartiene il
dipendente.
Art.
4
Procedure
di conciliazione e arbitrato
1.
Quando le parti decidano di ricorrere alle procedure di conciliazione e
arbitrato disciplinate dal presente contratto, l'arbitro è obbligatoriamente
tenuto ad espletare un tentativo di conciliazione che sostituisce e produce i
medesimi effetti di quello previsto dall'art. 69-bis del decreto legislativo n.
29/1993, salvo che questo non sia già stato espletato ai sensi del citato
articolo.
2.
Qualora il tentativo obbligatorio di conciliazione sia stato espletato
anteriormente al ricorso all'arbitrato ai sensi dell'art. 69-bis del decreto
legislativo n. 29/1993, non si applicano i commi da 3 a 7 del presente articolo
e la prima udienza deve svolgersi entro trenta giorni dalla data di accettazione
dell'incarico da parte dell'arbitro. La parte istante deve depositare presso la
sede dell'arbitro la documentazione contenente la completa esposizione dei fatti
e delle ragioni poste a fondamento della pretesa, la parte resistente deve
depositare la memoria difensiva con la quale prende posizione in maniera precisa
sui fatti affermati dall'istante e propone tutte le sue difese in fatto e in
diritto. Parte istante e parte resistente devono effettuare il deposito delle
predette documentazioni rispettivamente entro il decimo giorno ed il ventesimo
giorno dalla data in cui l'arbitro ha accettato la designazione.
3.
Il tentativo è preceduto dal deposito presso la sede dell'arbitro della
documentazione contenente la completa esposizione dei fatti e delle ragioni
poste a fondamento della pretesa nonché della memoria difensiva con
la quale l'amministrazione prende posizione in maniera precisa sui fatti
affermati dall'istante e propone tutte le sue difese in fatto e in diritto.
Parte istante e parte resistente devono effettuare il deposito della
documentazione di cui sopra rispettivamente entro il decimo giorno ed il
ventesimo giorno dalla data in cui l'arbitro ha accettato la designazione. La
comparizione personale delle parti davanti all'arbitro avrà luogo non oltre il
trentesimo giorno dalla data in cui l'arbitro ha accettato la designazione. Il
tentativo di conciliazione deve esaurirsi entro dieci giorni dalla data di
comparizione.
4.
L'arbitro è tenuto a svolgere attività di impulso della procedura conciliativa
e a porre in essere ogni possibile tentativo per una soluzione concordata e
negoziata della controversia.
5.
Se la conciliazione riesce, si redige processo verbale ai sensi e per gli
effetti dell'art. 411, commi 1 e 3, codice di procedura civile. L'atto deve
essere tempestivamente trasmesso alla camera arbitrale stabile, a cura
dell'arbitro. Tutti gli elementi utili alla definizione del contenuto dell'atto
conciliativo rientrano negli obblighi di funzionamento di cui all'art. 4. comma
14.
6.
Se la conciliazione non riesce l'arbitro, in funzione di conciliatore formula
una proposta, comprensiva di ogni costo, con gli effetti di cui al comma 8
dell'art. 69-bis del decreto legislativo n. 29/1993.
7.
Se la proposta non viene accettata, l'arbitro fissa la prima udienza per la
trattazione contenziosa. La procedura conciliativa non comporta costi aggiuntivi
oltre quanto stabilito nell'atto transattivo.
8.
L'arbitro può dichiarare inammissibile la proposizione di fatti e ragioni
ulteriori rispetto alle risultanze del processo verbale della mancata
conciliazione, qualora ritenga che la tardività dell'atto non sia giustificata
da circostanze sopravvenute oggettivamente documentabili.
9.
Qualora l'arbitro ritenga che la definizione della controversia dipenda dalla
risoluzione in via pregiudiziale di una questione concernente l'efficacia, la
validità o l'interpretazione della clausola di un contratto o accordo
collettivo nazionale, ne informa le parti e sospende il procedimento. Ove le
parti non dichiarino per iscritto ed entro dieci giorni l'intenzione di
rimettere la questione all'arbitro e di accettarne la decisione in via
definitiva, il procedimento si estingue. L'estinzione del procedimento è
immediatamente comunicata alla camera arbitrale stabile, a cura dell'arbitro.
10.
Nel corso della procedura di conciliazione e arbitrato le parti possono farsi
assistere, a proprie spese, da esperti di fiducia. L'arbitro può sentire
testi e disporre l'esibizione di documenti.
