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Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione
CIRCOLARE 11 marzo 2010, n. 1
Indicazioni operative per la trasmissione per via telematica dei certificati di
malattia,
ai sensi dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165,
introdotto dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150.
GU
n. 112 del 15-5-2010
Alle Amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001
Premessa.
L'art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
prevede che il certificato medico attestante l'assenza per malattia dei
dipendenti pubblici sia inviato, per via telematica, direttamente all'INPS dal
medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, secondo le modalità
stabilite dalla normativa vigente per la trasmissione telematica dei certificati
medici nel settore privato. Una volta ricevuto il certificato, l'INPS lo invia
immediatamente, sempre per via telematica, all'amministrazione di appartenenza
del lavoratore.
La citata norma specifica che l'inosservanza degli obblighi
di trasmissione telematica come sopra descritti costituisce illecito
disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento o, per i
medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione.
Le regole tecniche applicabili al settore privato sono
contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008,
adottato ai sensi dell'art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, recante «Attuazione dell'art. 1, comma 810, lettera c), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, in materia di regole tecniche e trasmissione dati di
natura sanitaria, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività», e nel
decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sentito l'INPS, del 26 febbraio 2010 adottato ai sensi dell'art. 8 del suddetto
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che definisce le modalità per
la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di
malattia all'INPS per il tramite del Sistema di accoglienza centrale (SAC), reso
disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze.
In tale contesto normativo, la presente circolare intende
fornire alcune indicazioni operative per l'attuazione delle nuove disposizioni.
Nell'evidenziare i notevoli vantaggi per i lavoratori, che
non dovranno più provvedere, entro i due giorni lavorativi successivi all'inizio
della malattia, ad inviare tramite raccomandata a/r o recapitare le attestazioni
di malattia alle proprie amministrazioni, con la presente circolare si intende:
-
dare
informazioni ai medici sulle modalità con cui devono essere effettuate la
compilazione e l'invio della predetta certificazione;
-
dare
informazione ai lavoratori del settore pubblico circa oneri e vantaggi della
nuova procedura;
-
descrivere gli
adempimenti delle amministrazioni per la corretta ricezione delle attestazioni
di malattia trasmessi per via telematica;
-
individuare un
periodo transitorio, durante il quale sarà possibile per i medici utilizzare
ancora il certificato cartaceo in alternativa a quello redatto e inviato con
modalità telematiche;
-
fornire
informazioni circa le sanzioni previste nel nuovo art. 55-septies del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
Il certificato e l'attestato di malattia (intendendosi con
tale ultima espressione il certificato che non contiene l'esplicitazione della
diagnosi in osservanza alla normativa in materia di protezione dei dati
personali) sono redatti secondo il fac-simile di cui agli allegati A e B del
citato decreto del Ministero della salute del 26 febbraio 2010.
1. Soggetti tenuti alla
trasmissione telematica.
Ai sensi dell'art. 55-septies citato, sono tenuti ad
effettuare la trasmissione telematica dei certificati i seguenti soggetti:
Tutte le pubbliche amministrazioni devono adottare le
iniziative necessarie per ricevere le certificazioni e provvedere ai conseguenti
adempimenti.
2. Sistema di trasmissione
dei certificati di malattia.
Tramite il Sistema di accoglienza centrale (SAC), reso
disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008,
sarà possibile per i medici effettuare le operazioni di predisposizione e invio
telematico dei certificati di malattia, nonché le operazioni di annullamento o
rettifica di certificati già inviati.
