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COMMISSIONE
DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE
SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI
ESSENZIALI
Accordo collettivo nazionale in
materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali
nell'ambito dell'area dirigenziale II) di cui all'art. 2, comma 1, dell'Accordo
quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza
del 25 novembre 1998. (Valutato idoneo dalla Commissione di garanzia per
l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con
delibera n. 02/180 del 25 settembre 2002). GU n. 265 del 12-11-2002
INDICE
Art. 1 -
Campo di applicazione e finalità
Art. 2 -
Servizi pubblici essenziali
Art. 3 -
Contingenti di personale
Art. 4 -
Modalità di effettuazione degli scioperi
Art. 5 -
Procedure di raffreddamento e di conciliazione
Art. 6 -
Norme finali
Art. 1
Campo di
applicazione e finalità
l. Il presente accordo dà attuazione alle disposizioni
contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla
legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di
sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e le modalità per la
individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere
esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle stesse.
2. Nel presente accordo vengono altresì indicate tempi e
modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione
dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa sulle
linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001.
3. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni
sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e
contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato.
Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della
durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e
dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della
sicurezza dei lavoratori.
Art. 2
Servizi pubblici
essenziali
1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990,
n. 146, come modificati ed integrati dall'art. 1 della legge 11 aprile 2000, n.
83, servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto delle
regioni-autonomie locali, con riferimento all'art. 2, comma 1, II), dell'Accordo
quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza,
e successive modificazioni ed integrazioni, sono i seguenti:
a)
stato civile e servizio elettorale;
b)
igiene, sanità ed attività assistenziali;
c)
attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;
d)
produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la
gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene
alla sicurezza degli stessi;
e)
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
f)
trasporti;
g)
servizi concernenti l'istruzione pubblica;
h)
servizi del personale;
i)
servizi culturali.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è
garantita, con le modalità di cui all'art. 3, la continuità delle prestazioni
indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti
costituzionalmente tutelati.
Art. 3
Contingenti di
personale
1. Ai fini di cui all'art. 2, mediante regolamenti di
servizio degli enti, adottati sulla base di appositi protocolli d'intesa
stipulati in sede di negoziazione decentrata tra gli enti stessi e le
organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative
nazionali ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001, in
relazione al sistema organizzativo dei singoli enti, sono individuate le
posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero
perché la loro presenza in servizio e la loro attività sono necessarie per
garantire la continuità delle prestazioni indispensabili.
2. I protocolli di cui al comma 1, devono essere stipulati
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e
comunque prima dell'inizio del quadriennio di contrattazione integrativa.
3. Nelle more della definizione dei regolamenti di cui al
comma 1, le parti assicurano comunque i servizi essenziali e le prestazioni
indispensabili, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente
contrattazione decentrata, ai sensi dell'art. 2 dello specifico accordo per
l'area della dirigenza del 10 aprile 1996, che cessa di essere applicato dalla
data della definitiva sottoscrizione del presente accordo.
Art. 4
Modalità di
effettuazione degli scioperi
1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono
azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 1, sono tenute a
darne comunicazione agli enti interessati con un preavviso non inferiore a dieci
giorni, precisando, in particolare, la durata, le modalità di attuazione e le
motivazioni dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca, sospensione o di
rinvio di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze
sindacali devono darne tempestiva comunicazione agli enti.
2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle
vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica; la proclamazione
e la revoca di scioperi relativi a vertenze con i singoli enti deve essere
comunicata agli enti interessati. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi
resi all'utenza, gli enti sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa ed
alle reti radiotelevisive pubbliche e private di maggiore diffusione nell'area
interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità
dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle
amministrazioni anche nell'ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello
sciopero, ai sensi dell'art. 5, comma 9.
