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DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2002/14/CE
che istituisce un
quadro generale relativo all'informazione e alla
consultazione dei lavoratori.
Consiglio dei Ministri: 19/01/2007
Proponenti: Politiche Europee
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la legge 18 dicembre 1973, n. 877;
VISTO il decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, recante attuazione della
direttiva
94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, relativa all'istituzione di un
comitato
aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei
lavoratori
nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia
di
protezione dei dati personali;
VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
VISTA la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11
marzo
2002, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla
consultazione dei
lavoratori;
VISTA la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria
2004, che
delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per
dare attuazione alla citata direttiva 2002/14/CE compresa nell’elenco di cui
all’allegato B
alla medesima legge;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10
novembre 2006;
ACQUISITO Il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 30 novembre
2006;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e
della
Camera dei deputati;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
19 gennaio
2007;
SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro e
della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia,
dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e degli affari
regionali;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
INDICE
Art. 1 -
Oggetto
Art. 2 -
Definizioni
Art. 3 -
Campo di applicazione
Art. 4 -
Modalità dell’informazione e della consultazione
Art. 5 -
Informazioni riservate
Art. 6 -
Tutela dei rappresentanti dei lavoratori
Art. 7 -
Difesa dei diritti
Art. 8 -
Relazione con le disposizioni nazionali in materia
di informazione e consultazione dei lavoratori
Art. 9 -
Disposizioni transitorie
Art. 10 -
Oneri finanziari
Art. 11 -
Entrata in vigore
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente decreto legislativo individua il quadro generale in materia di
diritto
all’informazione ed alla consultazione dei lavoratori nelle imprese o nelle
unità produttive
situate in Italia.
2. Le modalità di informazione e consultazione sono stabilite dal contratto
collettivo di
lavoro in modo tale da garantire comunque l’efficacia dell’iniziativa,
attraverso il
contemperamento degli interessi dell’impresa con quelli dei lavoratori e la
collaborazione
tra datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori, nel rispetto dei reciproci
diritti ed
obblighi.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) “imprese”: le imprese pubbliche e private situate in Italia, che esercitino
una attività
economica, anche non a fine di lucro;
b) “datore di lavoro”: la persona, fisica o giuridica, che esercita un’attività
economica
organizzata in forma di impresa, anche non a fine di lucro, conformemente alle
leggi ed ai
contratti collettivi di lavoro;
c) “lavoratore”: chiunque si obblighi mediante retribuzione a collaborare
nell’impresa,
prestando il proprio lavoro, intellettuale o manuale, alle dipendenze e sotto la
direzione
dell’imprenditore;
d) “rappresentanti dei lavoratori”: i rappresentanti dei lavoratori ai sensi
della normativa
vigente, nonché degli accordi interconfederali 20 dicembre 1993 e 27 luglio
1994, e
successive modificazioni, o dei contratti collettivi nazionali applicati qualora
i predetti
accordi interconfederali non trovino applicazione;
e) “informazione”: ogni trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai
rappresentanti
dei lavoratori, finalizzata alla conoscenza ed all’esame di questioni attinenti
alla attività di
impresa;
f) “consultazione”: ogni forma di confronto, scambio di opinioni e dialogo tra
rappresentanti
dei lavoratori e datore di lavoro su questioni attinenti alla attività di
impresa;
g) “contratto collettivo”: il contratto collettivo di lavoro stipulato tra le
organizzazioni
datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Articolo 3
Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo si applica a tutte le imprese che impiegano
almeno 50
lavoratori.
2. La soglia numerica occupazionale è definita nel rispetto delle norme di legge
e si basa
sul numero medio ponderato mensile dei lavoratori subordinati impiegati negli
ultimi due
anni. I lavoratori occupati con contratto a tempo determinato sono computabili
ove il
contratto abbia durata superiore ai nove mesi. Per i datori di lavoro pubblici o
privati che
svolgono attività di carattere stagionale, il periodo di nove mesi di durata del
contratto a
tempo determinato si calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavorative
effettivamente prestate, anche non continuative.
3. Il presente decreto legislativo non pregiudica eventuali procedure specifiche
di
informazione e consultazione già esistenti nel diritto nazionale al momento
della data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo applicabili ai datori di
lavoro che
perseguono direttamente e principalmente fini politici, di organizzazione
professionale,
confessionali, benefici, educativi, scientifici o artistici, nonché fini
d'informazione o
espressione di opinioni.
Articolo 4
Modalità dell’informazione e della consultazione
1. Nel rispetto dei principi enunciati all’articolo 1, ferme restando le
eventuali prassi più
favorevoli per i lavoratori, i contratti collettivi definiscono le sedi, i
tempi, i soggetti, le
modalità ed i contenuti dei diritti di informazione e consultazione riconosciuti
ai lavoratori.
2. Sono fatti salvi i contratti collettivi esistenti alla data di sottoscrizione
del presente
decreto legislativo.
