Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo
Biennio economico 2006 - 2007
Il giorno 31 luglio 2009 alle ore 9,30, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:
l'A.ra.n nella persona del Presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri firmato
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
|
Organizzazioni sindacali: |
Confederazioni: |
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| SNAPRECOM | firmato | CONFINTESA | |
| CISL FPS | firmato | CISL | firmato |
| RDB/PI CUB | RDB-CUB | ||
| SIPRE | USAE | ||
| UGL PCM | UGL | firmato | |
| FLP | firmato | CSE | firmato |
| UIL/PA | UIL | ||
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006 – 2007.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CCNL
QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009
BIENNIO ECONOMICO 2006-2007
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Durata , decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
Art. 3 - Conferma del sistema delle relazioni sindacali
Art. 4 - Materie delle relazioni sindacali
TITOLO III - ORDINAMENTO PROFESSIONALE
CAPO I
Art. 5 - Obiettivi e principi generali
CAPO II
Art. 6 - Classificazione
Art. 7 - Profili professionali
Art. 8 - Criteri per la definizione dei profili professionali
Art. 9 - Istituzione di nuovi profili
Art. 10 - Nuovo inquadramento e norme di prima applicazione
CAPO III - Progressioni
Art. 11 - Sviluppi economici all'interno delle categorie
CAPO IV
Art. 12 - Clausole particolari in materia di sistema classificatorio
TITOLO IV - RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
Art. 13 - Orario di lavoro
CAPO II - Misurazione e valutazione dell'attività della Presidenza
Art. 14 - Principi generali
Art. 15 - Progetti e programmi per il miglioramento delle singole strutture organizzative
Art. 16 - Valutazione dell’apporto individuale
Art. 17 - Politiche di incentivazione della produttività
CAPO III - Norme disciplinari
Art. 18 - Modifiche al sistema disciplinare di cui al CCNL del 17 maggio 2004
CAPO IV - Formazione
Art. 19 - Principi generali e finalità della formazione
Art. 20 - Destinatari e procedure della formazione
CAPO V
Art. 21 - Disposizioni particolari
TITOLO V - TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
Art. 22 - Stipendio tabellare
Art. 23 - Effetti dei nuovi stipendi
Art. 24 - Indennità di Presidenza
Art. 25 - Contenimento del lavoro straordinario
Art. 26 - Fondo Unico della Presidenza
Art. 27 - Utilizzo del Fondo Unico della Presidenza
CAPO II
Art. 28 - Norme finali di parte economica
TITOLO V - TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
Art. 29 - Norma programmatica
CAPO II
Art. 30 - Disapplicazioni
ALLEGATO 1 - Tabella di trasposizione automatica del sistema di classificazione
TABELLA A - Incrementi mensili dello stipendio tabellare
TABELLA B - Rideterminazione annua degli stipendi tabellari
TABELLA C - Incrementi della indennità di Presidenza
TABELLA D - Rideterminazione dell'indennità di Presidenza
Dichiarazioni a verbale e
congiunte
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2. Nel quadro della riforma del lavoro pubblico, nel quale si colloca
l’istituzione del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale di cui al comma
precedente si configura come strumento prioritario per la valorizzazione del
ruolo e della professionalità dei dipendenti stessi mediante disposizioni
dirette ad evidenziare le specificità che connotano il loro rapporto di lavoro
e, a tal fine, le parti rilevano l’importanza della valorizzazione della
contrattazione integrativa nel rispetto delle regole e delle risorse economiche
messe a disposizione dal CCNL.
3. In considerazione dell’assetto istituzionale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, caratterizzato da un’ampia autonomia organizzativa e finanziaria,
con le presenti disposizioni contrattuali le parti intendono assicurare il
riconoscimento dell’impegno e delle peculiarità del personale diretti al
sostegno dell’attività di impulso, di indirizzo e coordinamento attribuite alla
Presidenza del Consiglio dalle norme vigenti.
4. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di
provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, o di
processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo
inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione o ente, previo confronto
con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
5. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come
d.lgs. n. 165 del 2001.
6. Nel testo, il d.lgs. del 30 luglio 1999, n. 303, successivamente integrato e
modificato da altre disposizioni di legge, è riportato come d.lgs. 303 del 1999.
7. Il riferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è riportato nel
testo del presente contratto come Presidenza o Amministrazione.
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2009
per la parte normativa ed è valido dall'1 gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007
per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo
diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene
portata a conoscenza della Presidenza con idonea pubblicità da parte dell’ARAN.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed
automatico sono applicati dalla Presidenza entro 30 giorni dalla data di
stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno
qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata,
almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le
disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non
siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta, altresì, fermo
quanto previsto dall’art. 48 , comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001.
RELAZIONI SINDACALI
Art. 3
Conferma del sistema delle relazioni sindacali
1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL del 17
maggio 2004, con le modifiche riportate ai seguenti articoli.
Materie delle relazioni sindacali
1. All’art. 6, lettera A (Informazione), comma 2, punto 1, la lett. d) del CCNL
del 17 maggio 2004, è sostituita dalla seguente:
“d) le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione
dell’Amministrazione, nonché quelle relative ai processi di riorganizzazione
interna dei Dipartimenti e delle innovazioni tecnologiche ed organizzative.”
2. All’art. 6, lettera A (Informazione), comma 2, punto 1, del CCNL del 17
maggio 2004, sono aggiunte le seguenti lettere:
“l) programma dell’organo di vertice sui processi di esternalizzazione e
reinternalizzazione;
“m) gli obiettivi e le modalità attuative del piano operativo, anche con
riferimento all’economicità, all’efficacia ed alle professionalità necessarie,
in relazione ai processi di esternalizzazione delle attività e dei servizi
propri dell’Amministrazione, nonché ai processi di reinternalizzazione di quelle
istituzionali affidate all’esterno.”
3. All’art. 6, lettera B (Concertazione), comma 1, punto 1, la lett. c) del CCNL
del 17 maggio 2004, è sostituita dalla seguente:
“c) le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione
dell’Amministrazione, nonché quelle relative ai processi di riorganizzazione
interna dei Dipartimenti e delle innovazioni tecnologiche ed organizzative.”
4. All’art. 6, lettera B (Concertazione), comma 1, punto 1, del CCNL del 17
maggio 2004, dopo la lett. c) viene aggiunta la seguente lettera:
“d) gli obiettivi e le modalità attuative del piano operativo, anche con
riferimento all’economicità, all’efficacia ed alle professionalità necessarie,
in relazione ai processi di esternalizzazione delle attività e dei servizi
propri dell’Amministrazione, nonché ai processi di reinternalizzazione di quelle
istituzionali affidate all’esterno.”
5. All’art. 4 (Contrattazione collettiva integrativa), comma 3, lett. A) del
CCNL del 17 maggio 2004, viene aggiunto un ulteriore alinea:
“Le implicazioni sul rapporto di lavoro dei piani operativi di esternalizzazione
delle attività e dei servizi propri dell’Amministrazione, nonché di
reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all’esterno.”
6. All’art. 7 (comitato pari opportunità), del CCNL del 17 maggio 2004, il comma
1 è sostituito dai seguenti commi:
“1. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. n. 165 del 2001, di
concerto con le organizzazioni sindacali di cui all’art. 8, comma 1, del CCNL
del 17 maggio 2004, promuove, anche in relazione alle modalità contenute nel
d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna)
la predisposizione di piani di azioni positive, tendenti ad assicurare la
rimozione degli ostacoli che impediscono di fatto, la piena realizzazione di
pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra donne ed uomini.
1/bis. In tale contesto, il Comitato per le pari opportunità, istituito presso
la Presidenza del Consiglio, nell’ambito delle forme di partecipazione previste
dall’art. 6. lett. D, svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che
l’Amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della
contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 3, lett. A;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per
l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni
positive ai sensi del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna);
d) promozione di analisi di bilancio che mettano in evidenza le voci finalizzate
alle esigenze delle donne ed a quelle degli uomini, redigendo, ad esempio, un
bilancio di genere, come previsto dalla “Direttiva sulle misure per attuare
parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni pubbliche”
emanata dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica
amministrazione di concerto con la Ministra per i diritti e le pari opportunità
in data 23 maggio 2007;
e) diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi
informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari
opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre Amministrazioni o
enti.”
