IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE RIGUARDANTE IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE FORZE DI POLIZIA

AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO, CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA, CORPO FORESTALE DELLO STATO)

INTEGRATIVO DEL DPR 18 GIUGNO 2002, N. 164, PER IL BIENNIO ECONOMICO 2002-2003,

AI SENSI DELL’ARTICOLO 33, COMMA 2, DELLA LEGGE 289 DEL 2002

Articolo 1

Ambito di applicazione e durata

1. Il presente accordo si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.

2. Le disposizioni del presente accordo integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2003, quelle relative al biennio economico 2002-2003 di cui al DPR 18 giugno 2002, n. 164.

Articolo 2

Assegno funzionale

1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma l, del biennio economico Polizia 2000-2001, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del secondo quadriennio normativo Polizia, a decorrere dal l°gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Qualifica

 

17 anni di servizio

euro

29 anni di servizio

euro

     
Agente e qualifiche equiparate 1.131,60 1.694,40
Agente scelto e qualifiche equiparate 1.131,60 1.694,40
Assistente e qualifiche equiparate 1.131,60 1.694,40
Assistente capo e qualifiche equiparate 1.131,60 1.694,40
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate 1.406,40 2.358,00
Sovrintendente e qualifiche equiparate 1.406,40 2.358,00
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate 1.406,40 2.358,00
Vice ispettore qualifiche equiparate 1.429,20 2.398,80
Ispettore e qualifiche equiparate 1.429,20 2.398,80
Ispettore capo e qualifiche equiparate 1.429,20 2.398,80
Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate 1.429,20 2.398,80

2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionate pensionabile di cui all'articolo 5, comma 2, del biennio economico Polizia 2000-2001, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del secondo quadriennio normativo Polizia, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Qualifica

 

17 anni di servizio

euro

29 anni di servizio

euro

     
Vice commissario e qualifiche equiparate 1.682,40 2.524,80
Commissario e qualifiche equiparate 1.682,40 2.524,80
Commissario capo e qualifiche equiparate 2.164,80 4.018,80
Vice questore agg.to e qualifiche equiparate 2.439,60 4.018,80

3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai soli fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi 1 e 2 del presente articolo, per il compimento della prescritta anzianità è valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di Polizia e nelle Forze Armate.

Articolo 3

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'art. 14 del DPR 18 giugno 2002, n. 164, è incrementato, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti risorse economiche annue:

a) Polizia di Stato: euro 3.475.100,00

b) Polizia penitenziaria: euro 1.406.100,00

c) Corpo forestale dello Stato: euro 218.300,00

2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c), del comma l, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Articolo 4

Tutela assicurativa

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalità di cui all'art. 39 del DPR 18 giugno 2002, n. 164, le somme indicate nel medesimo articolo sono incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:

a) Polizia di Stato: euro 660.000,00;

b) Polizia penitenziaria: euro 260.000,00;

c) Corpo forestale dello Stato: euro 40.000,00.

Articolo 5

Buoni pasto

1. Tenuto conto dei particolari disagi derivanti da specifiche situazioni di impiego del personale, sono assegnate, a ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le seguenti risorse per la concessione dei buoni pasto, cosi ripartite:

a) Polizia di Stato: euro 715.000,00;

b) Polizia penitenziaria: euro 289.000,00;

c) Corpo forestale dello Stato: euro 45.000,00.

2. I criteri per l'utilizzo delle somme sopra indicate e per l'individuazione delle fattispecie che danno titolo alla concessione del beneficio sono definiti dalle Amministrazioni nel rispetto delta normativa vigente in materia di buoni pasto.

Articolo 6

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti accordi.