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PROVVEDIMENTO
DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Internet:
proporzionalità nei controlli effettuati dal datore di lavoro
2 febbraio 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro
Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni
Buttarelli, segretario generale;
Esaminato il ricorso presentato da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Alfredo Sigillò Massara e Vincenzo Sigillò presso il cui studio ha eletto
domicilio
nei confronti di
S.p.A. rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Maggio presso il cui
studio ha eletto domicilio;
Visti gli articoli 7, 8 e 145 ss. del Codice in materia di protezione dei
dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai
sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
PREMESSO
Il ricorrente ha ricevuto dalla casa di cura resistente, presso cui
prestava servizio come addetto all'accettazione e al banco referti, una
contestazione disciplinare relativa ad accessi ad Internet non autorizzati
effettuati sul luogo di lavoro.
Il ricorrente ha chiesto il blocco e la cancellazione dei dati personali
che lo riguardano relativi a tali accessi, ai sensi dell'art. 7 Codice. La
resistente li aveva documentati producendo numerose pagine - allegate alla
contestazione disciplinare - recanti, in particolare, informazioni relative ai
"file" temporanei e ai "cookie" originati, sul computer utilizzato dal ricorrente, dalla navigazione
in rete avvenuta durante sessioni di lavoro avviate con la password del ricorrente
medesimo.
Non avendo ricevuto riscontro, il ricorrente ha presentato ricorso al
Garante ai sensi degli art. 145 e s. del Codice, ritenendo illecito il
trattamento.
Il ricorrente ha sostenuto che tra i dati in questione comparivano anche
alcune informazioni di carattere sensibile idonee a rivelare, in particolare,
convinzioni religiose, opinioni sindacali, nonché gusti e tendenze sessuali
posto che numerosi file fanno riferimento a siti Internet a contenuto
pornografico. La resistente avrebbe trattato tali dati senza alcun consenso e
senza informare preventivamente circa la possibilità di effettuare controlli
sui terminali d'ufficio né l'interessato, né il "sindacato interno
all'azienda (…), in aperto spregio all'articolo 4 dello Statuto dei
lavoratori che prevede che tale attività può avvenire solo previo consenso del sindacato
o dell'ispettorato del lavoro". Il ricorrente ha pertanto ribadito le sue
precedenti istanze chiedendo anche di porre a carico del soccombente le spese
sostenute per il procedimento.
A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 7
novembre 2005 ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, la resistente ha
risposto con memoria del 29 novembre 2005 con la quale, considerando il
ricorso inammissibile (dal momento che il ricorrente, contestando "fermamente
di avere mai operato le azioni oggetto della contestazione disciplinare",
non sarebbe legittimato a proporlo), ha ritenuto lecito il trattamento citando
casi analoghi di controllo dei lavoratori ritenuti leciti in giurisprudenza e
dichiarando, in particolare, che:
- "i fatti su cui si fonda il ricorso (…) traggono origine dal
licenziamento per giusta causa intimato" al ricorrente "a seguito
dell'accertamento (…) di alcune gravi violazioni poste in essere dal
lavoratore e che, per la parte che interessa questo procedimento, ha
riguardato l'illecito accesso ad Internet dai computer aziendali in uso allo
stesso (…), l'appropriazione indebita del materiale cartaceo utilizzato per
stampare i risultati della navigazione, nonché il danneggiamento della rete
aziendale a causa dei virus informatici introdottisi, fatti per i quali si è
provveduto a proporre relativa querela";
- il ricorrente non è stato preventivamente informato di possibili
controlli informatici in considerazione del fatto che gli accessi ad Internet,
"in virtù delle mansioni affidate al lavoratore, non sarebbero dovuti
avvenire";
-
S.p.A. è comunque "dotata di un manuale della qualità
accessibile a tutti i dipendenti della clinica che hanno in uso i terminali
aziendali (…), essendo consultabile dal computer cliccando su apposita icona";
il manuale avverte i lavoratori sia della circostanza che "per la
salvaguardia dei dati si procederà a backup periodici ed
all'installazione e manutenzione di opportuni programmi antivirus", sia
del fatto che "gli elaboratori sono da considerarsi beni aziendali affidati
al lavoratore per lo svolgimento delle sue mansioni; ogni utilizzo per fini
privati deve essere evitato";
- la società non era obbligata a raccogliere il consenso che non è
richiesto (art. 24 del Codice) quando il trattamento, come nel caso di specie,
nasce dalla "legittima esigenza di far valere i propri diritti, anche ai
fini della loro tutela in giudizio. E ciò, sia rispetto al rapporto di lavoro
con il
ed alla sua risoluzione, sia rispetto alla tutela di patrimonio ed
attività aziendale, nonché alla finalità di quest'ultima, rilevante sotto il
profilo sociale, operando la ZK S.p.A. nel campo della sanità accreditata (…)
e, quindi, inserita nell'ampio sistema previsto dal nostro ordinamento per
garantire il diritto, di rilevanza costituzionale, alla salute del cittadino";
- gli artt. 2, 3 e 4 dello Statuto dei lavoratori non farebbero "venire
meno il potere dell'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104c.c., di controllare direttamente o mediante propria
organizzazione gerarchica l'adempimento delle prestazioni cui sono tenuti i
lavoratori, e così di accertare eventuali mancanze specifiche dei dipendenti
medesimi già commesse o in corso di esecuzione"; per poter applicare il
divieto di controllo a distanza dei lavoratori di cui all'art. 4 della l. n.