1/ter . Ai fini del comma 1/bis la Presidenza, secondo quanto indicato dalla
Direttiva di cui al comma 1/bis, lett. d), evidenzia nei propri bilanci annuali
le attività e le risorse destinate all’attuazione della Direttiva stessa.”
7. All’art. 7 (Comitato pari opportunità), del CCNL del 17 maggio 2004, dopo il
comma 4 è aggiunto il seguente comma:
“4/bis. Il Comitato pari opportunità collabora con l’Amministrazione alla
redazione di una relazione di sintesi delle azioni effettuate nell’anno
precedente e di quelle previste per l’anno in corso, così come previsto dalla
Direttiva di cui al comma 1/bis, lett. d.”
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
CAPO I
Art. 5
Obiettivi e principi generali
1. Nell’ottica di consentire la prosecuzione del processo di valorizzazione
della specificità professionale del personale della Presidenza del Consiglio,
strettamente connessa alle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento
proprie della medesima, le parti concordano sulla necessità di portare avanti il
processo di riforma del sistema di classificazione professionale dei dipendenti,
al fine di renderlo pienamente coerente con le esigenze funzionali correlate al
modello organizzativo e gestionale della Presidenza stessa.
2. Il processo di rinnovamento di cui al comma 1 rappresenta uno strumento
indispensabile per favorire l’incremento della qualità dell’azione
amministrativa e dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi nel quadro di una
maggiore flessibilità operativa, nonché per promuovere la crescita professionale
dei dipendenti ed il pieno sviluppo delle loro competenze.
3. Il nuovo ordinamento è orientato ad assicurare:
l’individuazione di figure professionali sempre più adeguate agli obiettivi
istituzionali della Presidenza;
l’accentuazione del contenuto professionale delle attività che consenta un
idoneo supporto ai processi di riorganizzazione e di
snellimento/razionalizzazione delle strutture;
l’utilizzo flessibile delle risorse umane in relazione all’effettivo sviluppo
professionale conseguito dal personale.
4. Coerentemente con tali finalità, un ruolo primario è attribuito alla
formazione continua, che attraverso una serie organica ed articolata di
interventi, costituisce un fondamentale fattore di accrescimento professionale,
di aggiornamento delle competenze, nonché di affermazione di una nuova cultura
gestionale.
Art. 6
Classificazione
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente CCNL, il sistema
classificatorio del personale, tenuto conto delle esigenze di flessibilità,
efficienza ed efficacia correlate alle finalità istituzionali della Presidenza,
è articolato, ad invarianza di spesa, in due Categorie funzionali:
Categoria A – professionale-specialistica (ex Area terza) che si riferisce
alle attività di elevato contenuto tecnico-gestionale e specialistico.
Categoria B - di supporto (ex Area seconda) che si riferisce alle attività di
supporto, tecnico-operative, amministrative ed istruttorie.
2. Le posizioni economiche F1 ed F2 della ex Area prima del CCNL del 17 maggio
2004 sono ricomprese, senza oneri aggiuntivi e senza modifica delle mansioni
espletate dai dipendenti nei corrispondenti profili, nella Categoria B del nuovo
sistema classificatorio che, pertanto, viene articolato secondo i parametri
retributivi previsti dall’Allegato 1, ad invarianza di spesa.
3. Le categorie sono individuate mediante le declaratorie che descrivono
l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento nella categoria
medesima. Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e
capacità necessarie per l’espletamento di una vasta e diversificata gamma di
attività lavorative, tenuto conto di quanto precisato dall’art. 7, comma 6, del
presente CCNL.
4. All’interno di ogni categoria sono collocati i profili professionali,
riconducibili a settori di attività e preordinati all’individuazione di
tipologie lavorative omogenee o di figure professionali specifiche per ciascun
ambito funzionale.
5. Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, ogni dipendente è tenuto a
svolgere le mansioni considerate professionalmente equivalenti all’interno della
categoria, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche
abilitazioni professionali. Ogni dipendente è tenuto, altresì, a svolgere tutte
le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo
attribuito.
6. L’accesso dall’esterno nelle categorie è previsto nel parametro retributivo
iniziale di ciascun profilo professionale in relazione a quanto stabilito
nell’allegato A del CCNL del 17 maggio 2004.
7. Al fine di favorire la valorizzazione della professionalità dei dipendenti è
prevista la possibilità di effettuare progressioni all’interno del sistema
classificatorio.
8. Per ciascun profilo, in relazione all’arricchimento professionale conseguito
dai dipendenti nello svolgimento della propria attività, viene individuato un
sistema di progressioni economiche, che si attua mediante l’attribuzione di
successivi parametri retributivi, che sono otto per la categoria B e nove per la
categoria A.
Profili professionali
1. Al fine di valorizzare le mansioni ed i compiti di ciascuna tipologia
professionale, ai sensi dell’art. 6 (Classificazione), i profili professionali
sono collocati nell’ambito di ciascuna categoria secondo i settori di attività
connessi ai processi lavorativi ritenuti più coerenti con il fabbisogno di
professionalità richiesto per conseguire gli obiettivi istituzionali della
Presidenza.
2. I profili professionali definiscono i contenuti tecnici della prestazione
lavorativa e le attribuzioni proprie del dipendente, attraverso una descrizione
sintetica e esaustiva delle mansioni svolte, dei requisiti e del livello di
professionalità richiesto.
3. Ciascun profilo si caratterizza per il titolo di studio necessario per
l’accesso al medesimo, nonché per il livello di complessità, responsabilità ed
autonomia richiesto per lo svolgimento delle mansioni in esso ricomprese.
4. Per i profili collocati nel parametro retributivo F3 della Categoria A, deve
essere richiesto, per l’accesso dall’esterno, il possesso, oltre alla laurea
magistrale, di diploma di master universitario o di corso universitario di
perfezionamento post lauream o di dottorato di ricerca o di abilitazione
professionale, coerenti con il profilo medesimo.
5. I profili professionali ed i relativi settori di attività sono definiti
nell’ambito della contrattazione integrativa di cui all’art. 4 (Contrattazione
collettiva integrativa) del CCNL del 17 maggio 2004.
6. Con riferimento all’Allegato A di cui al CCNL del 17 maggio 2004, le
specifiche professionali ed i contenuti professionali di base riferiti alla ex
Area Prima, vengono ricompresi nella declaratoria della nuova categoria B per la
definizione dei profili dei corrispondenti parametri retributivi F1 ed F2.
Criteri per la definizione dei profili professionali
1. Nel sistema classificatorio la definizione dei profili si configura come
risorsa organizzativa preordinata ad una gestione più flessibile e razionale del
personale nonché a garantire una migliore corrispondenza delle prestazioni
lavorative dei dipendenti agli obiettivi della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
2. I profili definiscono le mansioni precedentemente articolate sulle diverse
fasce retributive economiche delle aree di cui al CCNL del 17 maggio 2004, senza
incremento di spesa, secondo le caratteristiche professionali di base indicate
nell’allegato A) del medesimo CCNL, che stabilisce, altresì, i requisiti e le
modalità di accesso.
3. Ai fini della definizione dei profili professionali, la contrattazione
integrativa, anche al fine di garantire l’invarianza di spesa, tiene conto dei
seguenti criteri:
superamento dell’eccessiva parcellizzazione del precedente sistema, derivante
dalla legge n. 312 del 1980, attraverso la costituzione di profili che
comprendano al proprio interno attività tra loro simili e riconducibili ad una
tipologia lavorativa comune, pur nel rispetto della differenziazione dei
contenuti tecnici;
semplificazione dei contenuti mansionistici attraverso l’utilizzazione di
formulazioni più ampie, evitando descrizioni analitiche o dettagliate dei
compiti;
attualizzazione delle mansioni in relazione ai processi di ammodernamento
della Presidenza e alle nuove tecnologie adottate;
4. indicazione della confluenza tra vecchio e nuovo sistema, al fine di
garantire il rispetto dell’inquadramento già acquisito nel precedente
ordinamento professionale, nonché di evitare che il personale appartenente ad un
profilo collocato su una fascia retributiva inferiore venga inquadrato, nella
nuova classificazione, in un profilo di un parametro retributivo più elevato,
con conseguente aggravio di spesa;
5. garanzia che, nell’utilizzazione della clausola di cui all’art. 6, comma 6,
(Classificazione) sarà rispettato nei casi di accesso, a parità di
professionalità richiesta nel profilo, il mantenimento del medesimo trattamento
economico retributivo stipendiale previsto per il personale in servizio.