3. La durata ed i tempi delle azioni di sciopero sono così
stabiliti:
a)
il primo sciopero, all'inizio di ogni vertenza, non può essere superiore ad una
giornata lavorativa (24 ore);
b)
successivamente, per la medesima vertenza, gli scioperi non possono avere una
durata superiore a due giornate lavorative (48 ore consecutive);
c)
gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico
periodo di ore continuative;
d)
in caso di scioperi distinti nel tempo, anche se proclamati da soggetti
sindacali diversi, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso
bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione di
sciopero e la proclamazione della successiva è fissata in quarantotto ore, alle
quali segue il preavviso di cui al comma 1;
e)
non possono essere indetti scioperi articolati per servizi e reparti di un
medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutive.
4. Il bacino di utenza può essere nazionale, regionale e
locale. La comunicazione dell'esistenza di scioperi che insistono sul medesimo
bacino di utenza è fornita, nel caso di scioperi nazionali, dal Dipartimento
per la funzione pubblica e, negli altri casi, dagli enti competenti per
territorio, entro 24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali
interessate allo sciopero.
5. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti
periodi:
a)
dal 10 al 20 agosto;
b)
dal 23 dicembre al 7 gennaio;
c)
nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;
d)
due giorni prima e due giorni dopo la commemorazione dei defunti, limitatamente
ai servizi cimiteriali ed ai servizi di polizia municipale;
e)
nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni
elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali,
circoscrizionali e referendarie nazionali e locali.
Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di
effettuazione sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare
gravità o di calamità naturale.
Art. 5
Procedure di
raffreddamento e di conciliazione
1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che
possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono preventivamente
espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
2. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di
conciliazione sono:
a)
in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali;
b)
in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il prefetto del capoluogo
di regione;
c)
in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il prefetto del capoluogo di
provincia.
3. In caso di controversia nazionale, il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente
dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della
formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della
procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine
di tentare la conciliazione del conflitto. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali può chiedere alle organizzazioni sindacali ed ai soggetti
pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo
di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre
giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si
considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2,
della legge n. 146/1990, come modificato dalla legge n. 83/2000.
4. Con le medesime procedure e modalità di cui al comma 2,
nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lettere b) e
c) del comma 2, provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per
l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni
lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque
giorni dall'apertura del confronto.
5. Il tentativo si considera altresì espletato ove i
soggetti di cui al comma 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in
controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla
comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
6. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui
al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi
dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quella del comma 4, una
durata complessiva non superiore a dieci giorni.
7. Dell'esito del tentativo di conciliazione di cui al comma
3 viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti, dal quale risultino
le reciproche posizioni sulle materie oggetto del confronto. Tale verbale è
inviato alla Commissione di garanzia.
8. Nel caso di esito positivo del tentativo di conciliazione,
il verbale dovrà contenere anche l'espressa dichiarazione di revoca dello stato
di agitazione proclamato e tale revoca non costituisce forma sleale di azione
sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, legge n. 146/1990, come modificata
dalla legge n. 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere
indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di
procedere secondo le consuete forme sindacali, nel rispetto delle vigenti
disposizioni legislative e contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero
proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano
nei casi previsti dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata
dalla legge n. 83/2000. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi
elementi di novità nella posizione di parte datoriale.
10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi,
delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative
unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto
della controversia.
11. Nel caso di proclamazione di una seconda iniziativa di
sciopero, nell'ambito della medesima vertenza da parte del medesimo soggetto
sindacale è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della
precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la
procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in centoventi
giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all'art. 5, comma 5.
Art. 6
Norme finali
1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla
legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge n.
83/2000, e di quelle contenute nel presente accordo, si applica l'art. 4 della
predetta legge n. 146/1990.
2. Sono confermate le procedure di raffreddamento dei
conflitti previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale
dirigente del comparto regioni-autonomie locali.
3. Le disposizioni del presente accordo trovano applicazione
anche nel caso di azioni di sciopero proclamate nell'ambito di vertenze
concernenti la categoria dei segretari comunali e provinciali, quando agli
stessi, sulla base delle vigenti disposizioni e secondo gli atti previsti
dall'ordinamento degli enti, siano state conferite funzioni dirigenziali.
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