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Costituzione della Repubblica Italiana
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1.
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul
lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita
nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e
sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che
rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo
le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 5.
La Repubblica, una e
indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che
dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i
principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art. 6.
La Repubblica tutela con apposite
norme le minoranze linguistiche.
Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono,
ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate
dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente
libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica
hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in
quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per
legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze.
Art. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e
la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione.
Art. 10.
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle
norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata
dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia
impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della
Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per
reati politici.
Art. 11.
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di
parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e
favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore
italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali
dimensioni.
PARTE I
DIRITTI
E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I
RAPPORTI
CIVILI
Art. 13.
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione
o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà
personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e
modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza,
indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può
adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro
quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e
restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle
persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della
carcerazione preventiva.
Art. 14.
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o
perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo
le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di
sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e
fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 15.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto
motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare
liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni
che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.
Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio
della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi
pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al
pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono
vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18.
I cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli
dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che
perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di
carattere militare.
Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la
propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne
propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si
tratti di riti contrari al buon costume.
Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione
o di culto d'una associazione od istituzione non
possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali
gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di
attività.
Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad
autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto
motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge
sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme
che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia
assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da
ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro
ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle
ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere
generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento
della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli
spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge
stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22.
Nessuno può essere privato, per motivi politici,
della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può
essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e
grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad
ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la
riparazione degli errori giudiziari.
Art. 25.
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale
precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una
legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di
sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Art. 26.
L'estradizione del cittadino può essere consentita
soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati
politici.
Art. 27.
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla
condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi
previsti dalle leggi militari di guerra.
Art. 28.
I funzionari e i
dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili,
secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in
violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo
Stato e agli enti pubblici.
TITOLO
II
RAPPORTI
ETICO-SOCIALI
Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia
come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e
giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità
familiare.
Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere,
istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del
matrimonio.
Nei casi di incapacità
dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del
matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei
membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca
della paternità.
Art. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche e
altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti
relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù,
favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure
gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a
un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge
non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana.
Art. 33.
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali
sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire
scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo
Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi
delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta
cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti
autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34.
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto
anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,
hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con
borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere
attribuite per concorso.
TITOLO
III
RAPPORTI
ECONOMICI
Art. 35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue
forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale
dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e
regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione,
salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il
lavoro italiano all'estero.
Art. 36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente
ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è
stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a
ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a
parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le
condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale
funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata
protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con
speciali norme e garantisce ad essi, a parità di
lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Art. 38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei
mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano
preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di
infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto
all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo
provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
Art. 39.
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo
se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme
di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti
dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base
democratica.
I sindacati registrati hanno personalità
giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro
iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria
per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40.
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito
delle leggi che lo regolano.
Art. 41.
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana.
La legge determina i programmi e i controlli
opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa
essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 42.
La proprietà è pubblica o privata. I beni
economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita
dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di
godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di
renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della
successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43.
A fini di utilità
generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante
espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di
lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si
riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni
di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Art. 44.
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento
del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e
vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione
secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle
terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità
produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone
montane.
Art. 45.
La Repubblica riconosce la funzione sociale della
cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La
legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le
finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo
dell'artigianato.
Art. 46.
Ai fini della elevazione
economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la
Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei
limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47.
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in
tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla
proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi
complessi produttivi del Paese.
TITOLO
IV
RAPPORTI
POLITICI
Art. 48.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne,
che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.
Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità
per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne
assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per
l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito
da norma costituzionale e secondo criteri determinati
dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non
per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Art. 49.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la
politica nazionale.
Art. 50.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle
Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Art. 51.
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso
possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche
elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla
legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi
provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per l'ammissione
ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro
adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
Art. 52.
La difesa della Patria è sacro
dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e
modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di
lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
Art. 53.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di
progressività.
Art. 54.
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la
Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono
affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed
onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
PARTE II
ORDINAMENTO
DELLA REPUBBLICA
TITOLO I
IL
PARLAMENTO
Sezione I
Le Camere.
Art. 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei
membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio
universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici
dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che
nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di
età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni,
fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della
Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione,
per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di
ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 57.