Istituzione di nuovi profili
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proprie necessità
organizzative, potrà prevedere l’istituzione di nuovi profili nell’ambito delle
dotazioni organiche individuandone il trattamento economico iniziale di accesso,
sulla base dei criteri dell’art. 8, comma 3 (Criteri per la definizione dei
profili professionali).
2. Nel caso in cui il nuovo profilo definito in contrattazione integrativa
tragga origine dallo sdoppiamento di un profilo di pari parametro retributivo,
in esso possono essere inquadrati, in prima applicazione, con il consenso degli
interessati e senza incremento di spesa, i dipendenti che, in possesso dei
requisiti culturali e professionali previsti per il nuovo profilo professionale,
svolgano già le relative mansioni e siano collocati nella medesima categoria. Il
passaggio avviene con il mantenimento del parametro retributivo maturato. In
caso di mancato consenso il dipendente resta assegnato al profilo di
appartenenza, ove questo sia confermato, e torna a svolgerne le relative
mansioni.
3. Ai fini dell’assegnazione ai profili di nuova istituzione, prima di procedere
alla selezione dall’esterno, trova applicazione il principio della flessibilità
disciplinato secondo le procedure e percentuali indicate nell’art. 25
(Flessibilità tra profili all’interno dell’area) del CCNL del 17 maggio 2004.
Nuovo inquadramento e norme di prima applicazione
1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL è
inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla
stessa data mediante il riconoscimento - all'interno di ciascuna categoria -
della posizione economica già conseguita nell'ordinamento di provenienza e con
la collocazione nel parametro retributivo corrispondente secondo l’Allegato 1
(Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione).
2. Nel caso in cui siano tuttora in corso le selezioni previste dal precedente
CCNL, il primo inquadramento avviene secondo la posizione ricoperta dal
dipendente alla data di entrata in vigore del presente contratto e
successivamente, superata la selezione, si provvede ad un nuovo inquadramento
del dipendente stesso che avviene con le medesime modalità enunciate al comma 1.
3. Ferme rimanendo le dotazioni organiche complessive dell’Amministrazione, i
contingenti dei profili collocati nelle fasce retributive di accesso di cui al
precedente sistema di classificazione, sono portati alla corrispondente
posizione di accesso prevista per ciascun profilo in applicazione dell'art. 6,
comma 6 (Classificazione).
4. Tutte le procedure per i passaggi all’interno del sistema di classificazione
già programmate, concordate o attivate sulla base del CCNL del 17 maggio 2004
sono portate a compimento, con le modalità di finanziamento previste da tale
contratto, secondo i criteri già stabiliti in contrattazione integrativa.
5. Il nuovo inquadramento di cui ai commi l e 2 viene comunicato ai dipendenti a
cura dell’Amministrazione al termine delle relative procedure.
6. Nel quadro dei processi di razionalizzazione organizzativa e di miglioramento
della funzionalità degli uffici e della qualità dei servizi, la Presidenza, in
prima applicazione del presente CCNL, può effettuare, in via eccezionale, previe
procedure selettive, con le modalità previste dall’art. 98 comma 2, secondo
capoverso, (Disposizioni transitorie) del CCNL del 17 maggio 2004, la
ricomposizione dei processi lavorativi per i parametri retributivi apicali dei
profili della medesima tipologia lavorativa articolati su categorie diverse.
PROGRESSIONI
Art. 11
Sviluppi economici all’interno delle categorie
1. Viene confermato il sistema di sviluppi economici, previsto dagli artt. 79 e
80 CCNL del 17 maggio 2004, con le modificazioni e le integrazioni di cui ai
commi successivi e con la precisazione che il termine “fascia retributiva” deve
intendersi come “ parametro retributivo”.
2. L’art. 80 (Procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico
all’interno dell’area), comma 5 del CCNL del 17 maggio 2004, è così sostituito :
“5. La permanenza nel parametro retributivo viene definita nella contrattazione
integrativa e non può essere inferiore a due anni”.
3. All’art. 80 (Procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico
all’interno dell’area), comma 7 del CCNL del 17 maggio 2004, dopo le parole
“sviluppo professionale” è aggiunto il seguente periodo:
“Con particolare riferimento all’esperienza professionale occorre, altresì,
evitare di considerare la mera anzianità di servizio ed altri riconoscimenti
puramente formali, nell’ottica di valorizzare le capacità reali dei dipendenti,
selezionati in base alle loro effettive conoscenze e a quello che gli stessi
sono in grado di fare.”
4. All’art. 80 (Procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico
all’interno dell’area) del CCNL del 17 maggio 2004, sono aggiunti i seguenti
commi:
“9. In prima applicazione del nuovo ordinamento professionale, al fine di
garantire il rispetto dei principi di selettività e meritocrazia, le procedure
per i passaggi nell’ambito della categoria B (ex Area seconda) dal parametro
retributivo F2 al parametro retributivo F3, devono obbligatoriamente prevedere,
in aggiunta ai criteri previsti dal presente articolo, una specifica prova
d’esame di carattere teorico pratico.
10 . Nell’ambito della Categoria A, gli sviluppi economici tra i parametri
retributivi F7 ed F8 e tra F8 ed F9, sono riservati, per una quota pari al 20%,
ai dipendenti appartenenti al parametro retributivo sottostante che siano in
possesso oltre alla laurea magistrale, di diploma di master universitario o di
corso universitario di perfezionamento post lauream o di dottorato di ricerca o
di abilitazione professionale, coerenti con il profilo di inquadramento.
11. Non possono partecipare alle selezioni i dipendenti che, negli ultimi due
anni, siano stati interessati o da provvedimenti disciplinari, con esclusione di
quelli previsti dall’art. 63, comma 1, lett. a) e b) (Sanzioni e procedimento
disciplinare), del CCNL del 17 maggio 2004, ovvero i dipendenti interessati da
misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che il procedimento penale
pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado.
12. In caso di sviluppo economico, oltre al trattamento tabellare del parametro
retributivo successivo, compete l’indennità di Presidenza allo stesso correlata,
secondo quanto previsto dall’art. 79 comma 3 ( Sviluppi economici all’interno
delle aree) del CCNL del 17 maggio 2004.”
5. I valori economici dei parametri retributivi F8 e F9 della categoria A, di
cui all’art. 6, comma 8, (Classificazione) del presente CCNL, sono individuati
nelle allegate Tabelle B, C, D e decorrono dal momento in cui vengono attuate le
relative procedure selettive previste dall’art. 80 del CCNL del 17 maggio 2004.
6. In considerazione degli elementi innovativi che caratterizzano il sistema
classificatorio delineato nel presente CCNL, le parti si impegnano a verificare,
nella prossima sessione negoziale, l’applicazione del sistema stesso anche al
fine di valutare la possibilità di eventuali modifiche ed integrazioni con
riferimento, altresì, all’articolazione degli sviluppi economici all’interno
delle categorie.
Art. 12
Clausole particolari in materia di sistema classificatorio
1. All’art. 22 del CCNL del 17 maggio 2004 (Progressione all’interno del sistema
classificatorio), è aggiunto il seguente comma: “2. Le progressioni di cui al
precedente comma 1, lett. a) e b) devono tendere alla valorizzazione del lavoro
dei dipendenti, tenendo conto in modo significativo dei risultati conseguiti
dagli stessi, opportunamente valutati, attraverso metodologie che apprezzino la
qualità dell’esperienza professionale maturata, eventualmente supportata da
titoli coerenti con la posizione da ricoprire”.
2. All’art. 23 del CCNL 17 maggio 2004 (Passaggi tra le aree), è aggiunto il
seguente comma: “6. Non possono partecipare alle selezioni i dipendenti che,
negli ultimi due anni, siano stati interessati o da provvedimenti disciplinari,
con esclusione di quelli previsti dall’art. 63, comma 1, lett. a) e b) (sanzioni
e procedimento disciplinare), del CCNL 17 maggio 2004, o da misure cautelari di
sospensione dal servizio, salvo che il procedimento penale pendente non si sia
concluso con l’assoluzione almeno in primo grado”.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto riguardo al sistema
classificatorio, si continua a fare riferimento alla disciplina di cui al CCNL
del 17 maggio 2004, con la precisazione che ogni citazione del termine “area”,
contenuta nel predetto CCNL, deve intendersi riferita al termine “categoria”,
come definita nell’art. 6 (Classificazione) del presente CCNL.