300/1970, "è necessario che il controllo riguardi (direttamente o
indirettamente) l'attività lavorativa, mentre devono ritenersi certamente
fuori dall'ambito di applicazione della norma i controlli diretti ad accertare
condotte illecite del lavoratore (cd. controlli difensivi)" (cfr. Cass. n.
4746/2002), quali quelli messi in atto nel caso di specie;
- "l'utilizzo privato dell'elaboratore aziendale costituisce illecito
contrattuale a carico del lavoratore"; pertanto, la società poteva porre
lecitamente in essere i necessari controlli difensivi volti a far valere i
propri diritti.
Nell'audizione del 6 dicembre 2005 il ricorrente ha rilevato che dalla
motivazione delle sentenze citate dalla controparte risulta che nei predetti
casi il controllo dei lavoratori è stato considerato lecito in quanto il
trattamento di dati personali sarebbe "stato breve e non eccedente, ovvero
effettuato limitatamente ai tempi di connessione e non ai contenuti".
Con memoria del 13 gennaio 2006 (successiva alla proroga del termine per
la decisione sul ricorso disposta da questa Autorità, ai sensi dell'art. 149,
comma 7, del Codice, il 6 dicembre 2005), la resistente ha ribadito di
ritenere lecito il trattamento ed ha comunicato che, su richiesta del
ricorrente, è stata fissata la data di convocazione delle parti per il
tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi degli artt. 410 e ss. c.p.c.;
ciò, confermerebbe la volontà del ricorrente "di adire l'autorità
giudiziaria al fine di far valere l'illegittimità del licenziamento".
Nella memoria pervenuta il 25 gennaio 2006, il ricorrente ha ribadito le
proprie richieste ed ha rilevato in particolare che:
- l'unica password utilizzata dal ricorrente era la "password
utente" che consente di avviare la sessione di lavoro sul computer,
mentre nessuna password era prevista per entrare nella rete Internet,
liberamente accessibile mediante l'icona relativa al browser Explorer di
Windows;
- nel "manuale della qualità della
(…) non si fa alcun riferimento
ai controlli degli accessi ad Internet"; comunque non sono stati trattati
file di backup poiché dalla stringa contenuta nelle "pagine sui dati sulle
navigazioni riferite" al ricorrente "(c:\copia\documents and settings\
\impostazioni
locali\temporary internet files\) emerge che c'è stata un'operazione manuale
di copia della "directory temporary internet files" contenuta nella
cartella "
""; analoga operazione sarebbe stata effettuata sulla "cronologia
delle navigazioni, non riferibile ad un backup automatico";
- tra i dati trattati compaiono anche alcune informazioni idonee a
rivelare la vita sessuale il cui trattamento, se effettuato senza il consenso
scritto dell'interessato, è consentito (art. 26, comma 4, lett. c) del Codice)
solo per far valere in giudizio un diritto "di rango pari a quello
dell'interessato"; i diritti fatti valere dalla resistente (risoluzione
del rapporto di lavoro, tutela del patrimonio aziendale, asserita finalità
sociale perseguita dall'azienda per tutelare la salute del cittadino), non
consisterebbero "in diritti di pari grado a quelli che il sig.
(…) si
appresta a proteggere";
- il trattamento effettuato dal datore di lavoro sarebbe pertanto
eccedente, dal momento che lo stesso è "durato ad libitum, ovvero almeno
dai primi giorni del mese di gennaio 2005".
Con memoria pervenuta il 27 gennaio 2006, la società resistente ha
ribadito la liceità del trattamento effettuato.
CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA
Il ricorso verte sulla liceità e correttezza del trattamento di dati
relativi alle navigazioni in Internet contestate ad un dipendente dal datore
di lavoro.
Il ricorso è fondato.
Va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso.
La resistente ha contestato l'indebito utilizzo di strumenti aziendali
per fini privati, imputando al ricorrente le "navigazioni" effettuate sul
web durante sessioni di lavoro avviate con l'uso della sua password.
Considerato il collegamento diretto ed univoco che la società ha rappresentato
(ai fini della contestazione disciplinare, del licenziamento per giusta causa
e della querela sporta) tra la persona del ricorrente e i dati desunti sia dai
file temporanei, sia dai cookie prodotti in giudizio, il ricorrente
stesso assume la qualità di "interessato" (art. 4, comma 1, lett. a), del
Codice, secondo cui è tale "la persona fisica (…) cui si riferiscono i dati
personali") ed è, pertanto, legittimato ad esercitare i diritti di cui
all'art. 7 del Codice e a presentare ricorso al Garante.