Il Senato della Repubblica è
eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione
Estero.
Il numero dei senatori elettivi è
di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori
inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle
d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto
salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa
applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua
in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo
censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 58.
I senatori sono eletti a
suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il
venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli
elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art. 59.
È senatore di diritto e
a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della
Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato
la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e
letterario.
Art.
60.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque
anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e
soltanto in caso di guerra.
Art. 61.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta
giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il
ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere
sono prorogati i poteri delle precedenti.
Art. 62.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e
di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del
suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via
straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
Art. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti
il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce
in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della
Camera dei deputati.
Art.
64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due
Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in
seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non
sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti,
e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione
prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle
Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di
assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art.
65.
La legge determina i casi di ineleggibilità
e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due
Camere.
Art.
66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione
dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di
incompatibilità.
Art.
67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed
esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art.
68.
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene,
nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o
domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà
personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza
irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto
nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto
obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri
del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o
comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Art.
69.
I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita
dalla legge.
Sezione II
La formazione
delle leggi.
Art.
70.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle
due Camere.
Art.
71.
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun
membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita
da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la
proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in
articoli.
Art.
72.
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo
le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera
stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i
disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e
l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche
permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva,
il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione
richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia
sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle
commissioni.
La procedura normale di esame e
di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni
di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione
legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di
approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 73.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della
Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei
propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è
promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la
promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro
pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano
un termine diverso.
Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di
promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova
deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve
essere promulgata.
Art. 75.
È indetto referendum popolare per deliberare
l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di
legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi
tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al
referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei
deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se
ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi
diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità
di attuazione del referendum.
Art. 76.
L'esercizio della funzione legislativa non può
essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77.
Il Governo non può, senza delegazione delle
Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge
ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo
adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di
legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che,
anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque
giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se
non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le
Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla
base dei decreti non convertiti.
Art. 78.
Le Camere deliberano lo stato di guerra e
conferiscono al Governo i poteri necessari.
Art. 79.
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge
deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti
di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia
o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono
applicarsi ai reati commessi successivamente alla
presentazione del disegno di legge.
Art. 80.
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei
trattati internazionali che sono di natura politica, o
prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del
territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Art. 81.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il
rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può
essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a
quattro mesi.
Con la legge di approvazione
del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Art. 82.
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie
di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare
la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta
procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria.
TITOLO II
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 83.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal
Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni
Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la
rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha
luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il
terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 84.
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni
cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e
goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è
incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono
determinati per legge.
Art. 85.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette
anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei
deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per
eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre
mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro
quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati
i poteri del Presidente in carica.
Art. 86.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in
ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del
Senato.
In caso di impedimento
permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il
Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente
della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le
Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
Art. 87.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello
Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa
la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni
di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti
dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i
funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di
guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della
magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro
Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei
mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in
tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Art. 89.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è
valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne
assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri
indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile
degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto
tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di
accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi
membri.
Art. 91.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue
funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza
della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
TITOLO III
IL GOVERNO
Sezione I
Il Consiglio dei ministri.
Art. 92.
Il Governo della Repubblica è composto del
Presidente del Consiglio e dei ministri, che
costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il
Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta
di questo, i ministri.
Art. 93.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri,
prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente
della Repubblica.
Art. 94.
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia
mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo
si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su
una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da
almeno un decimo dei componenti della Camera e non può
essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95.
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la
politica generale del Governo e ne è responsabile.
Mantiene l'unità di indirizzo politico ed
amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente
degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro
dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza
del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei
ministeri.
Art. 96.
Il
Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica,
sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla
giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o
della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
Sezione II
La Pubblica
Amministrazione.
Art. 97.
I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità
proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla
legge.
Art. 98.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo
della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire
promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge
stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i
magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti
di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
Sezione
III
Gli
organi ausiliari.
Art. 99.
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti
e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della
loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo
per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale
secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100.
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia
nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo
preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo
sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme
stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui
lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul
risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti
e dei loro componenti di fronte al Governo.
TITOLO
IV
LA
MAGISTRATURA
Sezione I
Ordinamento
giurisdizionale.