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
Art. 13
Orario di lavoro
1. In relazione alle finalità istituzionali della Presidenza e coerentemente con
il suo assetto organizzativo, il presente CCNL è orientato prioritariamente ad
assicurare la più ampia valorizzazione della prestazione lavorativa dei
dipendenti, in considerazione dell’attività dagli stessi svolta a supporto delle
funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento attribuite al Presidente del
Consiglio dei Ministri, nonché a garanzia dell’unità di indirizzo politico e
amministrativo del Governo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del d.lgs.
n. 303 del 1999.
2. Al fine di consentire una concreta ottimizzazione delle attività ed un
impiego delle risorse più adeguato al ruolo di primario rilievo riconosciuto
alla Presidenza del Consiglio sul piano istituzionale, l’orario ordinario di
lavoro è di 38 ore settimanali, secondo quanto previsto dall’art. 28 (Norme
finali di parte economica).
3. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724
e dall’art. 6 del d.l. 28 marzo 1997, n. 79 convertito dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, l’orario di lavoro è articolato su cinque giorni, fatte salve le
esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità, ovvero di quelli
che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della
settimana, o che presentino particolari esigenze di collegamento con le
strutture di altri uffici pubblici.
4. L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al
pubblico; le rispettive articolazioni, ai sensi dell’art. 22 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, sono determinate nella contrattazione integrativa ai
sensi dell’art. 4 comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa) del CCNL del
17 maggio 2004.
A tal fine, l’orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri
:
ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;
miglioramento della qualità delle prestazioni;
finalizzazione delle prestazioni lavorative alle peculiari funzioni
istituzionali della Presidenza del Consiglio, come specificato al comma 1;
ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.
5. In attuazione di quanto previsto dai precedenti commi, tenuto conto della
specificità organizzativa della Presidenza ed al fine di garantire una maggiore
flessibilità dell’orario di lavoro, possono essere adottate, anche coesistendo,
le seguenti tipologie di orario:
orario articolato su cinque giorni: si attua con la prosecuzione della
prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono
avere durata e collocazione diversificata fino al completamento dell’orario
d’obbligo.
orario articolato su sei giorni: si svolge di norma per sei ore continuative
antimeridiane ai sensi del D.L. n. 79 del 1997 con la prosecuzione della
prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane;
orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce temporali entro le
quali sono consentiti l’inizio ed il termine della prestazione lavorativa
giornaliera;
turnazioni;
orario plurisettimanale: consiste nel ricorso alla programmazione di calendari
di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle
trentotto ore settimanali nel rispetto del monte ore.
Per il personale del Dipartimento della Protezione Civile si rinvia all’art. 4
(Contrattazione collettiva integrativa) comma 6, del CCNL del 17 maggio 2004.
6. Dopo un massimo di sei ore continuative di lavoro deve essere prevista una
pausa che comunque non può essere inferiore ai 30 minuti, come previsto
dall’art. 40 (Pausa) del CCNL del 17 maggio 2004.
7. Le assenze per l’intera giornata non possono essere calcolate in ore, quale
che sia la durata dell’orario di lavoro della giornata di assenza, fatti salvi i
casi previsti dai CCNL e dalle disposizioni legislative vigenti.
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
Art. 14
Principi generali
1. Nell’ottica di potenziare ed incrementare la capacità di rispondere in modo
sempre più mirato ai propri e specifici compiti istituzionali, nonché di
proseguire il processo di innovazione e di miglioramento dell’organizzazione e
dell’attività, l’Amministrazione, ispira la propria azione a logiche di
implementazione dello sviluppo delle capacità e delle competenze organizzative
in funzione dei risultati che intende conseguire, anche nei confronti
dell’utenza.
2. A tal fine, la Presidenza si dota di strumenti idonei a consentire una
“gestione orientata al risultato”, che comporta, in via prioritaria, una
puntuale fissazione degli obiettivi, la predisposizione di appositi programmi di
azione, idonei a consentirne la realizzazione, nonché la misurazione dei
risultati dell'azione amministrativa posta in essere.
3. I programmi di azione di cui al comma 2, inoltre, avranno come principali
destinatari gli utenti esterni, ove individuabili, ovvero gli utenti interni,
quali destinatari di specifiche attività poste in essere da altri uffici della
medesima amministrazione, in relazione alle competenze di ciascuno.
4. Nella programmazione delle attività da porre in essere, si dovranno prendere
in considerazione anche specifiche aree di risultato concernenti:
a) il potenziamento dei servizi attraverso il miglioramento delle prestazioni
collettive e individuali con particolare riguardo alla valorizzazione
dell’attività di supporto alle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento
della Presidenza del Consiglio;
b) l’ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e
dell’utilizzo dei servizi nonché, in generale, dei tempi di svolgimento delle
attività;
c) l’accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività
interne, amministrative e di supporto;
d) il conseguimento di obiettivi di ottimizzazione delle risorse e dei processi
interni e di economicità nella gestione.
5. In questo quadro di riferimento, l’Amministrazione assicura l’istituzione di
un sistema di valutazione delle proprie attività ispirato a principi e criteri
altamente idonei ad evitare che il medesimo abbia una valenza meramente formale
ed a favorire la concreta verifica della gestione delle risorse utilizzate e
della corrispondenza dei servizi erogati ad oggettivi standard di qualità.
6. In sede di attuazione del sistema di valutazione, la Presidenza deve, in ogni
caso, tenere presenti le seguenti metodologie:
- individuazione e quantificazione degli obiettivi da conseguire;
- identificazione dei processi nei quali si articola l’azione;
- individuazione delle risorse necessarie, con particolare riguardo alle
competenze ed alle professionalità coinvolte;
- indicazione dei dirigenti responsabili delle strutture interessate.
7. Con cadenza annuale, l’Amministrazione deve procedere alla valutazione dei
risultati ottenuti, anche attraverso la misurazione della maggiore produttività
conseguita, dei gradi e dei livelli di soddisfacimento espressi dall’utenza,
nonché dei servizi e prodotti resi, verificandone la implementazione del livello
qualitativo e quantitativo. La valutazione finale può essere preceduta da fasi
intermedie di verifica del processo di conseguimento degli obiettivi prefissati,
che possono consentire eventuali interventi correttivi, in presenza di
scostamenti o criticità, e limitare i casi di mancato raggiungimento degli
stessi.
8. La Presidenza deve rendere conto degli esiti della procedura di valutazione
in termini di risultati conseguiti, costi sostenuti, risorse umane impiegate,
assicurandone la più ampia trasparenza e pubblicità. Tali risultati vengono
utilizzati dall’Amministrazione anche per definire successive misure di
miglioramento dell’attività e sono oggetto di monitoraggio e valutazione da
parte delle competenti strutture di controllo interno.
9. La verifica dell’attività amministrativa nel suo complesso, come delineata
nei precedenti commi, costituisce anche un elemento di particolare rilevanza,
che potrà favorire una valutazione delle strutture/uffici e del personale,
assicurando il rispetto dei canoni di oggettività e trasparenza.
10. In tale contesto, la formazione costituisce il presupposto strategico e
funzionale per la diffusione della cultura della misurazione e per
l’introduzione di prassi gestionali innovative. Periodicamente saranno
effettuate analisi e valutazioni ai fini dell’individuazione dei fabbisogni
formativi, orientate ai cambiamenti organizzativi e relazionali necessari per il
miglioramento della qualità dei servizi.
Progetti e programmi per il miglioramento delle singole strutture organizzative
1. Nell’ambito degli obiettivi assegnati, ogni singola struttura può adottare
procedure per la definizione di specifici progetti, programmi e/o piani di
lavoro di miglioramento dell’attività delle medesime, finalizzati al progressivo
sviluppo organizzativo e gestionale, con particolare riferimento alle specifiche
funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento attribuite alla Presidenza.
2. I progetti e programmi di cui al comma 1, devono corrispondere ad esigenze
effettive dell’Amministrazione ed apportare un concreto e misurabile contributo
aggiuntivo alla attività ordinaria della struttura interessata e, in tale
ottica, possono essere collegati a meccanismi di incentivazione della
produttività collettiva ed individuale.
3. In relazione ai commi precedenti sono individuati i seguenti criteri
generali, integrabili dall’Amministrazione:
in presenza di progetti e/o programmi pluriennali il dirigente dovrà in ogni
caso prevedere la verifica dei risultati avvenga con cadenza annuale in
relazione ad obiettivi intermedi preventivamente fissati;
con riferimento ai risultati ottenuti nella realizzazione dei progetti i
dirigenti attribuiscono i trattamenti accessori.