3. L’informazione e la consultazione riguardano:
a) l’andamento recente e quello prevedibile dell’attività dell’impresa, nonché
la sua
situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l’andamento prevedibile dell’occupazione nella
impresa,
nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di
contrasto;
c) le decisioni dell’impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti
cambiamenti
dell’organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro, anche nelle ipotesi di
cui all’articolo
7, comma 1.
4. L’informazione avviene secondo modalità di tempo e contenuto appropriate allo
scopo
ed in modo da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad un
esame
adeguato delle informazioni fornite e preparare, se del caso, la consultazione.
5. La consultazione avviene:
a) secondo modalità di tempo e contenuto appropriate allo scopo;
b) tra livelli pertinenti di direzione e rappresentanza, in funzione
dell’argomento trattato;
c) sulla base delle informazioni, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e),
fornite dal datore
di lavoro e del parere che i rappresentanti dei lavoratori hanno diritto di
formulare;
d) in modo tale da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di incontrare il
datore di
lavoro e di ottenere una risposta motivata all’eventuale parere espresso;
e) al fine di ricercare un accordo sulle decisioni del datore di lavoro, quale
individuato
dall’articolo 2, comma 1, lettera b).
Articolo 5
Informazioni riservate
1. I rappresentanti dei lavoratori, nonché gli esperti che eventualmente li
assistono, non
sono autorizzati a rivelare né ai lavoratori né a terzi, informazioni che siano
state loro
espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali dal datore di
lavoro o dai suoi
rappresentanti, nel legittimo interesse dell'impresa. Tale divieto permane per
un periodo di
tre anni successivo alla scadenza del termine previsto dal mandato,
indipendentemente
dal luogo in cui si trovino. I contratti collettivi nazionali di lavoro possono
tuttavia
autorizzare i rappresentanti dei lavoratori e eventuali loro consulenti a
trasmettere
informazioni riservate a lavoratori o a terzi vincolati da un obbligo di
riservatezza, previa
individuazione delle relative modalità di esercizio da parte del contratto
collettivo. In caso
di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile, si applicano i
provvedimenti
disciplinari stabiliti dai contratti collettivi applicati.
2. Il datore di lavoro non è obbligato a procedere a consultazioni o a
comunicare
informazioni che, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive
siano di
natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento dell’impresa o da
arrecarle
danno.
3. I contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono la costituzione di una
commissione di
conciliazione per le contestazioni relative alla natura riservata delle notizie
fornite e
qualificate come tali, nonché per la concreta determinazione delle esigenze
tecniche,
organizzative e produttive per l’individuazione delle informazioni suscettibili
di creare
notevoli difficoltà al funzionamento della impresa interessata o da arrecarle
danno. I
contratti collettivi determinano, altresì, la composizione e le modalità di
funzionamento
della commissione di conciliazione.
4. Resta ferma l’applicabilità della disciplina a tutela dei dati personali,
prevista dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Articolo 6
Tutela dei rappresentanti dei lavoratori
1. I rappresentanti dei lavoratori fruiscono, nell'esercizio delle loro
funzioni, della stessa
protezione e delle stesse garanzie previste per i rappresentanti dei lavoratori
dalla
normativa vigente ovvero dagli accordi e contratti collettivi applicati,
sufficienti a
permettere loro di realizzare in modo adeguato i compiti che sono stati loro
affidati.
Articolo 7
Difesa dei diritti
1. La violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di comunicare le
informazioni o
procedere alla consultazioni di cui al presente decreto legislativo, è punita
con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 per
ciascuna violazione.
2. La violazione da parte degli esperti delle disposizioni di cui all’articolo
5, comma 1, è
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.033,00 a
euro 6.198,00.
3. L’organo competente a ricevere le segnalazioni e irrogare le sanzioni di cui
al presente
articolo è la Direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Si
applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive
modificazioni, e quelle del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Articolo 8
Relazione con le disposizioni nazionali in materia
di informazione e consultazione dei lavoratori
1. Restano ferme le procedure di informazione e di consultazione di cui alla
legge 29
dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni, nonché alla legge 23 luglio
1991, n.
223.
2. Restano ferme le previsioni di cui al decreto legislativo 2 aprile 2002, n.
74.
3. Sono fatti salvi gli altri diritti riconosciuti dalla normativa vigente e dai
contratti collettivi
applicati in materia di informazione, consultazione e partecipazione.
Articolo 9
Disposizioni transitorie
1. Il presente decreto legislativo si applica, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 3,
comma 1:
a) fino al 23 marzo 2007, solo nei confronti delle imprese che impiegano almeno
150
lavoratori;
b) dal 24 marzo 2007 al 23 marzo 2008, solo nei confronti delle imprese che
impiegano
almeno 100 lavoratori.
Articolo 10
Oneri finanziari
1. Dall’attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o
maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Articolo 11
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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