Il medico curante potrà usufruire dei servizi erogati dal
SAC in modalità multicanale, in particolare, secondo le seguenti modalità:
a) il medico potrà utilizzare il proprio sistema software
gestionale, opportunamente integrato a cura del fornitore del software medesimo
con le funzionalità necessarie, al fine di poter usufruire dei servizi erogati
dal SAC per effettuare le operazioni di predisposizione e invio telematico dei
certificati di malattia, le operazioni di annullamento o rettifica di
certificati già inviati, nonché le operazioni di stampa della copia cartacea dei
certificati e dei relativi attestati. Le specifiche tecniche dei servizi erogati
dal SAC in modalità web services sono rese disponibili sui siti internet del
Ministero dell'economia e delle finanze e dell'INPS, secondo quanto previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008;
b) il medico curante potrà procedere alle operazioni di
predisposizione e di invio dei dati dei certificati di malattia, alle operazioni
di rettifica e annullamento di certificati già inviati, nonché alle operazioni
di stampa della copia cartacea del certificato di malattia e dell'attestato di
malattia, attraverso apposito sistema WEB. Il sistema WEB consentirà anche di
inviare copia in formato pdf del certificato di malattia e dell'attestato di
malattia alla casella di posta elettronica, certificata o meno, indicata dal
lavoratore, nonché di inviare al numero di cellulare indicato del lavoratore un
SMS contenente i dati essenziali dell'attestato di malattia (protocollo, data di
rilascio, durata della prognosi, nome e cognome del lavoratore, nome e cognome
del medico). L'accesso al sistema WEB e' possibile attraverso link che saranno
pubblicati anche sui siti del Ministero della salute, del Ministero
dell'economia e delle finanze e dell'INPS. I servizi erogati tramite sistema WEB
garantiscono i medesimi livelli di sicurezza di quelli erogati tramite web
services;
c) potranno essere resi disponibili ulteriori canali per
accedere ai servizi erogati dal SAC, quali, ad esempio, sistemi di call center,
anche basati su risponditori automatici. La disponibilità di tali ulteriori
canali e le relative modalità di fruizione saranno comunicate attraverso i siti
del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze e
dell'INPS.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 26 marzo 2008, inoltre, alcune regioni stanno predisponendo Sistemi di
accoglienza regionali (SAR) che, una volta operativi, forniranno direttamente ai
medici che operano nell'ambito regionale i servizi necessari per effettuare le
operazioni di predisposizione e invio telematico dei certificati di malattia e
cureranno l'inoltro degli stessi al SAC.
3. Utilizzo del sistema da
parte del medico.
Per poter accedere ai servizi erogati dal SAC, il medico
deve disporre di apposite credenziali di accesso (costituite da
un codice identificativo e da un PINCODE) rese disponibili secondo
modalità che saranno comunicate sui siti internet del Ministero
dell'economia e delle finanze e dell'INPS.
Una volta completata la procedura di compilazione e di
invio del certificato di malattia all'INPS, utilizzando una delle
modalità di cui al paragrafo 2, il medico rilascia al lavoratore copia
cartacea del certificato e dell'attestato di malattia ovvero, anche
in alternativa, inoltra alla casella di posta elettronica o di
posta elettronica certificata del lavoratore una copia di tali
documenti in formato pdf.
In caso di impossibilità da parte del medico di provvedere
alla stampa di copia cartacea del certificato e dell'attestato
di malattia ovvero di inoltro alla casella di posta elettronica o di
posta elettronica certificata del lavoratore di una copia di tali
documenti in formato pdf, il medico provvede comunque a comunicare al lavoratore il numero di protocollo univoco del certificato
emesso. A tale fine il medico potrà inviare al numero di cellulare
indicato del lavoratore un SMS contenente i dati essenziali
dell'attestato di malattia (protocollo, data di rilascio, durata della
prognosi, nome e cognome del lavoratore, nome e cognome del medico),
utilizzando le funzionalità messe a disposizione dal SAC (lettera b del
paragrafo 2).
In caso di indisponibilità dei servizi erogati dal SAC, di
cui al paragrafo 2, il medico rilascia al lavoratore il
certificato in forma cartacea.
4. Oneri e vantaggi per il lavoratore.
E' cura del lavoratore fornire nel corso della visita al
medico curante o alla struttura sanitaria pubblica la propria
tessera sanitaria, da cui si desume il codice fiscale.
Il lavoratore deve dichiarare al medico di lavorare presso
una delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165 del 2001 e deve fornire allo
stesso l'indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se
diverso da quello di residenza (o domicilio abituale) in precedenza comunicato all'amministrazione.
Il lavoratore può chiedere al medico copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia, ovvero, anche in alternativa,
può chiedere al medico di inviare copia degli
stessi alla propria casella di posta elettronica o posta
elettronica certificata.