Valutazione dell’apporto individuale
1. La valutazione dei dipendenti è componente essenziale del rapporto di lavoro
ed è finalizzata a valorizzare le competenze e le capacità di sviluppo
professionale degli stessi, nonché a verificare il raggiungimento degli
obiettivi prefissati, nel rispetto di quanto previsto dal vigente sistema delle
relazioni sindacali.
2. Ai fini della valorizzazione delle competenze e delle capacità professionali,
di cui al comma 1, la valutazione, tiene conto, in un’ottica di miglioramento
continuo dell’organizzazione e di razionalizzazione dei sistemi organizzativi,
della capacità di individuare soluzioni che consentano di far fronte a
specifiche problematiche e/o a semplificare i processi di lavoro e/o a
incrementare i servizi e le prestazioni erogate.
3. In relazione alle finalità di cui al comma1, i criteri della valutazione,
definiti secondo le modalità previste dall’art. 4 (Contrattazione collettiva
integrativa) comma 2 del CCNL del 17 maggio 2004, devono comunque rispettare i
seguenti principi:
individuazione preventiva degli obiettivi da conseguire, delle prestazioni
attese e dei relativi criteri di valutazione;
verifiche periodiche, su iniziativa del dirigente, volte a valutare il
conseguimento degli obiettivi, l’andamento delle prestazioni e gli eventuali
scostamenti rispetto alle previsioni; di tali verifiche potrà essere redatto,
congiuntamente al dipendente interessato, un verbale sintetico;
verifica finale con la motivazione della valutazione dei risultati conseguiti;
oggettività delle metodologie, trasparenza e pubblicità dei criteri usati e
dei risultati;
partecipazione dei valutati al procedimento;
contraddittorio in caso di valutazione non positiva, da realizzarsi in tempi
certi e congrui, anche con l’assistenza di un rappresentante sindacale.
4. I criteri di valutazione sono comunicati ai dipendenti prima dell'inizio dei
relativi periodi di riferimento.
5. Al fine di valorizzare la capacità dei dipendenti ed il loro contributo alla
efficienza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il livello di
professionalità conseguito e il grado di responsabilità esercitato, occorre
tener presente:
l’acquisizione di professionalità conseguente a percorsi formativi anche
obbligatori, specificatamente attivati, oppure all’introduzione di tecniche
innovative nei vari settori di attività o all’uso di nuove tecnologie;
l’acquisizione di specifiche esperienze lavorative in relazione
all’organizzazione dell’amministrazione, quali ad esempio, l’esperienza maturata
in altri settori di attività.
Tali criteri sono integrabili in relazione agli specifici modelli organizzativi
e gestionali adottati dall’Amministrazione.
Politiche di incentivazione della produttività
1. Al fine del miglioramento dell’attività e dei servizi resi, anche sulla base
di quanto previsto dall’art. 15 (Progetti e programmi per il miglioramento delle
singole strutture organizzative) del presente CCNL, i dirigenti responsabili
degli uffici, formulano entro il 30 novembre, in relazione alle risorse
finanziarie e strumentali assegnate, proposte di progetti-obiettivo, di piani di
lavoro e di altre iniziative, anche pluriennali, finalizzate al miglioramento
organizzativo e gestionale, tenendo presente i risultati conseguiti nell’anno
precedente, nell’ottica di un progressivo miglioramento dell’attività della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le materie di cui al presente comma sono
oggetto di contrattazione integrativa.
2. Il dirigente, sulla base di criteri definiti dalla contrattazione
integrativa, adibisce i dipendenti alle iniziative e ai progetti di cui ai commi
precedenti in relazione alla loro collocazione organizzativa e professionale e
alla funzionalità della partecipazione degli stessi ai singoli progetti ed
obiettivi, indirizzando, attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione,
l’attività dei dipendenti medesimi al raggiungimento dei risultati attesi. In
relazione ai progetti il dirigente attribuisce gli obiettivi individuali e
collettivi, assicurando la conoscenza degli stessi da parte di ciascun
dipendente.
3. La contrattazione integrativa definisce la graduazione dei compensi
incentivanti la produttività collettiva ed individuale in relazione alla
percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati.
4. I criteri per l’erogazione delle componenti accessorie correlate ai risultati
da attribuire ai dipendenti di ciascun ufficio, dopo avere verificato il grado
di raggiungimento degli obiettivi attribuiti, sono definiti dalla contrattazione
integrativa secondo le modalità di cui all’art. 4 (Contrattazione collettiva
integrativa) del CCNL del 17 maggio 2004, garantendo adeguate risorse per il
conseguimento di obiettivi di efficienza; si conferma il rafforzamento del
collegamento tra componenti premiali e prestazioni rese.
5. I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei
servizi devono essere corrisposti ai lavoratori in un’unica soluzione a
conclusione del periodico processo di verifica dei risultati oppure in base a
successivi stati di avanzamento, sempre a seguito di verifica dei risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti.
6. In via sperimentale, ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui
all'art. 14 (Principi generali) e nell'ambito dell'erogazione dei compensi
diretti ad incentivare la produttività collettiva e individuale per il
miglioramento dei servizi, indicati dall'art. 83 (Utilizzo del Fondo Unico della
Presidenza) del CCNL 17 maggio 2004, la contrattazione integrativa individua i
seguenti criteri, prevedendo che: - al grado di attuazione delle direttive e
degli obiettivi prefissati è destinato il 30% delle risorse del Fondo Unico di
Presidenza, di cui all’art. 82, comma 2, I alinea (Fondo Unico della Presidenza)
del CCNL del 17 maggio 2004; -al merito ed all’impegno individuale è destinato
il 20% delle risorse del Fondo Unico di Presidenza, di cui all’art. 82, comma 2,
I alinea (Fondo Unico della Presidenza) del CCNL del 17 maggio 2004, con
esclusione di quelle che norme contrattuali e di legge finalizzano al Fondo
Unico di Presidenza.
7. L’incentivazione alla produttività deve tener conto del raggiungimento degli
obiettivi e dei risultati, complessivamente concordati, di regola annualmente ed
in via preventiva, dall’Amministrazione con i dirigenti responsabili delle
strutture.
8. I compensi relativi alla produttività collettiva e individuale, di cui al
presente articolo, poiché non sono attribuibili sulla base di automatismi,
devono essere correlati ad apprezzabili e significativi miglioramenti dei
risultati dell'organizzazione e degli uffici, da intendersi, per entrambi gli
aspetti, come risultato aggiuntivo rispetto a quello atteso dalla normale
prestazione lavorativa.
9. I risultati raggiunti, in termini di maggiore produttività e di miglioramento
del livello qualitativo e quantitativo dei servizi, mediante l'utilizzazione
delle risorse di cui al presente articolo, sono oggetto di monitoraggio e
valutazione da parte del competente servizio per il controllo interno.
10. Nell’ambito dell’attività dell’osservatorio sulla contrattazione integrativa
istituito presso l’ARAN in relazione a quanto previsto dall’art. 46 del d.lgs.
n. 165 del 2001, dopo un anno di sperimentazione dei sistemi incentivanti di cui
al presente articolo, sarà verificata la funzionalità e la corrispondenza degli
stessi con gli obiettivi prefissati.
NORME DISCIPLINARI
Art. 18
Modifiche al sistema disciplinare di cui al CCNL del 17 maggio 2004
1. All’art. 64, comma 3, (Codice disciplinare) del CCNL del 17 maggio 2004 la
lettera h) viene soppressa e la lettera f) è sostituita dalla seguente lettera:
“f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri
dipendenti; alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti;”.
2. All’art. 64, comma 4, (Codice disciplinare) del CCNL del 17 maggio 2004 si
aggiungono le seguenti lettere:
“g) fatti e comportamenti tesi all’elusione dei sistemi di rilevamento
elettronici della presenza e dell’orario o manomissione dei fogli di presenza o
delle risultanze anche cartacee degli stessi. Tale sanzione si applica anche nei
confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti;
h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro,
anche con utenti;
i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave alla Presidenza o a
terzi.”
3. All’art. 64, comma 6, (Codice disciplinare) del CCNL del 17 maggio 2004 è
aggiunta la seguente lettera:
“f) l’ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a
commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l’arresto sia
convalidato dal giudice per le indagini preliminari.”