Per ciò che concerne il merito va rilevato che la società, per
dimostrare un comportamento illecito nel quadro del rapporto di lavoro, ha
esperito dettagliati accertamenti in assenza di una previa informativa
all'interessato relativa al trattamento dei dati personali, nonché in
difformità dall'art. 11 del Codice nella parte in cui prevede che i dati siano
trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite.
Dalla documentazione in atti si evince che la raccolta da parte del
datore di lavoro dei dati relativi alle navigazioni in Internet è avvenuta
mediante accesso al terminale in uso all'interessato (con copia della cartella
relativa a tutte le operazioni poste in essere su tale computer durante
le sessioni di lavoro avviate con la sua password, come si desume dalla
stringa riportata in apice all'elenco dei file prodotti dalla
resistente "c:\copia\Documents and settings\
\"), anziché mediante
accesso a file di backup della cui esistenza il personale della società
è informato mediante il "manuale della qualità " accessibile agli
stessi sul proprio terminale.
A parte la circostanza che l'interessato non era stato, quindi,
informato previamente dell'eventualità di tali controlli e del tipo di
trattamento che sarebbe stato effettuato, va rilevato sotto altro profilo che
non risulta che il ricorrente avesse necessità di accedere ad Internet per
svolgere le proprie prestazioni. La resistente avrebbe potuto quindi
dimostrare l'illiceità del suo comportamento in rapporto al corretto uso degli
strumenti affidati sul luogo di lavoro limitandosi a provare in altro modo
l'esistenza di accessi indebiti alla rete e i relativi tempi di collegamento.
La società ha invece operato un trattamento diffuso di numerose altre
informazioni indicative anche degli specifici "contenuti" degli accessi dei
singoli siti web visitati nel corso delle varie navigazioni, operando -
in modo peraltro non trasparente - un trattamento di dati eccedente rispetto
alle finalità perseguite.
La raccolta di tali informazioni ha comportato, altresì, il trattamento
di alcuni dati sensibili idonei a rivelare convinzioni religiose, opinioni
sindacali, nonché gusti attinenti alla vita sessuale (ciò, stante l'elevato
numero di informazioni valutate in rapporto ad un lungo arco di tempo, gli
specifici contenuti risultanti da alcuni indirizzi web e il contesto
unitario in cui il complesso di tali dati è stato valutato), rispetto ai quali
la disciplina in materia di dati personali pone peculiari garanzie che non
sono state integralmente rispettate nel caso di specie (art. 26 del Codice; aut. gen.
del Garante n. 1/2004).
Va infatti tenuto conto che, sebbene i dati personali siano stati
raccolti nell'ambito di controlli informatici volti a verificare l'esistenza
di un comportamento illecito (che hanno condotto a sporgere una querela, ad
una contestazione disciplinare e al licenziamento), le informazioni di natura
sensibile possono essere trattate dal datore di lavoro senza il consenso
quando il trattamento necessario per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria sia "indispensabile" (art. 26, comma 4, lett. c), del
Codice; autorizzazione n. 1/2004 del Garante). Tale indispensabilità, anche
alla luce di quanto precedentemente osservato, non ricorre nel caso di specie.
Inoltre, riguardando anche dati "idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale", il trattamento era lecito solo per far valere o
difendere in giudizio un diritto di rango pari a quello dell'interessato
ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o
libertà fondamentale e inviolabile. Anche tale circostanza non ricorre nel
caso di specie, nel quale sono stati fatti valere solo diritti legati allo
svolgimento del rapporto di lavoro (cfr. art. 26, comma 4, lett. c), del
Codice; punto 3, lett. d), della citata autorizzazione; cfr. Provv. Garante 9
luglio 2003).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte e considerato l'art. 11,
comma 2, del Codice secondo cui i dati trattati in violazione della disciplina
rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere
utilizzati, l'Autorità dispone quindi, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del
Codice, quale misura a tutela dei diritti dell'interessato, il divieto per la
società resistente di trattare ulteriormente i dati personali raccolti nei
modi contestati con il ricorso.
La presente decisione lascia impregiudicati i diritti delle parti in
ordine alla liceità o meno dei comportamenti addebitati al ricorrente.
Sulla base della determinazione generale del 19 ottobre 2005 relativa
alla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare
per i ricorsi, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno
ricorso e posto a carico della resistente è determinato nella misura
forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria,
considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del
ricorso.
PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE
a) dichiara fondato il ricorso e, per l'effetto, vieta alla società
resistente il trattamento dei dati personali dell'interessato oggetto del
ricorso;
b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle
spese e dei diritti del procedimento posti a carico di
S.p.A., che dovrà
liquidarli direttamente a favore del ricorrente.
Roma, 2 febbraio 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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