11.
Il lodo deve essere sottoscritto dall'arbitro entro sessanta giorni dalla data
della prima udienza di trattazione, salvo proroga non superiore a trenta giorni
consentita dalle parti, e deve essere comunicato alle parti, entro dieci giorni
dalla sottoscrizione, mediante raccomandata con avviso
di ricevimento. Esaurito il procedimento, i relativi atti devono essere
tempestivamente trasmessi alla camera arbitrale stabile, a cura dell'arbitro.
12.
Nel giudicare gli arbitri sono tenuti all'osservanza delle nonne inderogabili di
legge e di contratto collettivo.
13.
La parte soccombente è tenuta alla corresponsione delle indennità spettanti
all'arbitro. La cabina di regia di cui all'art. 1 determina la misura delle
indennità spettanti agli arbitri, anche per il caso di estinzione del
procedimento ai sensi del comma 9.
14.
Tutte le attività di segreteria sono di competenza dalla camera arbitrale
stabile o dell'amministrazione presso la quale si svolge il procedimento.
15.
Nulla è dovuto all'arbitro in caso di inosservanza a lui imputabile dei termini
fissati dal comma 11 nonché in caso di inadempienza degli obblighi di
comunicazione alla camera arbitrale stabile stabiliti nel presente accordo.
Art.
5
Camere
arbitrali stabili
1.
Presso ogni direzione regionale del lavoro è costituita una camera arbitrale
stabile, per il cui funzionamento è responsabile il direttore della direzione
stessa o ad un suo delegato.
2.
Presso ogni camera arbitrale stabile è depositata la lista dei designabili in
ciascuna regione come arbitri unici in caso di mancato accordo diretto tra le
parti, articolata, ove possibile, per comparti o aree.
3.
Gli arbitri da includere nella lista sono scelti dalla cabina di regia di cui
all'art. 1 in base a criteri che ne garantiscano l'assoluta imparzialità ed
indipendenza.
4.
Nella lista possono essere inclusi:
a)
docenti universitari e ricercatori confermati di diritto del lavoro e relazioni
industriali;
b)
liberi professionisti con un'esperienza di contenzioso del lavoro non inferiore
a cinque anni;
c)
esperti di metodi di composizione stragiudiziale delle controversie di lavoro
che abbiano superato le prove conclusive dei corsi di formazione programmati
dalla cabina di regia di cui all'art. 1;
d)
ex magistrati con esperienza almeno quinquennale come giudici del lavoro.
Le
liste possono essere aggiornate in qualsiasi momento con le procedure di cui
all'art. 4 dello statuto della cabina di regia.
5.
Ogni camera arbitrale dispone di un ufficio di segreteria incaricato di
provvedere alla tenuta delle liste, ricevere le richieste di devoluzione ad
arbitri delle controversie, effettuare il sorteggio dell'arbitro, assicurare la
trasmissione degli atti e dei lodi concernenti arbitrati che si costituiscano
presso camere stabili e conservare anche tutti gli atti concernenti arbitrati
che si costituiscano in sedi diverse.
Art.
6
Sanzioni
disciplinari
1.
Le sanzioni disciplinari possono essere impugnate mediante richiesta di
conciliazione e arbitrato ai sensi dell'art. 2 e seguenti. Durante la vigenza
del presente accordo e con le medesime regole ivi previste, le sanzioni
disciplinari possono essere impugnate davanti ai soggetti di cui all'art. 59,
commi 8 e 9 del decreto legislativo n. 29/1993. Nel caso in cui il lavoratore si
rivolga ai predetti soggetti non può, successivamente, ricorrere all'arbitro
unico del presente accordo.
2.
In via sperimentale e fino alla data del presente accordo, la richiesta di
ricorso all'arbitro unico è vincolante per la pubblica amministrazione, salvo
che l'impugnazione abbia per oggetto una sanzione risolutiva del rapporto, e
soltanto il ricorrente, in caso di mancato accordo sulla designazione
dell'arbitro, ha facoltà di rinunciare all'espletamento della procedura.
3.
Le sanzioni disciplinari restano sospese fino alla definizione della
controversia, salvo il caso di rinuncia di cui al comma precedente.
Art.
7
Norma
transitoria
1.
In considerazione del carattere sperimentale del presente accordo, i contratti
collettivi di comparto e di area potranno individuare particolari tipologie di
controversie non deferibili ad arbitri.
Art.
8
Durata
dell'accordo
1.