4. All’art. 65 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)
del CCNL del 17 maggio 2004, i commi 1, 6 e 7 sono sostituiti come segue:
“1. Nel caso di commissione in servizio di fatti illeciti di rilevanza penale
l’amministrazione inizia il procedimento disciplinare e inoltra la denunzia
penale. Il procedimento disciplinare rimane sospeso fino alla sentenza
definitiva, fatta salva l’ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché
colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e
l’arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Sulla base
della valutazione derivante dall’esito del procedimento disciplinare si applica
la sanzione di cui all’art. 64, comma 6 (Codice disciplinare) del CCNL del 17
maggio 2004. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l’obbligo
della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già
avviato.
6. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto
dall’art. 653 c.p.p.. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente,
oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione,
siano state contestate altre violazioni oppure qualora l’assoluzione sia
motivata “perché il fatto non costituisce illecito penale”, non escludendo,
quindi, la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il
procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
7. In caso di proscioglimento perché il fatto non sussiste, ovvero perché
l’imputato non lo ha commesso si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p..
Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto
del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate
altre violazioni oppure qualora il proscioglimento sia motivato “perché il fatto
non costituisce reato”, non escludendo, quindi, la rilevanza esclusivamente
disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette
infrazioni”.
5. All’art. 67 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale) del CCNL
del 17 maggio 2004 i commi 8, 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
“8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento,
pronunciate con la formula “il fatto non sussiste”, “non costituisce illecito
penale” o “l’imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto nel periodo di
sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto
al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per
servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio
disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 65, comma 6,
secondo periodo, (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)
il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a
seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal
licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto
dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e
funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonché i periodi
di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del
giudizio disciplinare riattivato e a seguito della condanna penale.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di
procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un
periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, la
sospensione cautelare, dipendente dal procedimento penale, è revocata e il
dipendente è riammesso in servizio, salvi casi in cui, per i reati che
comportano l’applicazione delle sanzioni previste ai commi 5 e 6 dell’art. 64
(Codice disciplinare), la Presidenza ritenga che la permanenza in servizio del
dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del
discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o,
comunque, per ragioni di opportunità e operatività della Presidenza stessa. In
tale caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal
servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Il procedimento
disciplinare comunque, se sospeso, rimane tale sino all'esito del procedimento
penale.”
FORMAZIONE
Art. 19
Principi generali e finalità della formazione
1. Nel quadro evolutivo dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica
amministrazione, la formazione del personale svolge un ruolo primario nelle
strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia
dell’attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Per sostenere una efficace politica di sviluppo delle risorse umane si
evidenzia la necessità di dare ulteriore impulso all’investimento in formazione,
in quanto leva strategica per l’evoluzione professionale e per l’acquisizione e
la condivisione degli obiettivi prioritari della modernizzazione e del
cambiamento delle organizzazioni pubbliche.
3. L’accrescimento e l’aggiornamento delle competenze professionali sono perciò
assunti dall’Amministrazione come metodo permanente per assicurare il costante
adeguamento delle competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova cultura
gestionale improntata al risultato, per orientare i percorsi di carriera di
tutto il personale, nonché per sviluppare l’autonomia e la capacità innovativa
delle posizioni di più elevata responsabilità.
4. La formazione si configura, dunque, come un valore consolidato ed un metodo
diffuso e condiviso atto a supportare le scelte strategiche adottate
dall’Amministrazione, assumendo, altresì, rilevanza fondamentale nel quadro di
una politica del personale improntata a dare motivazione, soddisfazione nel
lavoro e riconoscimento degli apporti individuali.
5. La formazione rappresenta, altresì, la condizione ed il presupposto per le
scelte innovative e le azioni di razionalizzazione e riprogettazione dei
servizi, nell’ottica del miglioramento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Le attività di formazione sono in particolare rivolte a:
valorizzare il patrimonio professionale presente, per renderlo più rispondente
ai compiti istituzionali di impulso, indirizzo e coordinamento della Presidenza
del Consiglio;
assicurare il supporto conoscitivo al fine di garantire l’operatività dei
servizi migliorandone la qualità e l’efficienza;
garantire l’aggiornamento professionale in relazione all’utilizzo di nuove
metodologie lavorative ovvero di nuove tecnologie, nonché il costante
adeguamento delle prassi lavorative alle eventuali innovazioni intervenute,
anche per effetto di nuove disposizioni legislative;
favorire la crescita professionale del lavoratore e lo sviluppo delle
potenzialità dei dipendenti in funzione dell’affidamento di incarichi diversi e
della costituzione di figure professionali polivalenti;
incentivare comportamenti innovativi che consentano l’ottimizzazione dei
livelli di qualità ed efficienza dei servizi pubblici, nell’ottica di sostenere
i processi di cambiamento organizzativo.
Destinatari e procedure della formazione
1. L’attività formativa si realizza attraverso piani e programmi formativi, di
addestramento, aggiornamento e qualificazione, secondo percorsi definiti in
conformità delle linee di indirizzo concordate nell’ambito della contrattazione
integrativa di cui all’art. 4 (Contrattazione collettiva integrativa), comma 3,
lett. A) del CCNL del 17 maggio 2004. I suddetti piani e programmi, in coerenza
con l’art. 7/bis del d.lgs. n. 165 del 2001, sono definiti attraverso l’analisi
dei fabbisogni formativi rilevati, in relazione alle innovazioni tecnologiche,
organizzative e normative, ai processi di mobilità, ai processi di reclutamento
di nuovo personale, ai programmi di sviluppo della qualità dei servizi, alle
esigenze di accrescimento e sviluppo professionale, con particolare riferimento
alla riqualificazione e progressione professionale del personale. Gli stessi
piani e programmi individuano anche le risorse finanziarie da destinare alla
formazione, ivi comprese quelle attivabili attraverso canali di finanziamento
nazionali o comunitari, nonché i soggetti esterni, tra quelli di cui al comma 6,
che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività programmate.
2. La formazione del personale di nuova assunzione viene effettuata mediante
corsi teorico-pratici di intensità e durata coerente con le attività da
svolgere, in base a programmi definiti dall’amministrazione ai sensi del comma
1.
3. Il personale comandato o fuori ruolo effettua la propria formazione nelle
amministrazioni di appartenenza, salvo per i corsi di cui al successivo comma 4,
lett. b).
4. I programmi definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e
quali facoltativo, attribuendo un adeguato riconoscimento alla formazione
certificata formalmente, ed in particolare stabiliscono:
1. le attività di formazione di base che si concludono con l’accertamento
dell’avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente,
attestato attraverso l’attribuzione di un apposito attestato, da parte dei
soggetti che l’hanno attuata;
2. i corsi di aggiornamento finalizzati all’obiettivo di far conseguire ai
dipendenti il più alto grado di operatività ed autonomia in relazione alle
funzioni di assegnazione;
3. i percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionale con esame
finale collegati alle progressioni dei dipendenti all’interno del sistema di
classificazione.
5. Per garantire l’obiettivo di una formazione permanente e diffusa, correlata
agli specifici contesti di lavoro nonché a programmi di riqualificazione ad alto
sviluppo informatico e tecnologico, la programmazione di cui al comma 1
definisce specifiche misure per realizzare iniziative di formazione a distanza,
nonché attività formative basate su metodologie innovative, come ad esempio la
formazione sul posto di lavoro, la formazione mista (sia in aula che sul posto
di lavoro), le comunità di apprendimento e le comunità di pratica.
6. Nell’attuazione dei programmi delle suddette attività formative, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale della collaborazione della
Scuola superiore della pubblica amministrazione, degli istituti e delle scuole
di formazione pubblici, delle università e di altri soggetti pubblici e società
private specializzate nel settore. La predisposizione dei programmi concernenti
sistemi informativi destinati al personale informatico è realizzata in
conformità agli indirizzi ed alle direttive in materia emanate ai sensi
dell’art. 7, lett. e) del d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39.
7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può assumere iniziative finalizzate
a realizzare percorsi di formazione comuni ed integrati, con altri enti del
comparto, anche al fine di certificare lo sviluppo e la qualità degli standard
dei processi formativi. Può inoltre promuovere iniziative ed indagini di
interesse comune, anche in riferimento al processo di informatizzazione della
pubblica amministrazione ed alla realizzazione dei progetti promossi dal
Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
8. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri utilizza le risorse disponibili sulla base
della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/95 relativa alla
formazione, nonché tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di
legge, quali, ad esempio, il d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, ovvero da
particolari disposizioni comunitarie.
9. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate
dall’Amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi
oneri sono a carico della stessa amministrazione. I corsi sono tenuti, di norma,
durante l’orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di
servizio al personale spetta il trattamento di missione e il rimborso delle
spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti.
10. La Presidenza del Consiglio dei Ministri individua i dipendenti che
partecipano alle attività di formazione sulla base di criteri generali definiti
ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. A, primo alinea (Contrattazione collettiva
integrativa) del CCNL del 17 maggio 2004, in relazione alle esigenze tecniche,
organizzative e funzionali dei vari uffici, nonché di riqualificazione
professionale del personale in mobilità, tenendo conto anche delle attitudini
personali e culturali degli interessati e garantendo a tutti pari opportunità di
partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 57, comma 1, lett. c)
del d.lgs. n. 165 del 2001.
11. Per le necessità formative riguardanti personale di elevata qualificazione
ovvero relative a materie attinenti le specifiche mansioni svolte, i dipendenti
direttamente interessati hanno la facoltà di frequentare su loro richiesta
motivata, corsi specifici anche non previsti dai programmi dell’Amministrazione,
fruendo di permessi non retribuiti, ai sensi delle vigenti normative in materia.
12. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con le organizzazioni
sindacali di cui all’art. 9, comma 1 (Soggetti sindacali titolari della
contrattazione integrativa) del CCNL del 17 maggio 2004, può costituire un ente
bilaterale per la formazione.
Art. 21
Disposizioni particolari
1. Le parti, al fine di consentire una gestione più efficiente ed efficace delle
risorse umane nell’ambito della Presidenza, confermano quanto previsto dall’art.
98, comma 1 (Disposizioni transitorie), del CCNL del 17 maggio 2004.
2. In fase di prima applicazione del presente CCNL, l’Amministrazione si impegna
a consentire, fino ad un massimo del 3% del personale, la trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con riduzione del 5% della
prestazione lavorativa, nel rispetto dei contingenti previsti dalla legge n. 662
del 1996.
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
Art. 22
Stipendio tabellare
1.Gli stipendi tabellari, come stabiliti dal CCNL del 13 aprile 2006, sono
incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella
Tabella A ed alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione del
comma 1 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata
Tabella B.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’indennità
di vacanza contrattuale prevista dall’art. 2, comma 3, del citato CCNL del 13
aprile 2006.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente contratto
hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro
straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sull’indennità di buonuscita, sul TFR, sull’indennità di cui all’art. 64, comma
4 (Codice disciplinare) ed all’art. 67, comma 7 (Sospensione cautelare in caso
di procedimento penale) del CCNL del 17 maggio 2004, sull’equo indennizzo, sulle
ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la
ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 22 (Stipendio
tabellare) sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti
al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo
di vigenza del biennio economico 2006-2007. Agli effetti del trattamento di fine
rapporto, dell’indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché quella prevista
dall’art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
3. Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell’art. 78 del CCNL del 17
maggio 2004.
Indennità di Presidenza
1. Al fine di riconoscere l’impegno e la peculiarità professionale dei
dipendenti, con le decorrenze stabilite all’art. 28, comma 2 (Norme finali di
parte economica), una quota delle risorse del Fondo unico di Presidenza di cui
all’art. 83, comma 6, terzo alinea (Utilizzo del Fondo Unico della Presidenza)
del CCNL del 17 maggio 2004 già destinata alla corresponsione dei compensi
accessori, viene finalizzata ad incrementare l’indennità di Presidenza di cui
all’art. 85 del CCNL del 17 maggio 2004, che viene rideterminata secondo gli
importi di cui alla Tabella D.
2. In considerazione della specificità del presente CCNL, la maggiorazione
derivante dall’applicazione del comma 1 concorre al calcolo dell’indennità di
buonuscita nel rispetto del sistema del pro - rata.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo, resta fermo quanto stabilito
dall’art. 85 (Indennità di Presidenza) del CCNL del 17 maggio 2004, con
esclusione dell’applicazione della Tabella D del presente CCNL al personale
indicato al comma 4 del medesimo art. 85, per il quale si rinvia all’art. 28,
comma 4 (Norme finali di parte economica).
Contenimento del lavoro straordinario
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni
di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore
ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di
lavoro.
2. Per favorire il processo di miglioramento organizzativo e funzionale della
Presidenza, una quota delle risorse complessive stabilite per i compensi del
lavoro straordinario è destinata, in via definitiva, alle finalità indicate
negli art. 27, comma 2 (Utilizzo del Fondo Unico della Presidenza) nella misura
pari al 50 % del corrispondente capitolo per l’anno 2009, nell’importo definito
alla data di sottoscrizione del presente CCNL, il cui ammontare viene pertanto
decurtato permanentemente della somma equivalente. Ai fini dell’esatta
individuazione delle somme da stornare per il primo anno di applicazione, si
terrà conto delle decorrenze di cui all’art. 28, comma 2 (Norme finali di parte
economica).
3. La rimanente quota del capitolo continua ad assicurare i compensi del lavoro
straordinario idoneo a garantire il pieno svolgimento delle attività
istituzionali dell’Amministrazione.
Fondo Unico della Presidenza
1. Con decorrenza 1 novembre 2007, il Fondo Unico di Presidenza di cui all’art.
82 del CCNL del 17 maggio 2004, è incrementato con un importo pari al 0, 5% del
monte salari dell’anno 2005.
2. In relazione a quanto previsto dall’art. 28, comma 2 (Norme finali di parte
economica), il fondo è, altresì, alimentato della quota di cui all’art. 25,
comma 2, (Contenimento del lavoro straordinario), a valere sulle disponibilità
dell’anno 2009.
3. A seguito dell’applicazione degli artt. 24, comma 1 e 28, comma 1 (Indennità
di Presidenza e Norme finali di parte economica) il Fondo unico di Presidenza
viene decurtato in via definitiva delle somme occorrenti per la copertura del
corrispondente onere, ivi inclusi gli oneri riflessi a carico
dell’Amministrazione.
4. In caso di passaggio di area o di cessazione dal servizio del personale, a
qualsiasi titolo avvenuta e a decorrere da tale data, vengono riassegnate al
Fondo unico di cui al presente articolo, le risorse del Fondo stesso utilizzate
per il finanziamento del parametro retributivo di provenienza, che sono pari al
differenziale tra il parametro retributivo posseduto all'atto del passaggio o
cessazione e il parametro retributivo iniziale del profilo di appartenenza.
Analogamente, nei limiti di cui all’art. 82, comma 7 del CCNL del 17 maggio
2004, vengono riassegnate al Fondo le risorse del Fondo stesso utilizzate per il
finanziamento del differenziale tra l’indennità di amministrazione posseduta
all’atto del passaggio o della cessazione dal servizio e quello iniziale del
profilo di appartenenza.
Utilizzo del Fondo Unico della Presidenza
1. Il Fondo, è finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti
dell’efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali, mediante la
realizzazione, in sede di contrattazione integrativa, di piani e progetti
strumentali e di risultato e a tale proposito si confermano le finalità previste
dall’art. 83 del CCNL del 17 maggio 2004, con le precisazioni di cui al presente
articolo.
2. Le risorse di cui all’art. 25 (Contenimento del lavoro straordinario) vanno
ad incrementare le disponibilità economiche del Fondo Unico di Presidenza di cui
all’art. 83, comma 6, terzo alinea. Tali somme, come rideterminate a seguito
delle decurtazioni di cui agli artt. 24 e 28 (Indennità di Presidenza e Norme
finali di parte economica) del presente CCNL, vengono complessivamente
finalizzate ad individuare compensi diretti a remunerare compiti e attività che
comportano specifiche responsabilità, rischi, disagi, reperibilità collegata a
servizi che richiedono interventi di urgenza o di cui deve essere
necessariamente assicurata la continuità, la piena flessibilità organizzativa,
la concreta disponibilità ad una estensione dell’orario di lavoro per almeno
ulteriori sette ore lavorative mensili, anche in relazione alla necessità che
gli uffici della Presidenza siano aperti per tutto l’arco delle ventiquattro
ore, al fine di dare piena attuazione all’art. 2, comma 1 del d.lgs. n. 303 del
1999.