In caso di impossibilità da parte del medico di provvedere
alla stampa di copia cartacea del certificato e dell'attestato
di malattia ovvero di inoltro alla casella di posta elettronica o di
posta elettronica certificata del lavoratore di una copia di tali
documenti in formato pdf, il lavoratore deve richiedere al medico il
numero di protocollo identificativo del certificato emesso.
L'invio telematico effettuato dal medico soddisfa
l'obbligo del lavoratore di recapitare l'attestazione di malattia ovvero
di trasmetterla tramite raccomandata a/r alla propria
amministrazione entro due giorni lavorativi successivi all'inizio della
malattia, fermo restando l'obbligo di quest'ultimo di segnalare
tempestivamente la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora
diverso dalla residenza o domicilio abituale, all'amministrazione
per i successivi controlli medico fiscali.
L'INPS mette immediatamente a disposizione dei lavoratori
le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti.
Tramite il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del
certificato ad esso rilasciato, il lavoratore potrà infatti accedere
direttamente al sistema I.N.P.S. per visualizzare il relativo attestato.
5. Trasmissione dell'attestato di malattia dall'INPS
all'amministrazione del lavoratore e adempimenti delle amministrazioni.
L'INPS mette a disposizione dei datori di lavoro le
attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti, secondo le
seguenti modalità:
a) mediante accesso diretto al sistema INPS tramite
apposite credenziali che sono rese disponibili dall'INPS medesimo:
entro venti giorni dalla data della presente circolare, il datore di
lavoro pubblico dovrà richiedere all'INPS le apposite credenziali
di accesso secondo le modalità comunicate dall'INPS medesimo
tramite il proprio sito istituzionale;
b) mediante invio alla casella di posta elettronica
certificata indicata dal datore di lavoro: il datore di lavoro pubblico
deve comunicare il proprio indirizzo di casella di posta
elettronica certificata all'istituto nazionale di previdenza (INPS o
INPDAP) che gestisce la posizione assicurativa dei propri dipendenti
(ovvero ad entrambi nel caso in cui la singola amministrazione abbia
dipendenti iscritti sia all'INPS che all'INPDAP), secondo tempi e
modalità rese note dall'INPS e dall'INPDAP tramite i rispettivi siti
istituzionali.
Previo assenso da parte del lavoratore, il datore di
lavoro dovrà inoltrare alla casella di posta elettronica nominativa,
ovvero alla casella di posta elettronica certificata CEC-PAC,
rilasciata dall'amministrazione al lavoratore medesimo, gli attestati
di malattia ad esso relativi entro 24 ore dalla ricezione.
6. Tempi di attuazione e sanzioni per l'inosservanza degli
obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione
medica.
Al fine di garantire l'effettivo adempimento della
trasmissione per via telematica dei certificati, considerati i notevoli
vantaggi che derivano dall'applicazione del sistema in termini di
economicità ed efficienza, il decreto legislativo ha introdotto specifiche disposizioni a carattere sanzionatorio. In proposito,
l'art. 55-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del
2001 prevede:
«L'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica
come sopra descritti costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione in modo
inderogabile dai contratti o accordi collettivi».
Per assicurare un'applicazione omogenea della normativa, si
ritiene opportuno precisare i tempi e le modalità di attuazione del
nuovo sistema, tenuto conto dell'esigenza di una sua introduzione
graduale ed uniforme sul territorio nazionale.
A decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del
decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'economia e
delle finanze 26 febbraio 2010 nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, il medico curante procede, in via telematica,
alle operazioni di predisposizione e di invio dei dati dei
certificati di malattia, alle operazioni di rettifica e annullamento di
certificati già inviati, secondo le modalità di cui al paragrafo n. 2.
Per i tre 3 mesi successivi alla pubblicazione del decreto interministeriale di cui al periodo precedente, e'
riconosciuta comunque la possibilità per il medico di procedere al
rilascio cartaceo dei certificati, secondo le modalità attualmente
vigenti.
Al termine del suddetto periodo transitorio, ovvero dei 3
mesi dalla predetta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la
trasmissione e' effettuata esclusivamente per via telematica.
Per verificare la corretta funzionalità del sistema ed eventualmente operare interventi di messa a punto dello
stesso, nel mese successivo allo scadere del periodo transitorio, per
la durata di un mese, sarà attuato un collaudo generale del sistema,
secondo modalità definite d'intesa con il Ministero della salute e
con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.