Il presente accordo ha durata biennale ed entra in vigore a far data dal 31
gennaio 2001. Fino a tale data la cabina di regia di cui all'art. 1 del presente
contratto procederà agli adempimenti propedeutici all'applicazione della
normativa.
Allegato
1
Statuto
della cabina di regia per l'orientamento dell'esperienza arbitrale
e
la formazione del relativo ceto professionale.
1.
Compiti.
In
considerazione del carattere sperimentale del presente contratto e della
conseguente necessità di acquisire una collaborazione quanto più possibile
ampia nella fase di avvio delle nuove regole la cabina di regia è composta
dall'Aran e dalle confederazioni rappresentative. Gli stessi soggetti si
riservano di ridefinire natura e funzione della predetta cabina sulla base delle
indicazioni dell'esperienza nel frattempo maturata. Sono compiti prioritari
della cabina di regia:
-
organizzare
una rete di canali di comunicazione estesa a tutte le camere arbitrali stabili
istituite a livello regionale per il monitoraggio del flusso delle conciliazioni
e delle decisioni arbitrali;
-
effettuare
la selezione degli arbitri ai sensi dell'art. 4 del presente statuto;
-
predisporre
uno studio di fattibilità concernente l'istituzione, al termine del biennio
sperimentale, di camere arbitrali stabili a livello provinciale;
-
definire
la misura dell'indennità' spettante agli arbitri, in relazione al valore, alla
rilevanza e complessità della controversia nonché alla durata dell'opera
prestata;
-
progettare
e programmare corsi-pilota interdisciplinari di formazione per l'esercizio
dell'attività' di arbitro, definendo i requisiti di accesso. Il finanziamento
dei predetti corsi sarà a carico dei fondi per la formazione gestiti dal
dipartimento della funzione pubblica direttamente o per il tramite della Sspa o
del Formez;
-
elaborare
uno studio di fattibilità in ordine alla costituzione di un Centro permanente
per la formazione della professione arbitrale;
-
predisporre
entro il 30 ottobre 2002 una relazione di sintesi sugli esiti della
sperimentazione formulando proposte per la revisione della normativa.
2.
Composizione.
Fanno
parte della cabina di regia una rappresentanza dell'Aran e un rappresentante di
ciascuna delle confederazioni sindacali rappresentative. L'incarico di
coordinatore è affidato all'Aran.
3.
Funzionamento.
L'interazione
tra i membri della cabina di regia si svolge in un contesto cooperativo che
valorizza la qualità del contributo di sostegno all'avvio dell'esperienza a cui
sono tenute le parti firmatarie. Le modalità di funzionamento della cabina di
regia saranno stabilite con apposito regolamento.
4.Selezione
degli arbitri.
Per
ciascuna regione, il numero degli arbitri da includere nella rispettiva lista
sarà determinato tenendo conto del livello occupazionale complessivo delle
amministrazioni insediate nel territorio e dell'andamento della vertenzialità
locale risultante dalle più recenti indagini statistiche disponibili.
Gli
appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), d) del comma 3 dell'art.
5 del presente accordo interessati all'inserimento nelle liste arbitrali
potranno presentare richiesta alla cabina di regia. In ogni caso l'inserimento
nelle suddette liste è subordinato ad una dichiarazione scritta
dell'interessato sulla propria imparzialità ed indipendenza.
Dichiarazione
congiunta
Le
parti si impegnano a rappresentare e sostenere con forza, presso il Governo,
l'esigenza che nella finanziaria 2000, anche in considerazione dei risparmi
conseguibili attraverso la diffusione delle procedure di conciliazione e
arbitrato previsti dal presente accordo, nonché dei risultati di deflazione del
contenzioso giudiziario che questo accordo si prefigge, siano destinate adeguate
risorse per il miglior funzionamento delle procedure stesse.
Dichiarazione a
verbale
La
Confedir, in coerenza alle proposte formulate nel corso delle trattative,
esprime riserve in ordine alla differente professionalità richiesta agli
arbitri di cui al punto a) e d), rispetto a quelli di cui al punto c), del
quarto comma dell'art. 5, nonché alla indeterminatezza del termine "liberi
professionisti" di cui al punto c) del medesimo quarto comma, ai fini
dell'inserimento nelle liste regionali. Ulteriore riserva si formula in merito
alla lacunosità della normativa concernente l'attività e il funzionamento
della c.d. "cabina di regia in un indefinibile "contesto
cooperativo".
|