Art. 28
Norme finali di parte economica
1. Ai fini dell’art. 13, comma 2 (Orario di lavoro), per i dipendenti di ruolo
della Presidenza, una quota delle risorse del Fondo unico di Presidenza di cui
all’art. 83, comma 6, terzo alinea, del CCNL del 17 maggio 2004 già destinata
alla corresponsione dei compensi accessori, viene stabilizzata, con le
decorrenze indicate al comma 2, nel trattamento economico fondamentale, che è
rideterminato secondo gli importi indicati nella Tabella C. Tale disposizione
non si applica al personale di prestito, fatto salvo quanto previsto dal comma
4.
2. Gli effetti di cui al comma 1, nonché quelli delle norme contenute negli artt.
13, 24 e 27 (Orario di lavoro, Indennità di Presidenza, Utilizzo del Fondo Unico
di Presidenza) iniziano a decorrere dall’entrata in vigore del contratto
collettivo integrativo quadriennale sottoscritto in attuazione del presente
CCNL.
3. Il contratto integrativo si farà carico di garantire che i trattamenti
economici complessivi lordi attribuiti al personale di ruolo, ivi compresi gli
importi di cui al comma 1, non possano essere inferiori, a parità di
prestazioni, a quanto attualmente percepito dai dipendenti stessi con
riferimento ai compensi derivanti dall’art. 83, comma 6, terzo alinea del CCNL
del 17 maggio 2004.
4. La contrattazione integrativa provvederà a disciplinare il trattamento
economico accessorio spettante al personale di prestito e dei ruoli provvisori,
tenuto conto anche di quanto previsto dall’art. 82, comma 6 (Fondo Unico della
Presidenza) del CCNL del 17 maggio 2004.
5. A seguito dell’applicazione del comma 1, le somme occorrenti per le finalità
ivi previste sono decurtate dal Fondo unico di cui all’art. 26 e, in caso di
cessazione dal servizio del dipendente a qualsiasi titolo, vengono riassegnate
al Fondo stesso, qualora non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni.
NORME FINALI E TRANSITORIE
CAPO I
Art. 29
Norma programmatica
1. Le parti concordano sull’esigenza che si debba valutare l’estensione al
personale trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi
del d.l. 18 maggio 2006, n. 181 convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233,
per le funzioni relative alla Segreteria CIPE e per i compiti in materia di
turismo e sport, il medesimo trattamento giuridico/economico spettante ai
dipendenti della Presidenza medesima. Pertanto, nel prendere atto che le risorse
disponili per il rinnovo del presente CCNL non consentono la piena copertura
finanziaria di tale operazione, si impegnano a trattare la questione in una
successiva fase contrattuale, all’atto del reperimento delle risorse necessarie.
Art. 30
Disapplicazioni
Con l’entrata in vigore del presente contratto sono disapplicati i seguenti
articoli del CCNL del 17 maggio 2004:
con riferimento al sistema classificatorio : gli artt. da 16 a 20;
con riferimento all’orario di lavoro: l’art. 33, in coerenza con le decorrenze
indicate nell’art. 28, comma 2, (Norme finali di parte economica);
con riferimento alla formazione: l’art. 60;
con riferimento al contenimento del lavoro straordinario: l’art. 81.
TABELLA DI TRASPOSIZIONE AUTOMATICA NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
(**)
(Art. 6 Classificazione)
TERZA AREA* A* SECONDA AREA B
PRIMA AREA
(*) Nella Terza area è compreso anche il personale dei ruoli ad
esaurimento che conserva il proprio trattamento economico
(**) La trasposizione avviene ad invarianza di spesa
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
Aree Fasce
retributive dal 1.1.2006 Rideterminato dal 1.1.2007
(1)
Nuova retribuzione tabellare
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la
13^ mensilità
Aree Fasce
retributive dal 1.1.2006 dal 1.1.2007
TERZA
SECONDA
PRIMA
le relative procedure
selettive
Nuova retribuzione tabellare per orario ordinario di lavoro a 38 ore
settimanali (Art. 13) (1)
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la
13^ mensilità
Aree Fasce
retributive
TERZA
SECONDA
PRIMA
contratto collettivo
integrativo quadriennale. I parametri retributivi F8 e F9 decorrono dal momento
in cui verranno attuate
le relative procedure selettive.
Indennità di Presidenza per orario ordinario di lavoro a 38 ore settimanali
(Art. 24) (1)
Aree Fasce
retributive
TERZA
SECONDA
PRIMA
integrativo
quadriennale.
DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
La Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il proprio impegno al
mantenimento ed alla tutela del diritto del personale di esercitare l’opzione
prevista dall’art. 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in occasione di
eventuali provvedimenti normativi che incidano sugli assetti delle competenze
dell’Amministrazione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti prendono atto che, con riferimento all’art. 10, comma 6, del presente
CCNL ( Nuovo inquadramento e norme di prima applicazione), la locuzione
“parametri retributivi apicali” deve intendersi riferita ai parametri
retributivi F7 ed F8 della nuova categoria B, ove sono confluite le fasce
retributive F5 ed F6 della ex area seconda.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Con riferimento all’art. 21, comma 2, (disposizioni particolari) del presente
CCNL, le parti precisano che tale clausola deve essere applicata
prioritariamente al personale che, nel quadro dei trattamenti accessori di cui
all’art. 83, c. 6, terzo alinea del CCNL del 17 maggio 2004, come individuati
nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa relativa al quadriennio
2002-2005, ha optato per l’effettuazione di prestazioni corrispondenti
all’indennità di specificità organizzativa, di prima fascia (indennità base).
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti, in relazione all’art. 28, c. 4, (Norme finali di parte economica) del
presente CCNL, concordano sul fatto che per la definizione del trattamento
economico accessorio del personale ivi indicato, possa anche essere preso in
considerazione, quale parametro di riferimento a parità di prestazioni,
l’importo corrisposto al personale che già percepisce i compensi di cui all’art.
83, c. 6, terzo alinea del CCNL del 17 maggio 2004, come individuato nell’ambito
della contrattazione collettiva integrativa relativa al quadriennio 2002-2005.
Aree precedente sistema classificatorio
Posizioni economiche del precedente sistema classificatorio
Aree Nuovo sistema classificatorio
Fasce retributive all'interno delle aree
//
F9
//
F8
F7
F7
F6
F6
F5
F5
F4
F4
F3
F3
F2
F2
F1
F1
F6
F8
F5
F7
F4
F6
F3
F5
F2
F4
F1
F3
F2
F2
F1
F1
TERZA
Ispettore
gen. r.e.
13,16
163,22
Direttore
div. r.e.
12,23
151,69
F7
12,78
158,49
F6
12,04
149,35
F5
11,28
139,90
F4
10,60
131,42
F3
9,64
119,63
F2
9,13
113,20
F1
8,81
109,28
SECONDA
F6
9,13
113,23
F5
8,85
109,68
F4
8,56
106,13
F3
8,07
100,05
F2
7,59
94,10
F1
7,21
89,48
PRIMA
F2
7,08
87,77
F1
6,83
84,73
Ispettore
gen. r.e.
28.607,62
30.408,34
Direttore
div. r.e.
26.587,69
28.261,21
F9
(1)
-
32.388,00
F8
(2)
-
30.978,00
F7
27.779,48
29.528,00
F6
26.176,76
27.824,48
F5
24.520,67
26.064,11
F4
23.034,92
24.484,76
F3
20.968,35
22.288,23
F2
19.840,48
21.089,32
F1
19.154,40
20.360,04
F6
19.846,16
21.095,36
F5
19.223,92
20.433,88
F4
18.601,84
19.772,68
F3
17.535,67
18.639,43
F2
16.494,10
17.532,22
F1
15.683,06
16.670,30
F2
15.383,99
16.352,27
F1
14.850,59
15.785,39
Ispettore
gen. r.e.
32.097,94
Direttore
div. r.e.
29.830,81
F9
(1)
34.187,04
F8
(2)
32.699,28
F7
31.168,64
F6
29.370,08
F5
27.511,511
F4
25.845,08
F3
23.526,63
F2
22.260,52
F1
21.490,92
F6
22.267,52
F5
21.569,56
F4
20.870,92
F3
19.675,27
F2
18.506,62
F1
17.596,70
F2
17.260,43
F1
16.662,83
Ispettore
gen. r.e.
710,00
Direttore
div. r.e.
700,00
F9
(1)
676,00
F8
(2)
676,00
F7
676,00
F6
676,00
F5
676,00
F4
676,00
F3
635,00
F2
629,00
F1
629,00
F6
550,00
F5
550,00
F4
550,00
F3
550,00
F2
536,00
F1
514,00
F2
505,00
F1
505,00