Art. 101.
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102.
La funzione giurisdizionale è esercitata da
magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento
giudiziario. cittadini idonei estranei alla
magistratura.
La legge regola i casi e le forme della
partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della
giustizia.
Art. 103.
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di
giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della
pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie
indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha
giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate
dalla legge.
I tribunali militari
in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di
pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti
alle Forze armate.
Art. 104.
La magistratura costituisce un ordine autonomo e
indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è
presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il
procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono
eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle
varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori
ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di
esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica
quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere
iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un
Consiglio regionale.
Art. 105.
Spettano al Consiglio superiore della
magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le
assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari
nei riguardi dei magistrati.
Art. 106.
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull’ordinamento giudiziario può
ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le
funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della
magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione,
per meriti insigni, professori ordinari di università
in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano
iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Art. 107.
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere
dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad
altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore
della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa
stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di
promuovere l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per
diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle
garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Art. 108.
Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni
magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle
giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse,
e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.
Art. 109.
L’autorità giudiziaria dispone direttamente della
polizia giudiziaria.
Art. 110.
Ferme le competenze
del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della
giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi
alla giustizia.
Sezione
II
Norme
sulla giurisdizione.
Art. 111.
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo
regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le
parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. 1
Nel processo penale, la legge assicura che la
persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata
riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per
preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o
di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di
ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle
stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a
suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la
lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del
contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non
può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da
chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio
da parte dell’imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della
prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per
accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta
illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono
essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla
libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o
speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si
può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in
tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della
Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti
alla giurisdizione.
Art. 112.
Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare
l’azione penale.
Art. 113.
Contro gli atti della pubblica amministrazione è
sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa
o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per
determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione
possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli
effetti previsti dalla legge stessa.
TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
Art. 114.
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle
Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge
dello Stato disciplina il suo ordinamento.
Art. 115.
Abrogato
dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3
Art. 116.
Il Friuli-Venezia
Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il
Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle
d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e
condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali
adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti
le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal
secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente
all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono
essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della
Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione
interessata.
Art. 117.
La potestà
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a)
politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con
l'Unione europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b)
immigrazione;
c)
rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela
della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello
Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e
degli enti pubblici nazionali;
h) ordine
pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
i)
cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e
penale; giustizia amministrativa;
m)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme
generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale; locale; opere dell'ingegno;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane,
protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi,
misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale
e
s) tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;
commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della
istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile;
governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa;
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse
rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta
alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei
principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette
alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e
all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea,
nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che
disciplina le modalità di esercizio del potere
sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province
e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in
ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale,
culturale ed economica e promuovono la parità di accesso
tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione
con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello
Stato.
Art. 118.
Le funzioni amministrative sono attribuite ai
Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano
conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei
principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane
sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con
legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento
fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del
secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di
intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e
Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
per lo svolgimento di attività di interesse generale,
sulla base del principio di sussidiarietà.
Art. 119.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate
propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono
di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo
perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità
fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle
Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione
e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per
favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro
funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali
in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali
determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo
per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni
garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
Art. 120.
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione
delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto
al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a
organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni
nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della
normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza
pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o
dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini
territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a
garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati
nel rispetto del principio di sussidiarietà e del
principio di leale collaborazione.
Art. 121.
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale,
la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita
le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni
conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle
Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle
Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione;
dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni
amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni
del Governo della Repubblica.
Art. 122.
Il sistema di elezione e
i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri
componenti della Giunta regionale nonché dei
consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica,
che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle
Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale,
ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti
un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono
essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo
statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e
diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti
della Giunta.
Art. 123.
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia
con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali
di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola
l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum
su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle
leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio
regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad
intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione
del visto da parte del Commissario del Governo. Il
Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità
costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro
trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare
qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un
cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti
il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se
non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il
Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione
e gli enti locali.
Art. 124.
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
Art. 125.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia
amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della
Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della
Regione.
Art. 126.
Con decreto motivato del Presidente della
Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione
del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti
contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la
rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale.
Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e
senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con
legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia
nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata,
sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e
approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La
mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla
presentazione.
L’approvazione della mozione di sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta eletto a
suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente,
la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della
Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti
conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti
il Consiglio.
Art. 127.
Il Governo, quando ritenga
che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la
questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro
sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga
che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione
leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla
pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.
Art. 128.
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 129.
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 130.
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 131.
Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d’Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
Art. 132.
Si può con legge costituzionale, sentiti i
Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di
nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino
almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con
referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle
popolazioni della Provincia o delle Province
interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum
e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che
Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed
aggregati ad un'altra.
Art. 133.
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie
nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su
iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate,
può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le
loro circoscrizioni e denominazioni.
TITOLO VI
GARANZIE
COSTITUZIONALI
Sezione I
La Corte
Costituzionale.
Art. 134.
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale
delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su
quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a
norma della Costituzione.
Art. 135.
La Corte costituzionale è composta di quindici
giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal
Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme
magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti
tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed
amministrative, i professori ordinari di università in
materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati
per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal
giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine
il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti,
secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per
un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza
dall’ufficio di giudice.
L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile
con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio
della professione di avvocato e con ogni carica ed
ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica,
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti
per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni
mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici
ordinari.
Art. 136.
Quando la Corte dichiara l’illegittimità
costituzionale di una norma di legge o di atto avente
forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è
pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché,
ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
Art. 137.
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni,
le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di
legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della
Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme
necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non
è ammessa alcuna impugnazione.
Sezione
II
Revisione
della Costituzione. Leggi costituzionali.
Art. 138.
Le leggi di revisione
della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna
Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e
sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella
seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum
popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano
domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque
Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è
approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata
approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due
terzi dei suoi componenti.
Art. 139.
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
I
Con l’entrata in vigore della Costituzione
il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente
della Repubblica e ne assume il titolo.
II
Se alla data della elezione
del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali,
partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
III
Per la prima composizione del Senato della Repubblica
sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati
dell’Assemblea Costituente che posseggono i requisiti
di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee
legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea
Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei
deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque
anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello
Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del
Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto
parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati
senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina.
L’accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al
diritto di nomina a senatore.
IV
Per la prima elezione del Senato
il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei
senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
V
La disposizione dell’art. 80 della Costituzione,
per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze
o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
VI
Entro cinque anni dall’entrata in vigore della
Costituzione si procede alla revisione degli organi
speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del
Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con
legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in
relazione all’articolo 111.
VII
Fino a quando non sia
emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la
Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte
costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell’articolo 134 ha
luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vigore
della Costituzione.
VIII
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi
elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette
entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo
della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite
alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al
riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti
locali restano alle Provincie ed ai Comuni le
funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro
l’esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle
Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni
centrali, che sia reso necessario dal nuovo
ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le
Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da
quello dello Stato e degli enti locali.
IX
La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in
vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie
locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.
X
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’art 116, si
applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda,
ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l’art.
6.
XI
Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della
Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a
modificazione dell’elenco di cui all’art. 131, anche senza il concorso delle
condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo
rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.
XII
È vietata la riorganizzazione,
sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all’articolo 48, sono stabilite con
legge, per non oltre un quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione,
limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità
per i capi responsabili del regime fascista.
XIII
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli
ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono
avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni
stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono
nulli.
XIV
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28
ottobre 1922 valgono come parte del nome.
L’Ordine mauriziano è
conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta
araldica.
XV
Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha
per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151, sull’ordinamento provvisorio dello Stato.
XVI
Entro un anno dall’entrata in vigore della
Costituzione si procede alla revisione e al
coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano
state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII
L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo
Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti
regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle
elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente può essere convocata,
quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua
competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo,
del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni
permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i
disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali
osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo
interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al
secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento
deputati.
XVIII
La presente Costituzione è promulgata dal Capo
provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte
dell’Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella
sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante
tutto l’anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della
Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata
come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi
dello Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.
ENRICO DE
NICOLA
Controfirmano:
Il
Presidente dell’Assemblea Costituente :
UMBERTO
TERRACINI
Il
Presidente del Consiglio dei Ministri:
ALCIDE DE
GASPERI
Visto: il
Guardasigilli GRASSI
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