La responsabilità per mancata trasmissione telematica del certificato con l'eventuale irrogazione delle sanzioni
connesse si configura solo all'esito dei periodi transitorio e di
collaudo (complessivamente per un periodo pari a 4 mesi). Sono fatte
salve le eventuali fattispecie derogatorie, limitate nel tempo e
riferite a specifiche aree territoriali, a carattere eccezionale, da
individuare con decreto del Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministro della salute e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, per le quali
continua a non essere operativo il regime sanzionatorio per il periodo
indicato nel citato decreto.
Le fattispecie di illecito disciplinare riguardano i
soggetti tenuti alla trasmissione telematica come indicati nel
paragrafo 1, con la precisazione che nei confronti dei medici
convenzionati viene in rilievo la responsabilità convenzionale regolata negli
appositi accordi.
Premesso che nell'art. 55-septies, comma 4, sono già
individuate la struttura dell'illecito, le condotte sanzionate,
l'ipotesi di reiterazione, la sanzione del licenziamento ovvero, per i
medici in rapporto convenzionale con le ASL, della decadenza dalla
convenzione, rimane salva la possibilità per gli accordi ed i contratti collettivi di introdurre eventuali disposizioni integrative
nei limiti della norma primaria espressamente qualificata come inderogabile.
Organi competenti ad irrogare le sanzioni sono le ASL da
cui dipendono i medici o con le quali i medici sono in rapporto
di convenzione (in questo secondo caso, su proposta del
collegio arbitrale).
Le amministrazioni che, in qualità di datori di lavoro,
abbiano conoscenza della violazione delle norme relative alla
trasmissione telematica dei certificati di malattia e, senza
corrispondente trasmissione telematica da parte dell'INPS, ricevano dal
dipendente un attestato di malattia in forma cartacea, sono tenute a
segnalare tale anomalia alla ASL di riferimento entro 48 ore dal
ricevimento dello stesso, inviando apposita comunicazione alla casella
di posta elettronica certificata dell'azienda di riferimento del
medico. Le ASL, per i successivi adempimenti di competenza e ai fini dell'accertamento della reiterazione, possono acquisire
elementi informativi anche dall'INPS.
Con riferimento alla struttura dell'illecito disciplinare ascrivibile ai soggetti destinatari degli adempimenti,
l'elemento materiale dell'inosservanza degli obblighi di trasmissione
per via telematica va ravvisato in una condotta attiva, e cioè
nella violazione delle prescrizioni (invio a soggetto diverso,
invio in forma cartacea, invio di informazioni incomplete o errate,
invio della certificazione con ingiustificato ritardo), ovvero
nella totale omissione degli adempimenti richiesti (mancato invio).
Sotto il profilo soggettivo, la colpa, secondo i
tradizionali canoni dell'imperizia, della negligenza e dell'imprudenza,
va verificata anche in relazione alla disponibilità e al
funzionamento dei mezzi telematici richiesti. Costituisce, ad esempio, ipotesi di inesigibilità e quindi
di insussistenza dell'illecito disciplinare, l'invio non
tempestivo della certificazione medica per temporanea interruzione
della connessione internet.
In concreto, nell'irrogazione della sanzione si deve tener
conto della gravità della violazione o omissione, nonché del
grado della colpa in concreto accertate ed ascrivibili al soggetto
obbligato, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza tra
illecito e sanzione.
Si chiarisce, con riferimento alla reiterazione, che la
sanzione più grave del licenziamento per il dipendente pubblico o
della decadenza dalla convenzione per il medico convenzionato
può essere comminata solo in caso di recidiva, ovvero in sede di
irrogazione di una nuova sanzione a carico di soggetto già sanzionato per
la violazione dell'obbligo di trasmissione telematica dei
certificati.
7. Raccomandazioni finali.
Si invitano le amministrazioni destinatarie della presente circolare a voler portare a conoscenza il contenuto della
stessa ai propri dipendenti.
In particolar modo si chiede al Ministero della salute,
alle regioni e province autonome, alle aziende sanitarie e agli
ordini professionali di riferimento di volerne dare diffusione
presso gli esercenti la professione medica.
Roma, 11 marzo 2010
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Brunetta
Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei
Ministri, registro n. 4, foglio n. 238
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